L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 LADI) gestisce sistemi d’informazione che servono:
- al collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI), per:1.facilitare il collocamento,2.rendere esecutiva la LADI,3.osservare il mercato del lavoro,4.agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione per l’invalidità,5.agevolare la collaborazione fra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro;
- alla gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e LADI), per:1.consultare i posti vacanti,2.consultare i posti vacanti soggetti all’obbligo di annuncio,3.annunciare i posti vacanti,4.contattare le persone in cerca d’impiego,5.gestire i posti vacanti.
Il sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33 a capoverso 2.
Gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c LADI hanno accesso ai sistemi d’informazione previsti dall’articolo 83 capoverso 1 bis LADI nella misura in cui lo esiga l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 81 e 85 LADI.
Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LADI, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d’informazione del servizio pubblico di collocamento e dell’assicurazione contro la disoccupazione è autorizzato.
Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento:
- le persone in cerca d’impiego registrate all’URC, per accedere alle informazioni sui posti vacanti annunciati;
- i datori di lavoro, per annunciare i posti vacanti e contattare le persone in cerca d’impiego;
- i collocatori privati che dispongono di un’autorizzazione di collocamento, per consultare in forma non anonimizzata i profili delle persone in cerca d’impiego;
- ...
- la Direzione consolare del DFAE, per adempiere i compiti di cui all’articolo 25 capoverso 1;
- gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per riversarvi gli attestati di partecipazione degli assicurati (art. 59b e 59cbis cpv. 3 LADI).
I seguenti organi hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:
- gli organi dell’assicurazione per l’invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a;
- gli organi dell’assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a.
La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all’adempimento di compiti federali.
Il Consiglio federale disciplina:
- la responsabilità per la protezione dei dati;
- i dati da raccogliere;
- il termine di conservazione dei dati;
- la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, accordati alle persone, agli uffici e agli organi di cui ai capoversi 3 e 3ter;
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- la collaborazione fra le autorità interessate;
- la sicurezza dei dati.