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Ordinanza dell’USAV concernente l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)

del 21 dicembre 2020 (Stato 1° febbraio 2021)

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 2 sui contaminanti,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica all’importazione e all’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

Non si applica alle derrate alimentari importate a scopi di ricerca.

Art. 2 Valori massimi

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato soltanto se non superano i seguenti valori massimi cumulativi di cesio 137:

  1. 370 Bq/kg per:1.latte e prodotti a base di latte,2.alimenti per lattanti e bambini fino a tre anni;
  2. 600 Bq/kg per tutte le altre derrate alimentari.

Art. 3 Importazione di determinate derrate alimentari

Le derrate alimentari elencate nell’allegato provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importate in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 2020/11583:

  1. Albania;
  2. Belarus;
  3. Bosnia e Erzegovina;
  4. Kosovo;
  5. Macedonia del Nord;
  6. Moldova;
  7. Montenegro;
  8. Russia;
  9. Serbia;
  10. Turchia;
  11. Ucraina;
  12. Regno Unito, senza Irlanda del Nord.

Il certificato deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 4 Verifica dei documenti e rilascio della partita

L’autorità di esecuzione esamina i documenti che accompagnano le partite provenienti dai Paesi di cui all’articolo 3 capoverso 1.

Se dalla verifica del certificato emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo determinante di cui all’articolo 2, essa rilascia la partita.

Art. 5 Disposizione transitoria

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2022.

Art. 6 Abrogazione

L’ordinanza Chernobyl del 16 dicembre 2016 4 è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

Allegato

(art. 3 cpv. 1)

Derrate alimentari per cui è richiesto un certificato ufficiale per l’importazione in Svizzera

Numero di tariffa doganale

Designazione della merce

ex 0709 51 00

funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

ex 0709 59 00

altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

ex 0710 80 90

funghi, crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, diversi dai funghi coltivati

ex 0711 51 00

funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

ex 0711 59 00

altri funghi temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

ex 0712 31 00

funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

ex 0712 32 00

orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati

ex 0712 33 00

tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati

ex 0712 39 00

altri funghi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

ex 2001 90 98

funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati

ex 2003 10 00, 90 10, 90 90

funghi e tartufi commestibili, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati

ex 0810 40 00

mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici ed altri frutti selvatici del genere Vaccinium, freschi

ex 0811 90 10

mirtilli neri selvatici (Vaccinium myrtillus), crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0811 90 90

frutti selvatici delle specie Vaccinium myrtilloides e Vacciniumangustifolium, crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0812 90 80

mirtilli neri selvatici (Vaccinium myrtillus), temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

ex 2008 93 10, 93 90

mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove

ex 2008 99 19, 99 97

altri frutti selvatici del genere Vaccinium, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove

ex 2009 81 10, 81 20

succhi di mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vacciniumoxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 2009 89 89, 89 99

succhi di altri frutti selvatici del genere Vaccinium, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

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