È considerato lavoro a domicilio a tenore del decreto federale il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l’aiuto di membri della famiglia o in collaborazione con altri lavoratori a domicilio sottoposti alle stesse condizioni, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta. 3
I provvedimenti presi dalla Confederazione a favore del lavoro a domicilio possono parimente estendersi alla fabbricazione di oggetti d’uso corrente destinati a sopperire ai bisogni del produttore o della famiglia, nonchè ad ogni attività industriale o artigianale esercitata in locali messi a disposizione dal datore di lavoro, segnatamente quando si tratta di un’attività intesa a migliorare le condizioni d’esistenza delle popolazioni rurali, in particolare delle popolazioni montane.