Per il controllo ufficiale delle derrate alimentari negli impianti fissi, segnatamente in caserme, accantonamenti della truppa e altri stazionamenti utilizzati dall’esercito muniti di cucine installate in permanenza nonché in magazzini dell’amministrazione militare, sono competenti le autorità cantonali d’esecuzione.
817.45 — OCDA
Ordinanza sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito (OCDAE) dell’8 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35 e 37 della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 1 (LDerr),
ordina:
Art. 1 Controllo ufficiale delle derrate alimentari
Art. 2 Controllo in occasione di macellazioni
Se una sezione di macellai è impiegata in macelli autorizzati nel senso dell’articolo 16 capoverso 1 LDerr, all’autorità cantonale competente è consentito di conferire la responsabilità dell’ispezione degli animali da macello e delle carni, per la durata dell’impiego di truppa o di parti di quest’ultimo, all’ufficiale veterinario.
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L’ufficiale veterinario deve in ogni caso soddisfare le esigenze dell’ordinanza del 16 novembre 2011 3 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico oppure poter dimostrare di possedere le conoscenze tecniche richieste. 4
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Art. 3 Controllo autonomo
L’esercito provvede al controllo autonomo.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) regola il controllo autonomo in un’ordinanza.
Il Servizio veterinario dellʼesercito (S vet Es) allestisce un rapporto annuale sullʼesecuzione del controllo autonomo a destinazione dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). 6
Art. 4 Analisi di laboratorio
Il S vet Es designa i laboratori che analizzano i campioni per il controllo autonomo.
Il S vet Es può gestire un proprio laboratorio.
Art. 5 Comunicazione delle località e delle date d’occupazione
Il S vet Es allestisce un elenco delle località e delle date dʼoccupazione conosciute, nonché dei proprietari delle cucine e dei magazzini negli impianti non classificati, occupati dalla truppa o dallʼamministrazione militare lʼanno successivo, e dei proprietari dei macelli negli impianti non classificati utilizzati lʼanno successivo e lo invia allʼUSAV e agli organi cantonali dʼesecuzione alla fine di novembre di ogni anno. 7
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Il S vet Es fornisce informazioni sulle località e sulle date d’occupazione agli organi cantonali d’esecuzione.
Art. 6 Controllo delle derrate alimentari negli impianti militari con accesso limitato
I Cantoni designano una o più persone per i controlli delle derrate alimentari negli impianti militari con accesso limitato. Il DDPS sottopone tali persone ai controlli di sicurezza secondo l’ordinanza del 15 aprile 1992 9 relativa ai controlli di sicurezza nell’amministrazione federale.
Le persone controllate dal punto di vista della sicurezza ricevono l’autorizzazione di accedere agli impianti militari secondo l’ordinanza del 2 maggio 1990 10 concernente la protezione delle opere militari.
Art. 7 Provvedimenti
I provvedimenti nel senso degli articoli 28–31 LDerr sono ordinati dalle autorità cantonali d’esecuzione.
Se la causa di un provvedimento è nell’ambito di competenza della Confederazione Svizzera o dell’esercito, la decisione è inviata:
- alla Confederazione Svizzera, rappresentata dal S vet Es, nel caso di provvedimenti secondo gli articoli 28–30 LDerr. Una copia della decisione deve essere consegnata al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente;
- al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente, nel caso di ammonimenti secondo l’articolo 31 capoverso 2 LDerr.
Le autorità cantonali dʼesecuzione informano lʼUSAV e il S vet Es sul risultato del controllo delle derrate alimentari e sui provvedimenti ordinati secondo gli articoli 28‒31 LDerr. 11
Art. 812
Art. 9 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempreché essa non preveda l’esecuzione da parte dei Cantoni.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.