L’autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare, a titolo professionale o commerciale, erbicidi secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20103 sui prodotti fitosanitari per il trattamento di singole piante in settori particolari (autorizzazione speciale Settori particolari), per esempio per:
- la manutenzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, terreni militari e l’area esterna di edifici residenziali o di servizi nonché di edifici commerciali, industriali o pubblici;
- l’agricoltura.
L’autorizzazione speciale consente inoltre di istruire altre persone per attività di cui al capoverso 1.
Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono impiegare erbicidi soltanto se sono o sono state preliminarmente istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.
Una persona è considerata istruita ai sensi del capoverso 3 se ha ottenuto almeno le seguenti informazioni sugli erbicidi che deve impiegare:
- nomi e impieghi previsti degli erbicidi;
- modi e condizioni d’uso;
- pericoli legati agli erbicidi utilizzati, misure precauzionali e restrizioni applicabili;
- persona da contattare in caso di domande o di emergenza.
Il titolare di un’autorizzazione speciale che istruito una persona è responsabile delle azioni di quest’ultima. La violazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e della salute da parte della persona istruita sarà considerata come una violazione da parte del titolare dell’autorizzazione speciale che ha impartito l’istruzione con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 11 ORRPChim.