La presente legge disciplina le condizioni per il trattamento dei dati della cartella informatizzata del paziente.
Essa stabilisce le misure atte a sostenere l’introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente.
La cartella informatizzata del paziente ha lo scopo di migliorare la qualità delle cure mediche e i processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti, aumentare l’efficienza del sistema sanitario e promuovere l’alfabetizzazione sanitaria. Essa contribuisce in tal modo anche a garantire un’assistenza sanitaria di qualità e a contenere i costi nell’ambito dell’assicurazione malattie. 4
La responsabilità delle comunità, delle comunità di riferimento, dei portali che consentono ai pazienti di accedere ai propri dati (portali d’accesso), degli emittenti di strumenti di identificazione, dei professionisti della salute e dei pazienti è retta dalle disposizioni loro applicabili.