La presente ordinanza disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati.
Essa non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che consistono in prodotti farmaceutici destinati all’uomo.
814.912.21 — OCart
del 3 novembre 2004 (Stato 1° giugno 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 19 capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 2003 1 sull’ingegneria genetica;
visto il Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000 2 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Cartagena),
ordina:
La presente ordinanza disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati.
Essa non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che consistono in prodotti farmaceutici destinati all’uomo.
Nella presente ordinanza si intende per:
Chiunque importi, esporti o faccia transitare organismi geneticamente modificati deve:
La documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve contemplare le seguenti informazioni:
Nel caso in cui gli organismi geneticamente modificati siano destinati ad essere trasformati o ad essere utilizzati direttamente per l’alimentazione umana o animale, o qualora essi siano medicamenti per uso veterinario, è necessario integrare l’indicazione di cui al capoverso 1 lettera a con un’informazione che specifichi che si tratta di organismi geneticamente modificati che non devono in nessun caso essere introdotti direttamente nell’ambiente.
Per gli organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi si applicano unicamente le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e.
Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o 25 OEDA 9 . 10
Chiunque intende importare organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati in sistemi chiusi deve soddisfare le esigenze di cui agli articoli 4, 15 e 25 OIConf 11 . 12
Chiunque intenda esportare per la prima volta verso un determinato Paese organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve prima ottenere l’accordo dell’autorità competente di tale Paese.
La domanda inoltrata a tal fine deve contenere almeno le informazioni che figurano nell’allegato 1.
Una copia della notificazione e della decisione del Paese importatore deve essere inviata all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 13 .
Chiunque esporti organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve tenere un registro annuale delle esportazioni, classificate in base al tipo e alla quantità di organismi ed al Paese di destinazione.
Su richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione dell’UFAM.
Essi vanno conservati per almeno 30 anni a partire dall’ultima esportazione.
L’UFAM è il corrispondente per le questioni legate ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. In particolare:
L’UFAM, attraverso il Biosafety Clearing House, mette a disposizione del pubblico le informazioni e la documentazione seguenti:
Le autorità federali di cui all’articolo 8 lettera d mettono a disposizione dell’UFAM le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1.
Qualora si verifichi un evento straordinario che possa dar luogo ad un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi geneticamente modificati, i Cantoni coinvolti notificano tale evento all’UFAM ed informano la popolazione, i Cantoni vicini e le autorità regionali competenti dei Paesi limitrofi;
L’UFAM notifica l’evento alle autorità competenti dei Paesi limitrofi;
La notificazione alle autorità dei Paesi limitrofi deve contenere almeno le seguenti informazioni:
In caso di evento straordinario in impianti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 27 febbraio 1991 19 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), sono applicabili anche le disposizioni contemplate da tale ordinanza in materia di informazione e di allarme;
L’UFAM registra le notificazioni provenienti dall’estero e le comunica ai Cantoni interessati, i quali informano la popolazione in modo adeguato.
L’UFAM controlla che vengano rispettate le disposizioni relative all’esportazione di organismi geneticamente modificati finalizzata alla loro utilizzazione nell’ambiente.
Ordina le misure necessarie nel caso in cui le disposizioni relative all’esportazione diano luogo a contestazioni.
Per quanto riguarda la sorveglianza del rispetto delle disposizioni in materia di importazione e transito di organismi geneticamente modificati e l’imposizione delle misure richieste, le competenze sono definite dall’OIConf 20 e dall’OEDA 21 .
L’UFAM provvede affinché siano organizzati, all’occorrenza, incontri volti a garantire la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono compiti ai sensi della presente ordinanza.
L’UFAM può affidare determinati compiti a terzi, in particolare per quanto concerne la compilazione di statistiche.
… 22
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005
(art. 6)
(art. 9 cpv. 1 lett. e)