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821.42

Legge federale
concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro

del 12 febbraio 1949 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 34 ter capoverso 1 lettera b della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1948,

decreta:

I. Istituzione e organizzazione

Art. 1

Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 2 a istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.

Il DEFR dopo aver consultato i Cantoni interessati, può incaricare un Ufficio cantonale di conciliazione di fare da mediatore nei conflitti che oltrepassano i confini di un Cantone, ma che hanno importanza solo regionale.

L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto a richiesta degli interessati, se i tentativi di conciliare le parti mediante trattative dirette non hanno avuto successo e soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato.

Sono considerati come Uffici contrattuali paritetici di conciliazione o d’arbitrato, nel senso della presente legge, quelli in cui i datori di lavoro e i lavoratori hanno gli stessi diritti e doveri, sono rappresentati in numero uguale e stanno sotto la presidenza di una persona neutra.

Art. 2

Il DEFR costituisce l’Ufficio di conciliazione, per ciascun conflitto, nominando un presidente e due assessori.

Il DEFR nomina i membri dell’Ufficio di conciliazione, che sono:

  1. il presidente, scelto tra cinque persone designate dal Consiglio federale;
  2. i due assessori, scelti tra due gruppi di sei persone designate dal Consiglio federale in base alle proposte delle associazioni padronali centrali, da una parte, e delle associazioni operaie centrali, dall’altra.

Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa di queste persone.

Detti membri sono nominati per ogni legislatura del Consiglio nazionale.

II. Procedura di conciliazione

Art. 3

Le persone citate dall’Ufficio di conciliazione sono tenute a presentarsi e a partecipare ai dibattimenti, a fornire informazioni e a produrre i documenti richiesti. Chi contravviene a queste prescrizioni può essere punito, dall’Ufficio di conciliazione, con la multa fino a 500 franchi.

A richiesta motivata di una parte, solo il presidente può prendere visione dei documenti da essa presentati; in questo caso il presidente provvede alle comunicazioni necessarie agli assessori.

Per ottenere informazioni l’Ufficio di conciliazione può, di sua iniziativa o a richiesta delle parti, far capo a due persone competenti, le quali saranno designate dalle parti stesse in ragione di una per parte. Esso può parimente udire testimoni e domandare perizie in qualsiasi stadio della procedura. Esso applica per analogia le disposizioni della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 3 .

Art. 4

L’Ufficio di conciliazione cerca di indurre le parti a un accordo diretto. Se non vi riesce, propone loro una mediazione, invitandole a pronunciarsi per l’accettazione o per il rifiuto. L’accettazione parziale equivale a rifiuto.

Le parti presenteranno le loro conclusioni per iscritto; del rimanente la procedura è orale. Inoltre essa deve essere rapida e gratuita. Le spese possono tuttavia essere messe a carico, totalmente o parzialmente, della parte che l’ha provocata temerariamente, oppure che l’ha ostacolata. Le decisioni che condannano a una multa o alle spese sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.

Se la conciliazione non riesce e se le parti non sono disposte a accettare un arbitrato, l’Ufficio di conciliazione informa, di regola, il pubblico sullo stato del conflitto nella maniera che gli sembra meglio indicata.

III. Procedura d’arbitrato

Art. 5

Con l’approvazione delle parti, l’Ufficio di conciliazione pronuncia una decisione arbitrale obbligatoria, entro i limiti della competenza fissata nell’articolo 1, come pure nei conflitti per i quali esiste un Ufficio contrattuale di conciliazione ma non un Ufficio contrattuale d’arbitrato. La procedura d’arbitrato può essere aperta alla fine della procedura di conciliazione davanti all’Ufficio federale di conciliazione o in vece di detta procedura.

Se la procedura di conciliazione fallisce, il DEFR può, se le parti lo domandano, costituire un Ufficio arbitrale speciale e deferirgli il conflitto.

L’Ufficio arbitrale decide definitivamente. Le sue decisioni sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.

Del rimanente, la procedura d’arbitrato è regolata dalle disposizioni della presente legge sulla procedura di conciliazione (art. 3 e 4) e, per analogia, da quelle della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 4 .

IV. Obbligo di mantenere la pace

Art. 6

Durante la procedura di conciliazione o di arbitrato, i datori di lavoro e gli operai o impiegati interessati, come pure le loro associazioni hanno il dovere di mantenere la pace del lavoro e di astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere la pace nasce nel momento in cui l’istituzione dell’Ufficio di conciliazione o dell’Ufficio d’arbitrato è comunicata alle parti e dura quarantacinque giorni. L’Ufficio di conciliazione o l’Ufficio d’arbitrato può, mediante decisione presa a unanimità di voti, prorogare detto termine.

Al fine di assicurare la pace del lavoro, l’Ufficio di conciliazione o quello d’arbitrato può esortare le parti a concludere, per la durata della procedura di conciliazione o d’arbitrato, una convenzione speciale destinata a reprimere gli attentati alla pace.

L’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato constata le violazioni della pace e può portarle a conoscenza del pubblico, se la parte colpevole non cessa la sua azione.

Sono riservate le pene convenzionali previste in caso di rottura della pace.

V. Disposizioni finali

Art. 7

L’articolo 32 della legge federale del 18 giugno 1914 5 sul lavoro nelle fabbriche è abrogato.

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni esecutive necessarie. Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1949 6