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822.117 OEm-LL

Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 1964 1 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio,

ordina:

Art. 1 Principio

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 2 riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 3 sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

La SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.

Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:

  1. 4 rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore

fr. 200.–

  1. rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore

fr. 400.–

  1. modifica di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore


fr. 50.–

  1. modifica di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore

fr. 100.–

Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento. 5

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 6 può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.