I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina 7 devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 1.
Le aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 2. 8
817.190.1 — OIgM
del 23 novembre 2005 (Stato 1° febbraio 2024)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) 1 ,
visti gli articoli 4 capoverso 4, 16 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 30 a capoverso 2, 31 capoverso 7, 34 capoverso 1, 38 capoverso 3 e 40 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 2 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);
visto l’articolo 303 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 3 sulle epizoozie (OFE), 4
ordina:
Per le misure d’igiene nei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina 11 fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3.
Per le misure d’igiene nei locali di macellazione e nei locali frigoriferi delle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3 a . 12
Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 4.
Chiunque macelli animali deve presentare, per il controllo delle carni, le carcasse e le parti di carcassa soggette al controllo secondo l’allegato 5.
Gli organi devono essere presentati con i rispettivi linfonodi, se questi sono soggetti al controllo.
Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale 13 può, caso per caso, autorizzare deroghe al modo di presentazione.
Per il controllo delle carni di una carcassa e delle parti dell’animale fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 6. 15
Se necessario, il veterinario ufficiale estende il controllo segnatamente:
Per i suini domestici è possibile rinunciare al prelievo di un campione per le analisi di laboratorio al fine di verificare la presenza di Trichinella, se sono soddisfatte le condizioni per l’idoneità al consumo o per il trattamento di congelazione secondo lʼallegato 7 numero 1.3.2. 16
Nella misura in cui la presente ordinanza non prescrive il procedimento, occorre applicare metodi di controllo scientificamente riconosciuti e sperimentati, in particolare quelli stabiliti a livello internazionale.
Durante il controllo vanno adottate le necessarie precauzioni per prevenire le contaminazioni.
Qualora diversi organi di esecuzione ufficiali partecipino al controllo di una carcassa e delle parti dell’animale, tutti i risultati che differiscono dallo stato normale devono essere comunicati alla persona che effettua la valutazione finale. 17
Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale può, di caso in caso, autorizzare deroghe alle procedure di controllo. 18
Il veterinario ufficiale decide in merito all’idoneità al consumo delle carcasse e dei prodotti della macellazione dopo aver esaminato tutte le informazioni utili e i motivi di contestazione secondo l’allegato 7.
Il veterinario ufficiale può:
L’idoneità al consumo è dichiarata:
Il bollo di idoneità al consumo può essere apposto anche prima che i risultati degli esami siano disponibili, se il veterinario ufficiale ha la garanzia che la carne dell’animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti.
Il bollo di idoneità al consumo può essere impresso con l’inchiostro o a fuoco. Forma e testo sono stabiliti nell’allegato 9.
Per il bollo di idoneità al consumo e per tutte le bollature non ufficiali sono utilizzabili solo coloranti indelebili e ben visibili, ammessi dall’ordinanza del 23 novembre 2005 21 sugli additivi.
I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina 22 con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le rispettive parti vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:
|
4 minuti; |
|
2 minuti; |
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1 minuto |
|
1 minuto |
|
4 minuti |
|
2 minuti |
|
1 minuto |
|
2 minuti |
|
2,5 secondi |
Gli intervalli di tempo di cui al capoverso 1 si applicano al controllo di una carcassa e delle parti dell’animale, se:
L’analisi microbiologica delle carni comprende un’analisi batteriologica di parti di muscoli e di organi e un test biologico di rilevamento di sostanze inibitrici.
Un’analisi microbiologica delle carni deve essere presa in considerazione se a causa di alterazioni patologiche della carcassa o delle sue parti risulta difficile pronunciare una decisione di idoneità al consumo.
L’idoneità al consumo è incerta segnatamente in caso di:
L’analisi microbiologica delle carni non è necessaria se, a causa di uno dei motivi di contestazione secondo l’allegato 7, la carcassa deve essere eliminata come sottoprodotto di origine animale.
Il risultato dell’analisi microbiologica delle carni è uno degli elementi che, secondo l’allegato 7, devono essere presi in considerazione per decidere in merito all’utilizzabilità della carcassa. Il risultato favorevole dell’analisi microbiologica non è sufficiente da solo per dichiarare una carcassa senz’altro idonea al consumo .
Occorre utilizzare i seguenti moduli:
In deroga all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, allegato 5 numeri 1 e 2 e allegato 6 numeri 1 e 2, il limite d’età per i bovini è fissato a 6 mesi fino al 31 dicembre 2006.
Fino al 31 dicembre 2006, al posto del bollo di idoneità al consumo (allegato 9) può essere utilizzato il bollo per il controllo delle carni di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 3 marzo 1995 27 sul controllo delle carni.
Si applicano i seguenti termini transitori:
L’ordinanza del 3 marzo 1995 29 sul controllo delle carni è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 1)
1 I locali destinati alla macellazione e al deposito di carcasse, prodotti della macellazione non imballati e carni non imballate devono essere dotati di:
2 I pavimenti, le pareti e i soffitti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente.
3 Le esigenze di cui al capoverso 1 si applicano per analogia ai corridoi attraverso i quali vengono trasportati carcasse e prodotti della macellazione non imballati. Tali corridoi non possono essere adibiti a magazzino.
4 Eventuali materiali isolanti devono essere imputrescibili e inodori. Devono essere protetti affinché non vengano danneggiati durante la pulizia.
5 Le porte, i davanzali, i telai delle finestre, le condotte e altri elementi della costruzione devono anch’essi avere una superficie lavabile e chiara, liscia, resistente e impermeabile. Devono essere costruiti in modo da evitare il più possibile il deposito di polvere e sporcizia.
Nei locali nei quali si lavorano le carcasse e i prodotti della macellazione deve essere disponibile acqua potabile fredda e calda o il vapore di acqua potabile.
2 L’acqua non potabile può essere utilizzata se non entra in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione, ad esempio per la produzione di vapore a scopi tecnici, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condotte dell’acqua non potabile devono essere contrassegnate in modo particolare.
I locali devono essere illuminati con luce naturale o dotati di un’illuminazione artificiale. L’intensità luminosa minima dev’essere la seguente:
Lux |
|
|
220 |
|
110 |
|
110 |
|
540 |
|
220 |
I locali devono disporre di un’aerazione sufficiente. Se necessario, deve essere disponibile un sistema d’aspirazione del vapore.
I locali frigoriferi e di congelazione devono inoltre essere provvisti di:
Vicino a ogni postazione di lavoro deve essere installato un lavandino.
2 I lavandini devono essere provvisti di:
Per la pulizia degli utensili che entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione, in particolare per i coltelli e le seghe, devono essere disponibili installazioni adeguate vicino alle postazioni di lavoro nonché acqua con una temperatura di almeno 82 °C per la disinfezione, oppure un sistema alternativo che produca lo stesso risultato.
Le attrezzature e gli utensili (tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori, seghe, ecc.) devono essere dotati di superfici lisce, facili da pulire e disinfettare, laddove entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione.
2 Le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati in modo che le carcasse e i prodotti della macellazione non entrino in diretto contatto con il suolo, le pareti, le porte o gli elementi della costruzione.
3 Le superfici galvanizzate sono ammesse soltanto se non entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione.
4 Il legno può essere utilizzato soltanto nei locali dove si trovano esclusivamente carcasse e prodotti della macellazione imballati.
Per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale solidi e liquidi sono necessarie installazioni ineccepibili dal profilo igienico.
2 I locali, i recipienti, le condotte e i pozzi di scarico devono essere concepiti in modo che i sottoprodotti di origine animale non insudicino le carcasse e i prodotti della macellazione.
3 Per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale devono essere disponibili:
4 I recipienti e i locali per collocare sottoprodotti di origine animale devono poter essere chiusi a chiave per evitare qualsiasi contatto con persone non autorizzate. Devono essere refrigerati se i sottoprodotti di origine animale non vengono evacuati giornalmente. Per l’identificazione dei recipienti fa stato l’allegato 4 numero 11 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 31 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).
5 Nell’area del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina deve essere disponibile un luogo recintato per l’immagazzinamento temporaneo dei prodotti del metabolismo (urina, contenuti del rumine, dello stomaco e dell’intestino) e del letame, se essi non sono evacuati giornalmente. Questo luogo deve essere concepito in modo tale che le carcasse e i prodotti della macellazione non subiscano influssi dannosi. Deve essere provvisto di una protezione contro gli uccelli e gli animali infestanti e di un drenaggio.
Allo scopo di separare le sostanze solide dalle acque reflue, i macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina devono essere dotati di un impianto per la pre-depurazione delle acque reflue (impianto di flottazione o di filtrazione) oppure di scarichi nel pavimento coperti da griglie con una grandezza massima delle maglie di 1 cm
.
2 Le sostanze solide ritenute devono essere eliminate secondo l’OSOAn.
Misure architettoniche quali muri, recinti o portoni devono garantire che le persone non autorizzate non abbiano accesso all’area del macello.
2 Nell’area o in un luogo vicino facilmente accessibile dev’essere disponibile un’installazione per la pulizia e la disinfezione:
3 Per le operazioni di carico e scarico degli animali e delle carni devono essere disponibili installazioni separate:
1 Le grandi aziende devono disporre di locali separati per:
2 ...
3 Le operazioni di cui alle lettere b, c e d del capoverso 1 possono avvenire in luoghi e in tempi diversi.
Ogni macello deve disporre di spogliatoi, lavandini, docce e servizi igienici per il personale.
2 I locali per il personale devono essere provvisti di:
3 I servizi igienici non devono essere accessibili direttamente dai locali di lavoro e di immagazzinamento.
4 Un locale o un settore apposito deve essere riservato, nel macello, per il lavaggio di grembiuli e stivali.
1 Le aziende con un’esigua capacità produttiva devono disporre dei locali e delle installazioni seguenti:
2 I locali di cui al capoverso 1 lettere b, c e d possono trovarsi anche fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
3 Nei nuovi locali di macellazione la superficie minima al suolo deve essere di 25 m2. La distanza tra le pareti opposte deve essere di almeno 3,5 m. Ciò non si applica:
Le rampe, i recinti d’attesa, le stalle e i corridoi devono essere provvisti di:
1 È necessario un locale o uno spazio separato da una parete per:
2 Se all’interno di uno stesso locale sono attive più linee di macellazione, deve esserci un’adeguata separazione delle linee per evitare contaminazioni reciproche. Le operazioni devono essere separate nel tempo o nello spazio.
3 Se nello stesso locale in cui i suini sono scottati, liberati dalle setole, raschiati e fiammeggiati possono essere contemporaneamente macellate anche altre specie animali, questo settore deve essere separato da:
4 L’autorità cantonale competente può autorizzare lo svuotamento e la pulizia di stomaci e intestini nel macello a condizione che tali operazioni si svolgano in un momento diverso dalla macellazione.
Nel posto in cui, dopo lo stordimento, cadono gli animali adulti della specie bovina è necessaria una grata.
2 Per il trasporto delle carcasse verso le postazioni di lavoro dopo lo stordimento e il dissanguamento, e successivamente fino ai locali frigoriferi, sono necessarie guidovie aeree.
1 Per l’esecuzione dei controlli e dei provvedimenti ufficiali devono essere a disposizione i locali e le installazioni seguenti:
2 Se la macellazione di animali malati o sospettati di essere malati non può avvenire in appositi macelli o in un momento diverso dalle altre macellazioni, deve essere previsto un locale per la macellazione sanitaria.
3 Le postazioni in cui si svolge il controllo delle carni devono essere provviste di:
Per svuotare gli stomaci e gli intestini è necessario un locale o un settore separato.
Sono necessarie le seguenti installazioni:
1 Nella macellazione di volatili da cortile o ratiti in grandi aziende, le attività indicate di seguito devono essere svolte in un locale apposito:
2 Per le persone che trattano volatili da cortile o ratiti vivi o che spiumano volatili da cortile o ratiti, nelle grandi aziende sono necessari uno spogliatoio e servizi igienici separati .
3 Le carcasse devono essere convogliate da un locale all’altro, e quindi nel locale di macellazione, attraverso aperture ridotte. Altre aperture tra questi locali devono avere porte a chiusura automatica.
4 Per l’immagazzinamento refrigerato della carne sequestrata devono essere disponibili strutture che si possano chiudere a chiave.
La ricezione e l’immagazzinamento della selvaggina non scuoiata o non spiumata nonché lo scuoiamento e la spiumatura sono effettuati in luoghi o in tempi distinti. Il locale riservato all’immagazzinamento deve essere refrigerato.
2 La carne non imballata deve essere conservata in luoghi o in tempi distinti rispetto alla selvaggina non scuoiata o spiumata e alla carne imballata.
3 Tali disposizioni si applicano anche alle aziende che non dispongono di un locale riservato alla macellazione.
(art. 1 cpv. 2 e 12 a lett. b)
I locali e le attrezzature devono essere puliti, facili da pulire e disinfettare. Gli scarichi devono essere a prova di odore.
Nei locali nei quali si lavorano le carcasse e i prodotti della macellazione deve essere disponibile acqua potabile fredda e calda.
I locali devono essere illuminati con luce naturale o dotati di un’illuminazione artificiale.
I locali devono essere ben aerati.
Devono essere disponibili installazioni di refrigerazione e, se necessario, di congelazione sufficientemente capienti e dotate di un sistema di controllo della temperatura.
Per la pulizia degli utensili, in particolare dei coltelli che entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione, devono essere disponibili installazioni adeguate e, per la loro disinfezione, acqua a una temperatura di almeno 82 °C oppure un sistema alternativo che produca lo stesso risultato vicino alle postazioni di lavoro.
(art. 3 cpv. 1)
1 Le persone addette alla macellazione o che lavorano in locali in cui si trovano carcasse e prodotti della macellazione non imballati devono:
2 Nei luoghi di lavoro è vietato mangiare, bere o fumare.
3 Queste prescrizioni si applicano per analogia ai visitatori dei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina.
Le attrezzature e gli utensili da lavoro devono essere utilizzati soltanto per attività in rapporto con la macellazione e la lavorazione di carcasse e prodotti della macellazione.
2 I pavimenti, le pareti e le piattaforme elevatrici non devono entrare in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione.
3 I recipienti che contengono carcasse o prodotti della macellazione non devono entrare in contatto diretto con il suolo.
4 Gli utensili, segnatamente i coltelli, devono essere conservati in un luogo pulito.
5 I coltelli devono essere affilati in un settore apposito.
I locali, esclusi i locali frigoriferi e di congelazione, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati al termine di ogni giornata di lavoro; gli utensili, segnatamente i coltelli e le seghe, ogniqualvolta sono stati insudiciati.
2 Prima di riprendere il lavoro, la postazione di lavoro deve essere pulita accuratamente e, se del caso, disinfettata se viene notevolmente insudiciata nel corso della macellazione di un animale o da materiali che possono essere portatori di agenti patogeni.
3 Durante la pulizia di attrezzature, utensili e grembiuli occorre assicurarsi che le carcasse e i prodotti della macellazione o altre derrate alimentari non siano insudiciati.
Nei locali del macello sono consentite soltanto le attività in rapporto con la macellazione.
2 Sono inoltre consentiti:
3 La macellazione di animali di diverse specie nello stesso macello deve avvenire in luoghi o in tempi diversi.
Al momento della macellazione, devono essere asportate dalla carcassa le parti che:
Gli animali devono essere dissanguati. Durante il dissanguamento la trachea e l’esofago devono rimanere intatti, tranne nel caso di ovini e caprini.
2 Le carcasse devono essere scuoiate ad eccezione di quelle dei suini. Se non sono scuoiati, i suini devono essere liberati dalle setole. Per le specialità gastronomiche, il veterinario ufficiale può autorizzare deroghe caso per caso.
3 Durante lo scuoiamento, la carne non deve entrare in contatto con:
4 Durante lo scuoiamento, le mammelle che secernono il latte non devono essere incise; il latte o il colostro non devono insudiciare la carcassa.
5 L’uscita del contenuto del tubo digerente durante l’eviscerazione deve essere evitata e l’eviscerazione deve avvenire il più rapidamente possibile, ma al massimo entro 90 minuti, dopo lo stordimento e il dissanguamento.
6 Se sono destinati a ulteriore trasformazione in derrate alimentari:
6bis In deroga al capoverso 6 lettera a, gli stomaci dei vitelli destinati alla produzione di caglio devono essere soltanto svuotati.
7 I visceri della cavità intestinale devono essere rimossi il più rapidamente possibile dal reparto «pulito» del macello.
8 Le carcasse devono essere esenti da contaminazioni fecali. Ogni contaminazione visibile deve essere eliminata mediante rifilatura.
9 Ogni contaminazione delle carni con l’acqua utilizzata per la scottatura va evitata. Le carcasse dei suini devono essere spruzzate con acqua potabile.
10 Se il macello non dispone di un locale per la macellazione sanitaria, le installazioni utilizzate per le macellazioni sanitarie devono essere pulite e disinfettate dopo ogni uso.
1 È vietato:
2 Le carcasse, ad eccezione di quelle dei suini, non devono essere spruzzate con acqua prima del controllo delle carni.
Le attrezzature usate per il trasporto di animali vivi al macello devono essere di materiale resistente alla corrosione, facile da pulire e disinfettare e, subito dopo ogni svuotamento e ove necessario prima del riutilizzo, devono essere pulite, lavate e disinfettate.
2 L’intestino deve essere asportato in modo tale da non insudiciare la carcassa. La sua rimozione dal reparto «pulito» del macello deve avvenire il più rapidamente possibile.
3 Dopo l’eviscerazione e il controllo delle carni, le carcasse devono essere pulite e refrigerate appena possibile a una temperatura non superiore a 4 °C, salvo nel caso di sezionamento a caldo.
4 Se le carcasse sono sottoposte ad un procedimento di refrigerazione per immersione, si devono prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare contaminazioni delle carcasse, tenendo conto di condizioni quadro quali il peso della carcassa, la temperatura dell’acqua, il volume e la direzione del flusso d’acqua e il tempo di refrigerazione. L’impianto dev’essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario e come minimo una volta al giorno.
Dopo l’abbattimento, la selvaggina cacciata deve essere dissanguata il più rapidamente possibile; stomaco e intestini vanno asportati. Nel caso di lepri e di selvaggina da penna, lo stomaco e gli intestini possono essere rimossi all’arrivo nel centro di lavorazione (macellazione), se ciò è possibile senza ritardi indebiti.
2 La refrigerazione deve avvenire entro un ragionevole lasso di tempo dall’abbattimento e raggiungere una temperatura non superiore a 7 °C; per le lepri e la selvaggina da penna la temperatura non deve superare i 4 °C. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.
3 Per gli animali che devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico, la carcassa va presentata al veterinario ufficiale con la testa ma senza le zanne e il diaframma.
La carcassa e i visceri, se sono stati asportati, devono essere controllati appena possibile dopo l’abbattimento. Al riguardo va tenuto debitamente conto delle caratteristiche anomale riscontrate prima dell’abbattimento o durante il controllo o che fanno sospettare una contaminazione ambientale.
2 Al termine del controllo è rilasciato un certificato (allegato 14).
3 La selvaggina cacciata deve essere trasferita allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina come segue:
Le superfici, le attrezzature e il materiale che possono venire a contatto con i pesci devono essere fabbricati con materiale appropriato, resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire.
2 Appena possibile dopo il caricamento a bordo, i pesci devono essere posti al riparo dalle contaminazioni e dall’azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Se vengono lavati, l’acqua deve essere pulita.
3 I pesci devono essere trattati e immagazzinati in modo da non subire alcun tipo di danneggiamento.
4 I pesci che non devono essere mantenuti vivi, vanno refrigerati con ghiaccio d’acqua potabile il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Se la refrigerazione dei pesci non è possibile, essi devono essere sbarcati appena possibile e refrigerati in locali adeguati.
5 Quando i pesci sono decapitati o eviscerati, tali operazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura. Immediatamente dopo, i pesci vanno lavati abbondantemente con acqua pulita. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute umana vanno rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano.
6 Chi consegna pesci deve esaminarli o farli esaminare mediante controllo visivo per rilevare la presenza di parassiti. I pesci affetti da una parassitosi importante a livello del sottocute o della muscolatura o colpiti da parassiti trasmissibili all’uomo non possono essere consegnati per la produzione di derrate alimentari.
I macelli in cui sono macellate rane devono disporre di un locale riservato al deposito e al lavaggio delle rane vive, nonché alla loro macellazione e dissanguamento. Le rane e le lumache devono essere portate vive e successivamente uccise in uno stabilimento appositamente attrezzato per la loro lavorazione. Altrimenti non sono idonee al consumo.
2 Dopo la macellazione, l’epatopancreas delle lumache deve essere rimosso e non può essere consegnato quale derrata alimentare.
3 Immediatamente dopo la preparazione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile, refrigerate senza indugio a una temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente (tra 0 e 2 °C) e mantenute a questa temperatura, congelate o trasformate.
4 I crostacei, i molluschi, gli echinodermi e i tunicati che sono forniti vivi al consumatore finale devono essere conservati a temperature che non ne alterino la vitalità e non pregiudichino l’igiene alimentare.
5 Per i crostacei, i molluschi, gli echinodermi e i tunicati si applicano inoltre le disposizioni del numero 3.3.
(art. 3 cpv. 2 e 12 a lett. a)
(art. 4)
1 Durante il controllo del bestiame da macello occorre verificare se:
2 Oltre al controllo del bestiame da macello, il veterinario ufficiale esegue un’ispezione clinica degli animali che il personale del macello o gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni hanno scartato.
3 I sistemi di controllo della qualità delle aziende detentrici di animali che si riferiscono ad animali chiaramente identificabili possono essere presi in considerazione.
4 Se il controllo degli animali da macello è stato eseguito nell’effettivo di provenienza e nulla è emerso dal controllo visivo nonché dal controllo del certificato di sanità (allegato 13), non sono necessari altri controlli.
1 A seconda del risultato, è disposto che l’animale:
2 Animali delle specie equina possono essere macellati anche in assenza della dichiarazione sanitaria. Questa deve essere consegnata agli organi di esecuzione ufficiali non appena possibile. In caso contrario, le carcasse e i prodotti della macellazione sono dichiarati non idonei al consumo.
(art. 5 cpv. 1 e 12 cpv. 1)
(art. 6 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 12 a lett. c)
Parti della carcassa |
da effettuare: |
||||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi |
||||
1.1 |
Controllo delle carni |
||||
1.1.1 |
testa, muso |
esame visivo |
|||
gola |
esame visivo |
||||
linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngeales,mandibulareset parotidei) |
esame visivo, incisione |
||||
masseteri esterni (M. masseter) |
esame visivo, due estese incisioni parallele alla mandibola |
||||
masseteri interni (M. pterygoideus) |
esame visivo, incisione lungo un unico piano |
||||
cavità boccale e faringe |
esame visivo |
||||
lingua |
separazione, esame visivo |
||||
1.1.2 |
polmoni |
esame visivo, palpazione |
|||
linfonodi bronchiali |
esame visivo |
||||
linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) |
esame visivo |
||||
trachea |
esame visivo |
||||
esofago |
esame visivo |
||||
1.1.3 |
pericardio |
apertura, esame visivo |
|||
cuore |
esame visivo, estese incisioni longitudinali, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare |
||||
1.1.4 |
diaframma |
esame visivo |
|||
1.1.5 |
fegato |
esame visivo, palpazione, incisione sulla faccia gastrica (Facies visceralis) e alla base del lobo caudato (Processus caudatus) per l’esame dei dotti biliari |
|||
linfonodi periportali (Lnn. portales) |
esame visivo |
||||
1.1.6 |
stomaco e intestino |
esame visivo |
|||
mesenterio |
esame visivo |
||||
linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, Lnn. mesenterici craniales et caudales) |
esame visivo |
||||
1.1.7 |
milza |
esame visivo |
|||
1.1.8 |
reni |
esame visivo |
|||
1.1.9 |
pleura |
esame visivo |
|||
peritoneo |
esame visivo |
||||
1.1.10 |
organi genitali |
esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) |
|||
1.1.11 |
mammella nelle vacche destinata all’uso alimentare |
esame visivo |
|||
linfonodi della mammella |
esame visivo |
||||
1.1.12 |
carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo |
esame visivo |
|||
1.1.13 |
ossa, articolazioni, guaine tendinee |
esame visivo |
|||
1.1.14 |
superficie della sezione della colonna vertebrale |
esame visivo |
|||
1.1.15 |
zampe destinate all’uso alimentare |
esame visivo |
|||
1.2 |
Controllo esteso delle carni |
||||
1.2.1 |
lingua |
palpazione |
|||
1.2.2 |
polmoni destinati all’uso alimentare |
incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni |
|||
linfonodi bronchiali |
incisione |
||||
linfonodi mediastinici |
incisione |
||||
trachea |
apertura della trachea e dei rami principali dei bronchi mediante incisione longitudinale |
||||
1.2.3 |
linfonodi gastrici e mesenterici |
incisione |
|||
1.2.4 |
milza |
palpazione |
|||
1.2.5 |
reni |
incisione |
|||
1.2.6 |
mammella nelle vacche |
palpazione, incisione; apertura di ciascuna metà della mammella mediante incisione lunga e profonda fino alle cavità lattifere |
|||
linfonodi della mammella |
incisione |
||||
1.2.7 |
articolazioni |
palpazione e, se del caso, apertura e esame del liquido sinoviale |
|||
2 |
Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi |
||||
2.1 |
Controllo delle carni |
||||
2.1.1 |
testa |
esame visivo |
|||
gola |
esame visivo |
||||
linfonodi retrofaringei |
esame visivo |
||||
cavità boccale e faringe |
esame visivo |
||||
2.1.2 |
polmoni |
esame visivo, palpazione |
|||
linfonodi bronchiali |
esame visivo |
||||
linfonodi mediastinici |
esame visivo |
||||
trachea |
esame visivo |
||||
esofago |
esame visivo |
||||
2.1.3 |
pericardio |
apertura, esame visivo |
|||
cuore |
esame visivo |
||||
2.1.4 |
diaframma |
esame visivo |
|||
2.1.5 |
fegato |
esame visivo |
|||
linfonodi periportali (Lnn. portales) |
esame visivo |
||||
2.1.6 |
stomaco e intestino |
esame visivo |
|||
mesenterio |
esame visivo |
||||
linfonodi gastrici e mesenterici |
esame visivo |
||||
2.1.7 |
milza |
esame visivo |
|||
2.1.8 |
reni |
esame visivo |
|||
2.1.9 |
pleura |
esame visivo |
|||
peritoneo |
esame visivo |
||||
2.1.10 |
regione ombelicale |
esame visivo |
|||
2.1.11 |
carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo |
esame visivo |
|||
2.1.12 |
ossa, articolazioni, guaine tendinee |
esame visivo |
|||
2.1.13 |
superficie della sezione della colonna vertebrale |
esame visivo |
|||
2.1.14 |
zampe destinate all’uso alimentare |
esame visivo |
|||
2.2 |
Controllo esteso delle carni |
||||
2.2.1 |
linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngeales) |
incisione |
|||
masseteri interni (M. pterygoideus) |
esame visivo, incisione lungo un unico piano |
||||
lingua |
controllo visivo, palpazione |
||||
2.2.2 |
polmoni destinati all’uso alimentare |
incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni |
|||
linfonodi bronchiali |
incisione |
||||
linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) |
incisione |
||||
trachea |
apertura mediante incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi |
||||
2.2.3 |
cuore |
incisioni longitudinali del cuore, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare |
|||
2.2.4 |
fegato |
palpazione, incisione |
|||
linfonodi gastrici e mesenterici |
incisione |
||||
2.2.5 |
milza |
palpazione |
|||
2.2.6 |
reni |
incisione |
|||
2.2.7 |
regione ombelicale |
palpazione e, se del caso, incisione |
|||
2.2.8 |
articolazioni |
palpazione e, se del caso, apertura ed esame del liquido sinoviale |
|||
3 |
Animali della specie suina |
||||
3.1 |
Controllo delle carni |
||||
3.1.1 |
testa |
esame visivo |
|||
gola |
esame visivo |
||||
cavità boccale, faringe e lingua |
esame visivo |
||||
3.1.2 |
polmoni |
esame visivo |
|||
trachea |
esame visivo |
||||
esofago |
esame visivo |
||||
3.1.3 |
pericardio |
apertura, esame visivo |
|||
cuore |
esame visivo, incisioni longitudinali, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare |
||||
3.1.4 |
diaframma |
esame visivo |
|||
3.1.5 |
fegato |
esame visivo |
|||
linfonodi periportali (Lnn. portales) |
esame visivo |
||||
3.1.6 |
stomaco e intestino |
esame visivo |
|||
mesenterio |
esame visivo |
||||
linfonodi gastrici e mesenterici |
esame visivo |
||||
3.1.7 |
milza |
esame visivo |
|||
3.1.8 |
reni |
esame visivo |
|||
3.1.9 |
pleura |
esame visivo |
|||
peritoneo |
esame visivo |
||||
3.1.10 |
organi genitali |
esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) |
|||
3.1.11 |
mammelle e relativi linfonodi nelle scrofe madri, se le mammelle sono destinate all’uso alimentare |
esame visivo e incisione dei linfonodi |
|||
3.1.12 |
regione ombelicale nei porcellini |
esame visivo |
|||
3.1.13 |
carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo |
esame visivo |
|||
3.1.14 |
muscolatura |
se previsto, prelievo di campioni per l’esame trichinoscopico |
|||
3.1.15 |
ossa, articolazioni, guaine tendinee |
esame visivo |
|||
superficie della sezione della colonna vertebrale |
esame visivo |
||||
3.1.16 |
cotenna |
esame visivo |
|||
3.2 |
Controllo esteso delle carni |
||||
3.2.1 |
linfonodi sottomascellari |
esame visivo, incisione |
|||
3.2.2 |
polmoni destinati all’uso alimentare |
palpazione, incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni |
|||
linfonodi bronchiali |
esame visivo |
||||
linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) |
esame visivo |
||||
trachea |
apertura mediante incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi |
||||
3.2.3 |
fegato |
palpazione |
|||
3.2.4 |
milza |
palpazione |
|||
3.2.5 |
reni |
incisione |
|||
3.2.6 |
regione ombelicale nei porcellini |
palpazione, e, se del caso, incisione |
|||
3.2.7 |
articolazioni |
palpazione e, se del caso, apertura ed esame del liquido sinoviale |
|||
4 |
Animali della specie equina |
||||
4.1 |
Controllo delle carni |
||||
4.1.1 |
testa |
esame visivo |
|||
gola |
esame visivo |
||||
cavità boccale, faringe e lingua |
esame visivo |
||||
4.1.2 |
polmoni |
esame visivo |
|||
linfonodi bronchiali |
esame visivo |
||||
linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) |
esame visivo |
||||
trachea |
esame visivo |
||||
esofago |
esame visivo |
||||
4.1.3 |
pericardio |
apertura, esame visivo |
|||
cuore |
esame visivo |
||||
4.1.4 |
diaframma |
esame visivo |
|||
4.1.5 |
fegato |
esame visivo |
|||
linfonodi periportali (Lnn. portales) |
esame visivo |
||||
4.1.6 |
stomaco e intestino |
esame visivo |
|||
mesenterio |
esame visivo |
||||
linfonodi gastrici e mesenterici |
esame visivo |
||||
4.1.7 |
milza |
esame visivo |
|||
4.1.8 |
reni |
esame visivo |
|||
4.1.9 |
pleura |
esame visivo |
|||
peritoneo |
esame visivo |
||||
4.1.10 |
organi genitali |
esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) |
|||
4.1.11 |
mammella e linfonodi della mammella |
esame visivo |
|||
4.1.12 |
regione ombelicale nei puledri |
esame visivo |
|||
4.1.13 |
carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo |
esame visivo |
|||
4.1.14 |
muscolatura |
se previsto, prelievo di campioni per l’esame trichinoscopico |
|||
4.1.15 |
ossa, articolazioni, guaine tendinee |
esame visivo |
|||
superficie della sezione della colonna vertebrale |
esame visivo |
||||
4.1.16 |
inoltre, per la ricerca della melanosi e dei melanomi nei cavalli grigi e bianchi: |
||||
muscolatura della spalla |
esame visivo, sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di una spalla |
||||
linfonodi della spalla (Lnn. subrhomboidei) |
esame visivo |
||||
4.2 |
Controllo esteso delle carni |
||||
4.2.1 |
linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngeales,mandibulareset parotidei) |
esame visivo, incisione |
|||
4.2.2 |
polmoni destinati all’uso alimentare |
palpazione, incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni |
|||
linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes, Lnn. bronchiales) e linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) |
incisione |
||||
trachea, se i polmoni sono destinati all’uso alimentare |
incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi |
||||
4.2.3 |
cuore |
incisioni longitudinali del cuore, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare |
|||
4.2.4 |
fegato |
palpazione, incisione |
|||
linfonodi periportali (Lnn. portales) |
incisione |
||||
linfonodi gastrici e mesenterici |
incisione |
||||
4.2.5 |
milza |
palpazione |
|||
4.2.6 |
reni negli animali grigi e bianchi |
incisione attraverso l’intero organo |
|||
4.2.7 |
regione ombelicale nei puledri |
palpazione e, se del caso, incisione |
|||
4.2.8 |
articolazioni |
palpazione e, se del caso, apertura ed esame del liquido sinoviale |
|||
5 |
Animali delle specie ovina e caprina, altro bestiame da macello e selvaggina d’allevamento |
||||
5.1 |
Controllo delle carni |
||||
5.1.1 |
testa destinata all’uso alimentare |
esame visivo |
|||
cavità boccale, faringe e lingua |
esame visivo |
||||
linfonodi parotidei (Lnn. parotidei) e linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngeales) |
esame visivo |
||||
5.1.2 |
polmoni |
esame visivo, palpazione |
|||
linfonodi bronchiali |
esame visivo |
||||
linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) |
esame visivo |
||||
trachea |
esame visivo |
||||
esofago |
esame visivo |
||||
5.1.3 |
pericardio |
apertura, esame visivo |
|||
cuore |
esame visivo |
||||
5.1.4 |
diaframma |
esame visivo |
|||
5.1.5 |
fegato |
esame visivo, palpazione, incisione sulla faccia gastrica (Lobus principalis) del fegato per l’esame dei dotti biliari |
|||
linfonodi periportali (Lnn. portales) |
esame visivo |
||||
5.1.6 |
stomaco e intestino |
esame visivo |
|||
mesenterio |
esame visivo |
||||
linfonodi gastrici e mesenterici |
esame visivo |
||||
5.1.7 |
milza |
esame visivo |
|||
5.1.8 |
reni |
esame visivo |
|||
5.1.9 |
pleura |
esame visivo |
|||
peritoneo |
esame visivo |
||||
5.1.10 |
organi genitali |
esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) |
|||
5.1.11 |
mammella destinata all’uso alimentare e linfonodi della mammella negli animali adulti |
esame visivo |
|||
5.1.12 |
regione ombelicale negli animali giovani |
esame visivo |
|||
5.1.13 |
carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo |
esame visivo |
|||
5.1.14 |
ossa, articolazioni, guaine tendinee |
esame visivo |
|||
superficie della sezione della colonna vertebrale |
esame visivo |
||||
5.2 |
Controllo esteso delle carni |
||||
5.2.1 |
lingua |
palpazione |
|||
5.2.2 |
polmoni destinati all’uso alimentare |
incisione |
|||
linfonodi bronchiali |
incisione |
||||
linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) |
incisione |
||||
trachea |
apertura mediante incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi |
||||
esofago |
incisione |
||||
5.2.3 |
cuore |
incisione |
|||
5.2.4 |
milza |
palpazione |
|||
5.2.5 |
reni |
incisione |
|||
5.2.6 |
regione ombelicale negli animali giovani |
palpazione e, se del caso, incisione |
|||
5.2.7 |
articolazioni |
palpazione e, se del caso, incisione ed esame del liquido sinoviale |
|||
6 |
Volatili da cortile e conigli domestici |
||||
6.1 |
Controllo delle carni |
||||
6.1.1 |
carcassa, visceri e cavità |
controllo di un campione rappresentativo di animali di un effettivo della stessa provenienza mediante esame visivo e, se del caso, palpazione o incisione |
|||
6.2 |
Controllo esteso delle carni |
||||
6.2.1 |
se sussiste il sospetto che la carne degli animali potrebbe non essere idonea al consumo |
controlli supplementari necessari mediante palpazione o incisione |
|||
6.2.2 |
animali interi o loro parti dichiarati non idonei al consumo in seguito al controllo delle carni |
controllo approfondito di un campione rappresentativo di animali di un effettivo della stessa provenienza mediante palpazione o incisione |
|||
7 |
Ratiti |
||||
7.1 |
Controllo delle carni |
||||
7.1.1 |
carcassa |
esame visivo e, se del caso, palpazione o incisione |
|||
7.1.2 |
visceri e cavità |
esame visivo e, se del caso, palpazione o incisione |
|||
7.2 |
Controllo esteso delle carni |
||||
7.2.1 |
se sussiste il sospetto che l’intero animale o sue parti potrebbero non essere idonei al consumo |
controllo approfondito specifico e, se del caso, palpazione o incisione |
|||
7.2.2 |
animali interi o loro parti dichiarati non idonei al consumo in seguito al controllo delle carni |
controllo approfondito dell’animale o di sue parti e, se del caso, palpazione o incisione |
|||
8 |
Selvaggina cacciata |
||||
Il controllo si basa sul certificato del cacciatore di cui all’allegato 14 numeri 1 e 2 e, in caso di presentazione incompleta, anche sui dati forniti dalla persona esperta di cui all’allegato 14 numero 3. Lepri e selvaggina da penna sono controllati a campione se non sussistono sospetti particolari. |
|||||
8.1 |
carcassa e cavità |
esame visivo per individuare le anomalie di cui all’allegato 7 numero 3.1 o altre anomalie organolettiche; in caso di sospetto fondato che non siano idonee al consumo è ordinato un esame delle sostanze estranee |
|||
8.2 |
organi |
esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione |
|||
8.3 |
muscolatura |
esame visivo, e, se del caso, palpazione e incisione; se previsto, prelievo di campioni per l’esame trichinoscopico |
|||
8.4 |
testa e colonna vertebrale |
esame visivo e, se del caso, divisione longitudinale in due metà |
|||
(art. 6 cpv. 2 bis , 7 cpv. 2 e 10 cpv. 2 e 3)
(art 8 cpv. 1 lett. d)
Organo di esecuzione ufficiale
Macello
Numero
Specie animale
Numero di carcasse
Peso
Con la sua firma, l’organo di esecuzione ufficiale dichiara che le carcasse sopraindicate sono idonee al consumo.
Rilasciato a
il
Firma
Riproduzione del bollo di idoneità al consumo
(art. 8 cpv. 3 e 12 cpv. 2)
Il bollo di idoneità al consumo deve presentarsi come segue:
Il bollo di idoneità al consumo per la carne di suini non sottoposti ad esame trichinoscopico e provenienti da aziende di cui all’articolo 31 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 43 concernente la macellazione e il controllo delle carni è ovale, ha una larghezza di 4,5 cm, un’altezza di 2,7 cm e riporta il numero di controllo del macello. Il bollo per il controllo delle carni di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 3 marzo 1995 44 sul controllo delle carni resta valido.
(art. 11 lett. a)
recto
Cantone: |
||||
|---|---|---|---|---|
Rapporto ufficiale sul prelevamento di campioni |
||||
Comune |
||||
Macello |
Numero di controllo |
|||
Specie animale |
||||
Età |
||||
Sesso |
||||
Identificazione |
||||
Azienda detentrice di animali, numero BDTA |
||||
Designazione del campione |
per AMC* |
|||
Caratterizzazione del campione |
||||
Motivo del prelevamento |
||||
Domanda d’analisi |
AMC* |
|||
Quantità di campioni prelevati |
||||
Valore del campione |
||||
Tipo di chiusura del campione |
||||
Disposizioni per il trasporto |
||||
Laboratorio d’analisi |
||||
Carcasse/parti sequestrate |
sì |
no |
||
Luogo, data, ora: |
||||
I campioni sono stati prelevati in presenza del sottoscritto, che conferma l’esattezza dei dati riguardanti il prelevamento: Per la direzione del macello: |
||||
L’organo di esecuzione ufficiale: |
||||
Altre osservazioni e indicazioni: vedi retro |
sì |
no |
||
Indicazione dei rimedi giuridici, vedi retro |
*Analisi microbiologica delle carni |
(art. 11 lett. b)
recto
Cantone: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contestazione all’atto del controllo degli animali da macello e delle carni |
|||||||||
Comune |
|||||||||
Macello |
Numero di controllo |
||||||||
Specie animale |
|||||||||
Età |
|||||||||
Sesso |
|||||||||
Identificazione |
|||||||||
Azienda detentrice di animali, numero BDTA |
|||||||||
Contestazione: |
|||||||||
Carcassa |
Parti |
||||||||
Misure immediate: |
Sequestro |
◻ |
◻ |
||||||
Altre |
◻ |
◻ |
|||||||
Data: |
Visto: |
||||||||
Decisione: |
Liberazione senza condizioni |
|
|
||||||
Trattamento |
◻ |
◻ |
|||||||
Eliminazione come sottoprodotto di origine animale |
|
|
|||||||
Altro |
◻ |
◻ |
|||||||
Motivazione(vedi retro) |
|||||||||
Conferma di ricevuta: Per il macello: Luogo, data, ora: |
L’organo di esecuzione ufficiale: Luogo, data, ora: |
||||||||
Notifica all’autorità cantonale |
sì |
no |
|||||||
Altre osservazioni e indicazioni: vedi retro |
sì |
no |
|||||||
Indicazione dei rimedi giuridici, vedi retro
(ricorso entro 10 giorni presso l’autorità designata dal Cantone)
(art. 11 lett. c)
Cantone:
Rapporto d’ispezione
Comune:
Macello |
Veterinario ufficiale |
N. di controllo (n. BDTA): |
Cognome: |
Stabilimento: |
Nome: |
Indirizzo: |
Indirizzo: |
NPA/Luogo: |
NPA/Luogo: |
Telefono: |
Telefono: |
Revisioni |
||||||
Autorizzazione d’esercizio |
Revisioni |
manzo |
pecora |
capra |
suino |
animale delle specie equina |
volatile da cortile |
altri |
|||
stordimento* |
|||||||||
frequenza** |
|||||||||
* P = pistola a proiettile captivo |
K = diossido di carbonio |
||||||||
E = elettronarcosi |
R = restrainer |
||||||||
** Numero di animali all’ora |
|||||||||
Valutazione al momento dell’ispezione |
in ordine |
Osservazioni |
|||
Personale |
Sì |
No |
|||
Area, recinto |
Sì |
No |
|||
Pulizia e disinfezione |
Veicoli per il trasporto di animali |
Sì |
No |
||
Veicoli per il trasporto delle carni |
Sì |
No |
|||
Rampe per animali / Stalle |
Sì |
No |
|||
Locale di macellazione |
Sì |
No |
|||
Frequenza di macellazione |
Sì |
No |
|||
Impianti di stordimento |
Sì |
No |
|||
Svuotamento stomaci/intestini |
Sì |
No |
|||
Preparazione prodotti macellazione |
Sì |
No |
|||
Locali di refrigerazione/surgelazione |
Sì |
No |
|||
Spedizione |
Sì |
No |
|||
Locali per il personale |
Sì |
No |
|||
Magazzino per il materiale |
Sì |
No |
|||
Locali/installazioni per i sottoprodotti di origine animale |
Sì |
No |
|||
Locali/installazioni per i controlli ufficiali |
Sì |
No |
|||
(art. 11 lett. d)
Veterinario ufficiale
Certificato n.
1. Identificazione degli animali
Specie
Numero di animali
Marchio di identificazione
2. Dati sulla provenienza degli animali
Indirizzo dell’azienda detentrice di animali
Numero BDTA
3. Dati sulla destinazione degli animali
Macello
Mezzo di trasporto
4. Altre informazioni utili
5. Dichiarazione
Il sottoscritto veterinario dichiara che:
Rilasciato a |
il |
Firma |
Timbro ufficiale
(art. 11 lett. e)
Specie animale
Caratterizzazione
Nome e indirizzo del cacciatore
Ora dell’abbattimento
Luogo dell’abbattimento
Il sottoscritto dichiara che:
Rilasciato a |
il |
Firma |
Nome e indirizzo dellʼesperto
Il sottoscritto dichiara che:
oppure
Rilasciato a |
il |
Firma |