La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 2 riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.
822.117 — OEm-LL
Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)
del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 1964 1 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio,
ordina:
Art. 1 Principio
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 3 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
La SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.
Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:
| fr. 200.– |
| fr. 400.– |
|
|
| fr. 100.– |
Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento. 5
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 6 può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.