L’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile è l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) 7 in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). 8
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824.01 — OSCi
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 1
sul servizio civile sostitutivo (LSC);
visto l’articolo 46 a della legge federale del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
visto l’articolo 81 capoversi 3 a 5 del Codice penale militare 3 (CPM);
visti gli articoli 9 capoverso 2 e 27 capoverso 2 della legge militare del
3 febbraio 1995 4 (LM);
visto l’articolo 13 della legge federale del 24 giugno 1977 5 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS), 6
ordina:
Il CIVI è costituito da un organo centrale e da centri regionali.
Il CIVI riconosce quali istituti d’impiego solo enti aventi una sede in Svizzera.
Il riconoscimento quali istituti d’impiego è escluso, in particolare, per:
Non sono di utilità pubblica gli enti:
Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell’ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d’impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti. 16
La persona soggetta al servizio civile non può esercitare nell’istituto d’impiego un’attività che serva direttamente alla realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell’istituto d’impiego o che sia suscettibile di influire sull’esercizio dei diritti politici degli Svizzeri.
La persona soggetta al servizio civile non può svolgere nell’istituto d’impiego alcuna attività di avvocato che potrebbe essere diretta contro le autorità.
La persona soggetta al servizio civile non può assumere, nel corso di un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II», la responsabilità di insegnante. 18
La persona soggetta al servizio civile può utilizzare, nel corso di un periodo d’impiego, al massimo la metà del suo tempo per lavori di sostegno amministrativo o attività manuali qualificate.
La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica:
Non sono permessi impieghi presso un ente in cui persone vicine alla persona soggetta al servizio civile possono influire sul suo impiego.
Sono considerate persone vicine alla persona soggetta al servizio civile in particolare:
Possono influire sull’impiego:
Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 23 sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo l’articolo 78 OPD. 24
Le comunità aziendali devono essere riconosciute secondo l’articolo 29 a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 25 sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1.
Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione devono essere riconosciute secondo l’articolo 29 a OTerm e avere una dimensione minima di dieci carichi normali. Questa dimensione minima non è richiesta per i progetti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c. 26
Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:
Il DEFR disciplina il numero di giorni di servizio durante i quali una persona che presta servizio civile può essere impiegata ogni anno in aziende agricole. Esso tiene conto in particolare delle dimensioni delle superfici di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 e dell’importo dei contributi per le misure di cui al capoverso 1 lettera a numero 5. 31
In aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione le persone soggette al servizio civile possono essere impiegate soltanto durante il periodo d’estivazione nonché per altri 14 giorni di servizio immediatamente prima e dopo. È considerato periodo d’estivazione il periodo in cui l’azienda con pascoli comunitari o l’azienda d’estivazione in questione viene caricata con gli animali. 32
Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:
Nella produzione nell’ambito dell’economia forestale è ammessa la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile che sono state convocate d’ufficio secondo l’articolo 31 a capoverso 4.
In caso di impieghi nell’agricoltura e nell’economia forestale, le persone che prestano servizio civile possono guidare veicoli nonché utilizzare installazioni e apparecchi pericolosi se sono state istruite in precedenza a tale scopo e se indossano l’equipaggiamento di protezione richiesto.
In particolare esse non possono essere impiegate, senza una formazione professionale, in lavori di esbosco nonché in lavori di abbattimento e di depezzatura effettuati con una motosega.
All’inizio del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego controlla le capacità della persona che presta servizio civile e sorveglia le sue attività nella fase d’introduzione.
Il CIVI determina, secondo i criteri seguenti, in quali ambiti devono essere concentrati gli effetti degli impieghi del servizio civile e in quali tematiche, categorie di istituti d’impiego e mansionari le persone soggette al servizio civile devono essere anzitutto attive:
Il CIVI organizza programmi prioritari se, nell’ambito dell’articolo 8, è opportuno o necessario un intervento del servizio civile sull’arco di più anni.
Il CIVI convoca a programmi prioritari le persone soggette al servizio civile che devono compiere un lungo periodo d’impiego secondo l’articolo 37 capoverso 5. Esso può limitare ulteriormente l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego (art. 31 a ) e convocare a programmi prioritari anche altre persone soggette al servizio civile.
Il CIVI designa altre possibilità d’impiego correlate con i programmi prioritari sotto il profilo del contenuto se nei programmi prioritari non vi sono sufficienti possibilità d’impiego.
Il CIVI organizza impieghi speciali se, nell’ambito dell’articolo 8, è necessario un intervento ingente da parte del personale del servizio civile per un periodo limitato.
Gli impieghi speciali sono programmi prioritari particolari. Servono, in particolare, al sostegno di manifestazioni importanti per la Confederazione e ai lavori di ripristino e di costruzione in seguito a eventi che hanno causato danni importanti.
Il CIVI può limitare l’obbligo della ricerca di possibilità d’impiego (art. 31 a ) e convocare a impieghi speciali la persona soggetta al servizio civile.
Il CIVI può convocare a impieghi speciali, in particolare, le persone soggette al servizio civile:
Il CIVI, d’intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili emette:
Esso può limitare l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego e convocare la persona soggetta al servizio civile a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza oppure a un impiego per la rigenerazione.
Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta.
L’istituto d’impiego può tuttavia, in casi eccezionali, delegare a un comando militare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.
Il CIVI può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego:
Il CIVI applica il capoverso 1 lettera b per sei mesi al massimo dal momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza. 42
Il CIVI può delegare l’esercizio del diritto di impartire istruzioni e gli obblighi di cui all’articolo 29 LSC a terzi che esso sostiene in virtù del capoverso 1.
Il CIVI fattura ai beneficiari degli impieghi di cui all’articolo 8 d le spese supplementari causate dagli impieghi.
Il CIVI può rinunciare a fatturare le spese parzialmente o interamente. Esso considera:
Il CIVI determina nella decisione di riconoscimento il numero massimo delle persone che prestano servizio civile ammesse a essere occupate simultaneamente nell’istituto d’impiego o in uno dei suoi settori, conformemente ai limiti massimi stabiliti nell’Appendice 1.
Il CIVI non applica l’Appendice 1 quando l’istituto d’impiego realizza un progetto concepito specialmente per l’impiego di persone che prestano servizio civile, quando l’istituto d’impiego avvia la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro, quando precedentemente per tale attività impiegava solo volontari o quando i periodi d’impiego sono effettuati all’estero.
Il CIVI può derogare all’Appendice 1 nei seguenti casi:
Il numero massimo di persone che prestano servizio civile, indicato nell’ Appendice 1, può essere superato di una persona se questa è convocata d’ufficio secondo l’articolo 31 a capoverso 4 e se l’istituto d’impiego garantisce l’assistenza a tutte le persone che prestano servizio civile. 49
Per lo svolgimento di impieghi di gruppo speciali in aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione, il numero massimo di persone che prestano servizio civile di cui all’Appendice 1 numero 2 lettera b può essere aumentato conformemente all’Appendice 1 numero 3. Per tale aumento il CIVI tiene conto della capacità dell’istituto d’impiego di fornire a tutte le persone che prestano servizio contemporaneamente un’assistenza adeguata, un alloggio accettabile e una quantità di lavoro sufficiente e conforme al mansionario. Il numero di giorni di servizio senza aumento cui ha diritto l’istituto d’impiego si applica anche agli impieghi di gruppo. 50
Per periodi d’impiego all’estero, il CIVI convoca soltanto le persone soggette al servizio civile che dispongano, con riferimento all’attività prevista, di una formazione professionale completa di almeno due anni di studio o di un’esperienza professionale qualificata pluriennale.
Una persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» deve preventivamente effettuare un periodo d’impiego a titolo di prova o superare un test attitudinale.
Un ente che propone impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» può essere riconosciuto quale istituto d’impiego se adempie i requisiti seguenti:
Nell’esaminare le domande il CIVI è assistito da organi ufficiali svizzeri. Può coinvolgere, all’occorrenza, altre istituzioni specializzate.
Possono essere svolti impieghi all’estero negli ambiti d’attività di cui articolo 4 capoverso 1 LSC anche nei casi seguenti:
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Gli istituti legati in quanto partner di programmi a strutture che presentano una componente militare non possono essere riconosciuti.
In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego procura i documenti di viaggio per l’impiego all’estero.
L’istituto d’impiego prende a proprio carico:
L’istituto d’impiego garantisce per tutto il periodo d’impiego la sicurezza della persona che presta servizio civile:
Esso rispetta le condizioni stabilite dal CIVI volte a garantire la sicurezza e in situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.
Esso informa immediatamente i servizi seguenti:
La persona che presta servizio civile si annuncia presso la rappresentanza svizzera competente entro la settimana successiva al suo arrivo nel Paese d’impiego. Può annunciarsi per via elettronica se:
Il capoverso 1 si applica anche se durante l’impiego la persona che presta servizio civile viene distaccata in un altro Paese.
Nel quadro del suo impiego all’estero, la persona che presta servizio civile non è autorizzata a diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche o a partecipare ad attività volte alla diffusione di simili correnti di pensiero né durante l’orario di lavoro né durante il suo tempo libero.
Durante l’orario di lavoro e nel tempo libero si attiene alle prescrizioni del CIVI e dell’istituto d’impiego, in particolare a quelle in materia di sicurezza.
Nelle situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.
In caso di malattia o di infortunio, informa senza indugio il CIVI e l’assicurazione militare:
Essa informa il CIVI sul suo impiego secondo le modalità previste da quest’ultimo.
Per valutare la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego, il CIVI richiede le informazioni rilevanti in materia. Tiene conto della valutazione degli organi ufficiali svizzeri qualificati.
Il CIVI non convoca una persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile o ne interrompe l’impiego se ritiene che sussistano considerevoli rischi per la sua sicurezza o integrità.
Il periodo d’impiego all’estero prende fine con il rientro in Svizzera di chi presta servizio civile, sempreché il rientro avvenga subito dopo l’ultimo giorno di lavoro. In caso contrario, il periodo d’impiego termina l’ultimo giorno di lavoro all’estero.
Il CIVI computa i periodi d’impiego effettuati all’estero sulla durata del servizio civile ordinario nello stesso modo con cui computa i periodi d’impiego effettuati in Svizzera.
Una persona soggetta al servizio civile che intende effettuare un impiego all’estero dopo il raggiungimento del limite d’età ordinario può concludere, secondo l’articolo 11 capoverso 2 bis LSC, una convenzione con il CIVI solo se ha prestato almeno 145 giorni di servizio nell’esercito o nel servizio civile. 60
Essa può revocare il suo consenso a effettuare un impiego all’estero, ma non il suo consenso al licenziamento posticipato dal servizio civile.
Essa può revocare in qualsiasi momento il suo consenso a effettuare giorni supplementari di servizio civile secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSC.
Una persona soggetta al servizio civile cui rimangono ancora tre anni al massimo fino alla fine dell’obbligo di prestare servizio civile che rende credibile che il fatto di essere obbligata a prestare i giorni di servizio rimanenti fino al licenziamento ordinario dal servizio civile metterebbe se stessa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro in una situazione estremamente grave, può concludere una convenzione con il CIVI, in virtù dell’articolo 11 capoverso 2 bis LSC, per posticipare il suo licenziamento dal servizio civile. Essa non può rescindere la convenzione. 61
Il CIVI licenzia dal servizio civile una persona assoggettata secondo il capoverso 1 al più tardi alla fine dell’anno in cui ha compiuto 49 anni. 62
Il CIVI pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile.
Il licenziamento e l’esclusione dal servizio civile sono definitivi.
Le persone soggette al servizio civile che erano incorporate nell’esercito quali militari in ferma continuata, vengono licenziate alla fine dell’anno nel quale sarebbero state prosciolte secondo la legislazione militare qualora non avessero prestato il loro servizio militare in qualità di militari in ferma continuata. 64
Nella sua decisione riguardante l’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, il CIVI considera in particolare:
Il CIVI può far esaminare da un medico di fiducia la persona soggetta al servizio civile che presenta una richiesta di licenziamento anticipato motivata e corredata della necessaria documentazione su domanda della stessa oppure d’ufficio.
Durante la visita il medico di fiducia valuta:
Il medico di fiducia espone le misure che ritiene necessarie.
Se in base agli esami effettuati o alla documentazione in suo possesso il medico di fiducia non è in grado di giungere a una valutazione definitiva, il CIVI dispone i necessari accertamenti supplementari.
Se il medico di fiducia è in grado di effettuare la valutazione di cui al capoverso 2 lettera a in base alla documentazione in suo possesso, la visita medica non è necessaria.
Il medico di fiducia può essere un medico dell’ufficio competente del Servizio sanitario dell’esercito.
In particolare, presenta un’incapacità al lavoro duratura una persona soggetta al servizio civile alla quale è stato riconosciuto dagli organi competenti un grado di invalidità di almeno il 70 per cento. In questi casi, il CIVI non consulta alcun medico di fiducia.
Il CIVI può dichiarare durevolmente incapace al lavoro una persona soggetta al servizio civile che soffre di una malattia grave con decorso evolutivo o con manifestazioni periodiche che comportano ripetutamente periodi di incapacità al lavoro. Esso consulta a questo scopo un medico di fiducia.
Chi è soggetto al servizio civile può essere reincorporato nell’esercito:
La domanda di reincorporazione deve essere presentata al CIVI. 68
Il CIVI trasmette gli atti pertinenti al Comando Istruzione. Quest’ultimo decide sulla reincorporazione nell’esercito. 69
Il Comando Istruzione comunica la propria decisione al CIVI. 70
Il CIVI trasmette gli atti pertinenti all’Ufficio dell’uditore in capo dell’esercito se la domanda di reincorporazione è presentata da una persona astretta a una prestazione di lavoro di pubblico interesse ed esclusa dall’esercito. 71
Il CIVI applica gli articoli 25–31 dell’ordinanza del 22 novembre 201773 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), con le eccezioni seguenti:
Le persone menzionate nell’articolo 18 capoverso 1 lettera c LM 75 sono esonerate dal servizio civile dopo aver prestato servizio civile per una durata corrispondente a 1,5 volte la durata della scuola reclute. È preso in considerazione l’adempimento parziale della scuola reclute.
Terminato l’esonero, il numero di giorni di servizio civile che una persona esonerata deve ancora prestare è ridotto di un decimo per ogni anno d’esonero.
È computata la durata di un’esenzione dal servizio militare immediatamente precedente.
La domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata per via elettronica o utilizzando il modulo ufficiale.
Chi presenta una domanda di ammissione al servizio civile è prosciolto dal tiro obbligatorio fintanto che sulla domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato.
Le seguenti persone che presentano una domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in servizio non sono più tenute a entrare in servizio:
Una persona che presenta una domanda di ammissione al servizio civile al più tardi due mesi prima della scuola reclute non è tenuta a entrare in servizio:
Il richiedente può partecipare alla giornata d’introduzione di cui all’articolo 17 a LSC a condizione che abbia presentato una domanda completa di ammissione al servizio civile.
Il CIVI gli indica il termine entro il quale deve iscriversi alla giornata d’introduzione. Le domande delle persone che non partecipano alla giornata d’introduzione entro tre mesi vengono stralciate.
Il comando militare competente può rifiutare la domanda di congedo presentata dal richiedente per partecipare alla giornata d’introduzione se il servizio militare in corso non dura più di quattro settimane.
Il richiedente deve confermare la sua domanda per via elettronica o in forma cartacea entro le due settimane successive alla partecipazione all’intera giornata d’introduzione.
Durante la giornata d’introduzione, il CIVI informa i richiedenti sulle modalità di ammissione, sui loro diritti e obblighi e sull’esecuzione del servizio civile.
Esso può fornire altre informazioni strettamente legate al servizio civile se l’esecuzione del servizio civile lo richiede.
Esso invia al richiedente il titolo di trasporto per recarsi alla giornata d’introduzione e gli versa un’indennità di 9 franchi per il pranzo.
Chi presenta una nuova domanda di ammissione al servizio civile entro sei mesi dalla partecipazione alla giornata d’introduzione non deve prendervi parte una seconda volta.
Il richiedente deve confermare la domanda per via elettronica o in forma cartacea al più tardi due settimane dopo averla presentata.
Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, il CIVI riprende i dati del sistema di gestione del personale dell’esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora prestati ai sensi della legislazione militare.
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Esso tiene conto delle modifiche della durata complessiva dei servizi d’istruzione previsti dalla legislazione militare.
Per le persone che in precedenza sono state ufficiali specialisti, la durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora prestati è moltiplicata per i fattori seguenti:
Per le persone che in precedenza sono state sottufficiali o ufficiali e che non hanno prestato almeno la metà del servizio pratico per l’ottenimento del loro grado, la durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora prestati è moltiplicata per 1,2.
A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo.
Il CIVI può firmare le proprie decisioni con firme apposte da macchine.
Per impiego si intendono le prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione.
Un impiego effettuato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato assieme a quello interrotto come un unico impiego.
Per impiego nel servizio di picchetto si intende l’impiego di un gruppo di picchetto del CIVI.
Il CIVI può costituire gruppi di picchetto se sono necessari impieghi del servizio civile con tempi di reazione rapidi e un’elevata prontezza d’intervento.
A tale scopo, il CIVI prende in considerazione le persone soggette al servizio civile che sono pronte a rispondere a convocazioni a breve termine, e sono in grado di farlo, e le forma per tali impieghi.
Il periodo d’impiego a titolo di prova serve a verificare in maniera approfondita l’attitudine di una persona soggetta al servizio civile per un impiego determinato.
Il test attitudinale è il processo durante il quale una persona soggetta al servizio civile è valutata; serve a determinarne l’idoneità a un determinato impiego all’estero.
Il CIVI può procurarsi dalla persona soggetta al servizio civile dati supplementari concernenti in particolare:
La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d’impiego e concorda con essi i periodi d’impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8 a capoverso 2, 8 b capoverso 3 e 8 c capoverso 2. 91
Il CIVI fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informazioni di cui necessita per la ricerca e, su domanda, la assiste. 92
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Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, il CIVI stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d’impiego (convocazione d’ufficio). Esso prende in considerazione l’attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un’esecuzione corretta. Concorda i periodi d’impiego con gli istituti d’impiego previsti. Può derogare agli articoli 38 capoverso 3 e 39 a se non vi sono a disposizione istituti d’impiego. 94
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Se la persona soggetta al servizio civile è invitata a presentarsi per un colloquio presso l’istituto d’impiego, quest’ultimo ne comunica l’esito al CIVI.
L’istituto d’impiego può rifiutare una persona soggetta al servizio civile inadeguata a svolgere l’impiego previsto..
Il CIVI verifica in particolare se il comportamento della persona soggetta al servizio civile ha causato l’interruzione di impieghi precedenti e se sono state adottate misure disciplinari.
Il CIVI può autorizzare un impiego a titolo di prova di cinque giorni al massimo qualora:
Il CIVI rifiuta l’impiego a titolo di prova qualora:
Il CIVI può autorizzare un test attitudinale della durata massima di due giorni per verificare l’idoneità a un impiego all’estero di una persona soggetta al servizio civile.
Il CIVI non autorizza il test attitudinale qualora:
L’istituto d’impiego può incaricare terzi dell’esecuzione del test attitudinale.
Le spese sono a carico dell’istituto d’impiego.
La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d’impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l’articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile. 101
Il CIVI convoca di conseguenza la persona soggetta al servizio civile.
Il CIVI convoca la persona soggetta al servizio civile in modo tale che, di regola, l’impiego inizi un lunedì e finisca un venerdì.
La prestazione del servizio civile a tempo parziale è esclusa. È fatto salvo l’articolo 53 capoverso 5.
La persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d’impiego di lunga durata di almeno 180 giorni. 105
La scuola reclute è considerata adempiuta, se la persona soggetta al servizio civile:
La persona soggetta al servizio civile può compiere il periodo d’impiego di lunga durata in due parti sull’arco di due anni civili.
La persona soggetta al servizio civile compie il periodo d’impiego di lunga durata in un unico istituto d’impiego, indipendentemente dal fatto che lo effettui in una o due parti.
La persona soggetta al servizio civile che presta il periodo d’impiego di lunga durata è impiegata primariamente in un programma prioritario, all’estero o presso il CIVI. 109
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Se presta il periodo d’impiego di lunga durata nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» o «agricoltura», il CIVI può autorizzare un cambiamento dell’istituto d’impiego se la durata del periodo d’impiego è limitata per motivi stagionali o legati al volume di lavoro. 111
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La durata minima di un periodo d’impiego è di 26 giorni.
I periodi d’impiego seguenti possono essere più brevi:
La persona soggetta al servizio civile che ha adempiuto una scuola reclute inizia, al più tardi nel corso dell’anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne è passata in giudicato:116
La persona soggetta al servizio civile inizia il suo primo periodo d’impiego dopo la scadenza del termine stabilito nell’articolo 21 LSC qualora il CIVI:
La persona soggetta al servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile di almeno 26 giorni, al più tardi a partire dal secondo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio secondo l’articolo 8 LSC.
La persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto alcuna scuola reclute compie il periodo d’impiego di lunga durata (art. 37) al più tardi entro la fine del terzo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato.
Essa presta nel corso dell’anno civile successivo al ritorno da un congedo all’estero o successivo alla fine dell’esonero dal servizio:
Essa può anticipare o recuperare una prestazione di servizio civile annuale secondo il capoverso 1 se ha concluso con un istituto d’impiego una convenzione d’impiego concernente il corrispondente numero di giorni di servizio. Non è possibile un recupero nell’anno del licenziamento dal servizio civile.
La convocazione è notificata per iscritto. Il CIVI può vincolarla a oneri.
La convocazione a un colloquio presso l’istituto d’impiego e il CIVI può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, il CIVI conferma la convocazione per scritto.
Il CIVI invia la convocazione a un corso di formazione, a un periodo d’impiego a titolo di prova o a un test attitudinale al più tardi 30 giorni prima. Per i corsi di durata superiore a cinque giorni, il termine di convocazione è di 60 giorni.
Per i colloqui presso l’istituto d’impiego e il CIVI nonché per le visite mediche in vista di un impiego all’estero vale un termine di convocazione di dieci giorni.
Il CIVI non convoca la persona soggetta al servizio civile a un periodo d’impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame importante.
Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile a impieghi speciali, a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché a impieghi per la rigenerazione non appena la decisione concernente l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato. Ciò vale anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
La convocazione a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione deve avvenire entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.
Il termine di convocazione è di:
Il CIVI può revocare prima dell’inizio dell’impiego una convocazione emessa per un altro impiego nel servizio civile o interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferimento, a un impiego speciale, a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza o a un impiego per la rigenerazione.
Il capoverso 1 si applica anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
Le decisioni di trasferimento per impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione devono essere emesse entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.
Il CIVI notifica la decisione di trasferimento per un impiego della durata massima di 26 giorni al più tardi sette giorni prima dell’inizio dell’impiego e, per un impiego di durata più lunga, al più tardi 14 giorni prima del suo inizio.
Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data o per una durata diversa da quella decisa inizialmente.
In casi particolarmente urgenti, il CIVI dà la priorità alle decisioni di trasferimento rispetto alle convocazioni secondo l’articolo 40 a .
D’intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l’istituto d’impiego iniziale, il CIVI determina prima della fine del trasferimento se l’impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito.
La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego iniziale e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria se l’impiego iniziale non è effettuato o proseguito.
La persona soggetta al servizio civile che non abbia ancora ricevuto una convocazione 14 giorni prima dell’inizio del periodo d’impiego pianificato ne informa immediatamente il CIVI.
Prima di ogni impiego, il CIVI rilascia alla persona soggetta al servizio civile una tessera d’identità del servizio civile. 126
Esso disciplina l’uso, l’aggiornamento e la restituzione della tessera, come pure le conseguenze di una sua perdita.
Il CIVI esamina, d’ufficio o su richiesta scritta di chi presta servizio civile o di un istituto d’impiego, se un periodo d’impiego debba essere interrotto. 127
Il CIVI può decidere l’interruzione di un periodo d’impiego in corso per trasferire la persona che presta servizio civile a uno dei seguenti impieghi:
Nell’interrompere il periodo d’impiego, il CIVI decide la data in cui l’interruzione diviene effettiva. Può decidere che l’interruzione retroagisca al momento in cui la persona che presta servizio civile o l’istituto d’impiego sia venuto a trovarsi in ritardo.
Nel caso di impieghi all’estero è determinante il momento del rientro in Svizzera. Se la persona che presta servizio civile non si attiene all’ordine di rientro in Svizzera impartito dal CIVI o dalla rappresentanza svizzera, è determinante la data dell’ordine di rientro. 129
Qualora l’interruzione non sia imputabile a colpa della persona che presta servizio civile, il CIVI le procura subito un nuovo impiego, salvo che si tratti dell’interruzione di un periodo d’impiego a titolo di prova.
In caso di interruzione di un periodo d’impiego di lunga durata o di una parte di esso, la persona soggetta al servizio civile effettua i giorni restanti nel corso dei due anni civili durante i quali il periodo d’impiego di lunga durata deve essere effettuato. 130
La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull’interruzione del periodo d’impiego.
Occorre presentare una domanda di differimento del servizio se non si può adempiere un obbligo legale o una convocazione. 132
La persona soggetta al servizio civile e l’istituto d’impiego presentano per scritto al CIVI la domanda di differimento del servizio.
Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari come pure l’indicazione del lasso di tempo in cui il periodo d’impiego in questione dovrebbe avere luogo.
Gli obblighi legali, l’obbligo di cercare possibilità d’impiego e la convocazione sono validi fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.
Il CIVI può ordinare d’ufficio un differimento del servizio, in particolare quando:
Esso può accogliere una domanda di differimento presentata da un istituto d’impiego ove sia fondata su motivi gravi.
Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, quando questa:135
Il CIVI respinge una domanda:
... 139
Il CIVI può autorizzare d’ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che devono acquisire le qualifiche tecniche prima dell’impiego all’estero. È possibile differire il servizio per un massimo di sei anni prima del licenziamento dall’obbligo del servizio civile.
Le persone soggette al servizio civile che intendono chiedere il differimento del servizio civile presentano al CIVI una richiesta scritta e la documentazione seguente:
Se vengono meno le condizioni per un differimento d’ufficio del servizio attestate dai documenti di cui al capoverso 2, il CIVI revoca il differimento e la persona interessata adempie il suo obbligo di prestare il servizio civile conformemente all’articolo 39 a .
Nell’accogliere la domanda, il CIVI revoca una convocazione già notificata. La persona soggetta al servizio civile rinvia la convocazione con i suoi allegati al CIVI.
Il CIVI può emettere una nuova convocazione insieme con la decisione con cui accoglie la domanda di differimento. Esso non è vincolato ai termini di cui all’articolo 22 LSC.
Nella decisione con cui accoglie la domanda di differimento, il CIVI stabilisce quando i giorni di servizio del periodo d’impiego differito devono essere recuperati. Al riguardo considera se sussistono anni di riserva. 142
La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull’accoglimento di una domanda di differimento del servizio.
La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare all’estero per più di dodici mesi senza interruzione o che, domiciliata in Svizzera, appartiene all’equipaggio di una nave d’alto mare o di un battello del Reno, deve chiedere un’autorizzazione di congedo per l’estero.
Possono presentare una domanda di congedo all’estero anche le persone soggette al servizio civile che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno il luogo di lavoro effettivo all’estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324 a e 324 b del Codice delle obbligazioni 143 in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali. 144
Essa presenta per scritto la sua domanda di congedo al CIVI con sufficiente anticipo rispetto alla partenza. Il CIVI può esigere ulteriori documenti. 145
Il servizio civile prestato all’estero (art. 7 LSC) non rende necessario un congedo ai sensi del capoverso 1.
La persona soggetta al servizio civile che risiede all’estero nella zona frontaliera ma lavora o assolve una formazione in Svizzera non necessita di un congedo per l’estero. Essa comunica al CIVI il suo luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, come pure i relativi cambiamenti o la cessazione di tale sua attività. Quando termina la sua attività in Svizzera, deve presentare una domanda di congedo per l’estero. 146
La persona soggetta al servizio civile che si sia recata all’estero senza un congedo e intenda rimanervi più di dodici mesi presenta al CIVI una domanda perché le sia accordata retroattivamente un’autorizzazione di congedo. Fino alla notifica dell’autorizzazione, il congedo chiesto retroattivamente è considerato come non accordato.
Il congedo per l’estero è accordato se la persona soggetta al servizio civile ha adempiuto gli obblighi impostile dalla legge federale del 12 giugno 1959 147 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. 148
Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo d’impiego, il congedo per l’estero è di regola accordato solo quando tale periodo d’impiego è stato adempiuto o il CIVI ha accolto una domanda di differimento del servizio. 149
Il CIVI può limitare la durata del congedo per l’estero e notificare insieme con l’autorizzazione del congedo la convocazione per il prossimo periodo d’impiego.
Non è accordato alcun congedo per l’estero alla persona soggetta al servizio civile nei confronti della quale sia stato aperto un procedimento penale per un’infrazione agli articoli 72 a 76 LSC o che non abbia ancora scontato una pena fondata su tali disposizioni.
A chi fa parte dell’equipaggio di una nave d’alto mare o di un battello del Reno, il congedo per l’estero è accordato soltanto previo adempimento del servizio civile durante un periodo di tempo corrispondente a 1,5 volte quello della scuola reclute che avrebbe dovuto effettuare. Viene tenuto conto di un adempimento parziale della scuola reclute.
Il CIVI informa la persona in questione in merito agli obblighi inerenti al congedo per l’estero e comunica, ove occorra, l’autorizzazione del congedo per l’estero alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di domicilio. 150
La persona soggetta al servizio civile avvisa il CIVI qualora rinunci al congedo per l’estero o intenda prenderlo più tardi. Il CIVI annulla il congedo per l’estero ove esso non sia preso entro due mesi dall’inizio del congedo autorizzato. 152
La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo all’estero comunica al CIVI un recapito in Svizzera. 153
Entro 14 giorni la persona soggetta al servizio civile avvisa il CIVI di aver preso domicilio in Svizzera. 154
Il CIVI annulla il congedo per l’estero. Ne informa, ove occorra, le autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio. 155
Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato. Se il soggiorno all’estero è durato più di sei anni, il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è ridotto di un decimo per ogni anno in più.
La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l’estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l’estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, il CIVI può, su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio. 156
La persona soggetta al servizio civile residente all’estero in congedo autorizzato non è tenuta a prestare servizio civile ordinario in Svizzera.
Sono invece tenute a prestare servizio civile ordinario le persone soggette al servizio civile che:
Per l’adempimento del servizio civile ordinario sono computabili:
Il CIVI computa queste prestazioni solo se sono state effettuate nel quadro di un periodo d’impiego per il quale la persona che presta servizio civile sia stata convocata.
Per i periodi d’impiego di una durata complessiva inferiore a 26 giorni o il cui residuo sia inferiore a 26 giorni, il CIVI computa al massimo il numero di giorni non lavorativi indicato nell’Appendice 2 numero 1, indipendentemente dal fatto che i giorni festivi non lavorativi siano caduti durante il periodo d’impiego. 165
Il computo dei giorni di servizio ha luogo per giorni interi.
Se la persona che presta servizio civile segue, in virtù di una convocazione del CIVI, un corso introduttivo che ha luogo per ore, ma non partecipa a un impiego del servizio civile al di fuori delle ore del corso, il CIVI computa, ai fini dell’adempimento del servizio civile, un giorno per ogni otto ore di corso seguite.
Per 30 giorni d’impiego, il CIVI computa quali giorni di servizio civile adempiuto non oltre sei giorni di assenza dovuta a malattia o infortunio.
Per periodi d’impiego più brevi e per frazioni inferiori a 30 giorni, il CIVI computa al massimo il numero di giorni di assenza indicato nell’Appendice 2 numero 2. 166
I giorni in cui la persona che presta servizio civile è solo parzialmente capace di lavorare non valgono quali giorni di assenza.
La persona che presta servizio civile può prendere il numero di giorni d’assenza per malattia o infortunio o di giorni di vacanze corrispondente alla durata pianificata del suo periodo d’impiego.
Se il CIVI interrompe anticipatamente il periodo d’impiego, esso computa sulla durata del servizio civile adempiuto solo il numero dei giorni di assenza o di vacanze corrispondente alla durata effettiva dell’impiego.
Non sono computabili come servizio civile adempiuto:
Se la persona che presta servizio civile diviene, durante un congedo, temporaneamente incapace di lavorare a causa di malattia o infortunio, il CIVI computa come servizio civile adempiuto i giorni d’incapacità al lavoro nel quadro dei giorni d’assenza ai sensi dell’articolo 54.
I giorni lavorativi che cadono durante le vacanze aziendali dell’istituto d’impiego non sono computati come giorni compiuti di servizio civile, a meno che la persona che presta servizio civile prenda allora le proprie vacanze.
Il CIVI comunica alla persona che presta servizio civile e all’istituto d’impiego quali sono i giorni da esso non computati. La persona che presta servizio civile può esigere nel termine di 30 giorni una decisione impugnabile con ricorso.
Se necessario, il CIVI indica alle persone soggette al servizio civile bisognose di aiuto i servizi pubblici o privati specializzati. 176
Consiglia, se così richiesto, le persone soggette al servizio civile nelle questioni giuridiche relative all’adempimento del servizio civile.
... 177
Le autorità d’assistenza sociale del Cantone di dimora sono competenti per la consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta servizio civile ed effettua il suo periodo d’impiego fuori del Cantone di domicilio quando essa, per presentarsi alle autorità d’assistenza sociale di quest’ultimo Cantone, sarebbe presumibilmente assente dall’istituto d’impiego per più di una giornata di lavoro. 178
La persona che presta servizio civile deve astenersi da qualsiasi forma di propaganda politica o ideologica e di proselitismo religioso durante le ore di lavoro come pure nei locali dell’istituto d’impiego e negli alloggi comuni.
La persona che presta servizio civile assume i compiti supplementari risultanti dall’alloggio e dal vitto in comune, anche se essi devono essere adempiuti fuori dalle ore di lavoro.
L’esecuzione di tali compiti non vale come effettuazione di ore supplementari.
L’istituto d’impiego provvede affinché i compiti supplementari siano ripartiti nel modo più equo possibile tra i membri del gruppo.
Nel fissare l’orario di lavoro di ogni membro del gruppo, l’istituto d’impiego tiene conto dell’onere addizionale risultante dall’adempimento dei compiti supplementari.
Nel fissare il tempo di lavoro e di riposo, l’istituto d’impiego tiene conto degli obblighi religiosi della persona che presta servizio civile, al pari di quanto fa per i propri lavoratori.
Le ore supplementari effettuate conferiscono alla persona che presta servizio civile il diritto di disporre di un tempo libero d’uguale durata, salvo che l’istituto d’impiego non accordi alcuna compensazione, o accordi una compensazione minore, ai propri lavoratori.
Le ore supplementari decadono senza dar luogo ad indennità se non sono state compensate prima della fine del periodo d’impiego.
Un periodo d’impiego non può essere prolungato per permettere la compensazione di ore supplementari.
Il DEFR 183 determina le prestazioni in denaro previste dall’articolo 29 LSC. 184
La persona che presta servizio civile e non accetta le prestazioni in natura offerte dall’istituto d’impiego non può esigere prestazioni in denaro corrispondenti, salvo in casi in cui non possa essere ragionevolmente preteso che essa accetti le prestazioni in natura. 185
Se l’istituto d’impiego non è in grado alloggiare la persona che presta servizio civile, le propone un alloggio esterno accettabile, assumendone le spese effettive comprovate.
L’istituto d’impiego rimborsa alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio al luogo di lavoro. Il rimborso dipende dalle spese risultanti dall’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici sulla base dell’offerta più conveniente.
La persona che presta servizio civile non ha diritto al rimborso se utilizza il proprio alloggio privato, benché l’istituto d’impiego le abbia offerto un alloggio accettabile più vicino al luogo d’impiego. L’istituto d’impiego rimborsa tuttavia alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio privato al luogo di lavoro se l’alloggio offerto si trova a una distanza nettamente maggiore di quella dell’alloggio privato.
Se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento, l’istituto d’impiego rimborsa le spese pro rata per i giorni computabili dell’impiego, purché ciò rappresenti per esso la soluzione più conveniente. Altrimenti, l’istituto d’impiego si accolla le spese che dovrebbe assumersi ai sensi del capoverso 1.
Se la persona che presta servizio civile utilizza un veicolo a motore privato anziché i mezzi di trasporto pubblici, non ha diritto a un’indennità di trasferta, salvo che il tragitto quotidiano di andata e ritorno non ecceda le tre ore.
Se l’utilizzazione di un veicolo a motore privato per l’intero tragitto o per una parte di esso è indispensabile, l’istituto d’impiego versa un rimborso alla persona che presta servizio civile.
In caso di impiego all’estero, l’istituto d’impiego assume a proprio carico i costi connessi necessariamente con l’adempimento dei compiti come pure quelli usualmente rimborsati ai propri lavoratori. Il CIVI regola i particolari.
È nullo ogni accordo tra l’istituto d’impiego e chi presta servizio civile che prevede un’estensione o una riduzione delle prestazioni di cui all’articolo 29 LSC. 189
L’istituto d’impiego non è autorizzato a fornire a chi presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni di valore pecuniario eccedenti il quadro dell’articolo 29 LSC, a meno che si tratti di prestazioni in denaro che sostituiscono prestazioni in natura non accettate (art. 65 cpv. 2). 190
La persona che presta servizio civile rimborsa all’istituto d’impiego, a norma dell’articolo 64 del Codice delle obbligazioni 191 , le prestazioni che le sono state versate in violazione del capoverso 2.
Le prestazioni in denaro che chi presta servizio civile ha versato all’istituto d’impiego sotto forma di doni o di prestazioni analoghe durante un periodo d’impiego devono essergli rimborsate completamente. È nulla qualsiasi promessa di doni o di prestazioni analoghe fatta dalla persona che presta servizio civile all’istituto d’impiego nell’ambito della pianificazione dei suoi periodi d’impiego o durante un periodo d’impiego. 192
Il congedo è accordato su domanda di chi presta servizio civile, dall’istituto d’impiego o dal CIVI nella sua convocazione.
Chi presta servizio civile presenta la domanda di congedo per scritto e le acclude gli eventuali mezzi di prova.
... 194
Non è più autorizzata a prendere o a continuare un congedo quando ne sia venuto meno il motivo. 195
L’istituto d’impiego acclude alla comunicazione dei giorni di servizio destinata al CIVI la domanda di congedo approvata. 196
Nei casi seguenti l’istituto d’impiego accorda tre giorni di congedo al massimo a chi presta servizio civile:
Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per:
L’istituto d’impiego può, se le condizioni aziendali lo consentono, accordare un giorno di congedo al massimo:
Se vuole accordare un congedo più lungo, l’istituto d’impiego chiede al CIVI l’autorizzazione ad accordarlo. 200
In quanto le condizioni aziendali lo consentano, l’istituto d’impiego può accordare alla persona che presta servizio un congedo per la formazione o il perfezionamento professionali, a condizione che essa ricuperi l’assenza eccedente due ore settimanali. L’istituto d’impiego deve tuttavia chiedere il parere del CIVI quando si tratta di una formazione o perfezionamento che ha luogo regolarmente.
In un periodo d’impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi 180 giorni e ad altri due per ogni periodo di 30 giorni supplementare. 202
... 203
I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità.
La persona che presta servizio civile che compie un periodo d’impiego ininterrotto in più istituti d’impiego riceve i giorni di vacanza proporzionatamente per ogni istituto d’impiego. 204
Se una persona soggetta al servizio civile vuole prolungare un impiego di una durata inferiore a 180 giorni in modo tale da avere diritto di ricevere giorni di vacanza e se, contemporaneamente, vuole cambiare istituto d’impiego, il CIVI accorda il prolungamento solo se gli istituti d’impiego si accordano sulla ripartizione dei giorni di vacanza. 205
Chi presta servizio civile prende, se possibile, i suoi giorni di vacanza durante le vacanze annuali dell’istituto d’impiego.
e 3 ... 206
La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI, in particolare:
... 210
Le persone soggette al servizio civile che non sono raggiungibili per più di sei mesi all’indirizzo notificato comunicano al CIVI un recapito in Svizzera.
Il CIVI può prendere le misure necessarie per accertare il domicilio e il luogo di soggiorno di una persona soggetta al servizio civile.
Il CIVI trasmette le modifiche dei dati personali al Comando Istruzione. 211
I capoversi 1 lettere a e b, 3 e 4 si applicano per analogia alle persone escluse dal servizio civile in virtù dell’articolo 12 LSC fino alla fine dell’anno in cui vengono licenziate dal servizio civile. 212
La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI la sua impossibilità, per ragioni di salute, di dar seguito a una convocazione. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.
Chi presta servizio civile comunica senza indugio all’istituto d’impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.
La persona che presta servizio civile si procura un certificato medico e lo presenta all’istituto d’impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera. Se il periodo d’impiego dura più di un giorno, essa deve presentare un certificato medico soltanto se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno. 213
L’istituto d’impiego avvisa senza indugio il CIVI se la durata prevedibile dell’incapacità al lavoro eccede cinque giorni. 214
Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione dei giorni di servizio destinata al CIVI.
All’inizio di ogni periodo d’impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica al CIVI qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.
La persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario»:
Il CIVI determina il servizio specializzato incaricato della visita medica e della prescrizione delle misure preventive.
Il CIVI può disporre le misure di cui al capoverso 1 anche nei confronti delle persone soggette al servizio civile che intendono prestare un servizio all’estero in un altro ambito d’attività.
La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti statistici del CIVI nonché alle misure di controllo dei risultati. Le persone che hanno presentato una domanda di ammissione sono soggette a quest’obbligo nel quadro della giornata d’introduzione.
L’istituto d’impiego trasmette alla persona che presta servizio civile, fondandosi su un programma d’introduzione, le conoscenze di base pratiche e le capacità necessarie per svolgere correttamente, in maniera economica e senza causare danni l’attività prevista nella convocazione.
L’istituto d’impiego assume di regola a proprio carico le spese inerenti ai corsi d’introduzione necessari per le persone che vi prestano servizio civile.
La Confederazione può assumere fino a un terzo delle spese inerenti ai corsi d’introduzione, ma al massimo 833 franchi per ogni persona che presta servizio civile, quando l’istituto d’impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie.
L’istituto d’impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione presenta una domanda motivata al CIVI con sufficiente anticipo rispetto all’emissione della convocazione. Se, pur non esistendo al riguardo ragioni particolari, la domanda perviene al CIVI solo dopo l’inizio dell’introduzione, la Confederazione non assume a proprio carico le spese d’introduzione già incorse.
Il CIVI può subordinare a oneri e condizioni la sua garanzia per le spese.
Il CIVI organizza corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego sui temi seguenti:
Il CIVI può organizzare altri corsi di formazione:
Il CIVI può incaricare terzi di organizzare i corsi di formazione e può consultare specialisti esterni.
Esso assicura un sistema completo di gestione della qualità della formazione.
I corsi di formazione predisposti dal CIVI non dispensano l’istituto d’impiego dall’obbligo d’introduzione di cui all’articolo 78.
La Confederazione versa fino a 3000 franchi per ogni partecipante e per ogni corso.
Chi presta servizio civile segue i corsi di formazione previsti dai mansionari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 81 a .
Il CIVI può dispensare la persona soggetta al servizio civile dalla frequenza del corso di formazione:
Chi ha seguito un corso di formazione non deve seguirlo nuovamente per altri impieghi.
Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito delle cure e dell’assistenza segue i corsi seguenti:
Se l’impiego dura almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile deve inoltre seguire un corso di approfondimento di cinque giorni su un tema di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario. Il corso di approfondimento deve essere seguito almeno un mese dopo la frequenza del corso di cui al capoverso 1 lettera b, ma al più tardi due mesi prima della fine dell’impiego.
Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» segue un corso di cinque giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera g nelle prime quattro settimane dell’impiego.
Se il CIVI non può offrire un numero sufficiente di posti nel corso di formazione durante il periodo ottimale, il corso può essere seguito in un momento precedente o successivo.
L’uso della motosega è consentito soltanto a chi ha in precedenza seguito il relativo corso di due giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera h.
Chi intende effettuare un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» segue precedentemente un corso di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera i della durata compresa tra i due e i cinque giorni qualora la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego dovesse richiederlo.
Il CIVI può autorizzare la frequenza del corso di assistente di cura della Croce Rossa Svizzera:
Se il CIVI dichiara che il programma di corsi elaborato da un istituto d’impiego o da un terzo è determinante per corsi di formazione diversi da quelli offerti dal CIVI, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i lavori di elaborazione effettuati senza mandato del CIVI.
Il CIVI può conferire direttamente l’incarico di elaborare un programma di corsi destinato a servire come base per i corsi d’introduzione impartiti dagli istituti d’impiego o per i corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego. La Confederazione ne assume le spese .
La persona soggetta al servizio civile, quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio, viaggia dal domicilio o dal luogo di soggiorno a quello d’impiego e viceversa senza dover sopportare le spese relative se si serve dei mezzi di trasporto pubblici. 226
... 227
La persona che presta servizio civile e non utilizza il suo alloggio privato durante il periodo d’impiego ha inoltre diritto una volta alla settimana a un viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici dal luogo d’impiego al domicilio o al luogo di soggiorno e viceversa. 228
Il CIVI stabilisce il numero dei viaggi secondo il capoverso 3 in proporzione alla durata dell’impiego. 229
La persona che presta servizio civile riceve, su richiesta, i titoli di trasporto necessari. 230
Il CIVI rileva periodicamente presso le persone che prestano servizio civile i viaggi da esse effettuati secondo l’articolo 83.
La Confederazione rimborsa alle imprese dei trasporti pubblici le spese di tali viaggi. È applicata una tariffa ridotta.
Durante il periodo d’impiego, chi presta servizio civile viaggia a tariffa ridotta sui mezzi di trasporto pubblici se munito di tessera d’identità del servizio civile.
La persona soggetta al servizio civile paga direttamente le spese del trasporto dei bagagli quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio.
Il CIVI rimborsa alla persona soggetta al servizio civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti erano necessari. Esso non assume a proprio carico le spese di trasloco. 233
Il CIVI stabilisce quali equipaggiamenti possono essere consegnati alla persona che presta servizio civile, a scopo d’identificazione, gratuitamente in proprietà.
L’entità degli equipaggiamenti consegnati gratuitamente dipende dal numero di giorni di servizio civile che restano da prestare.
Equipaggiamenti supplementari possono essere consegnati alle persone soggette al servizio civile dietro pagamento di un emolumento.
Il CIVI emana istruzioni concernenti l’utilizzazione e il trattamento degli equipaggiamenti.
Il CIVI può sostenere le istituzioni che intendono rendere visibile il loro riconoscimento quale istituto d’impiego mettendo a loro disposizione supporti scritti adeguati.
Il CIVI provvede affinché gli impieghi di gruppo possano essere identificati quali impieghi di servizio civile.
Nella sua domanda, l’istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condizioni di cui agli articoli 2–6 LSC.
Se soddisfa tutti i requisiti ad eccezione dell’articolo 4 capoverso 1 LSC, deve inoltre dimostrare che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contengono esclusivamente compiti corrispondenti agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC (art. 42 cpv. 2 bis LSC).
Inoltre, l’istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente:
Gli istituti che propongono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» devono inoltre allegare la documentazione seguente:
Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 3. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 o 6.
Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell’organo di condotta competente. La conferma contiene in particolare indicazioni sull’evento e sul coordinamento tra l’impiego del servizio civile e di altre forze d’intervento nonché una stima delle spese.
Il capoverso 6 si applica anche a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
L’istituto richiedente illustra:
Se l’istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC, il mansionario può contenere compiti che non corrispondono agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC.
L’istituto richiedente dichiara, quale istituto d’impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d’esecuzione.
Il CIVI può esigere ulteriori documenti e informazioni.
Le persone competenti del CIVI possono visitare gli istituti d’impiego.
L’istituto richiedente può presentare per via elettronica la sua domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego. Conferma la presentazione della stessa inviando successivamente una dichiarazione originale, firmata a mano, secondo l’articolo 87 capoverso 10. 236
Le proposte di modifica del riconoscimento non necessitano della dichiarazione di cui al capoverso 1.
Il CIVI valuta la domanda di impieghi possibili in funzione dei singoli spazi economici del bacino di riferimento di un centro regionale.
Per la valutazione della domanda di impieghi possibili, il CIVI si basa sul grado d’occupazione di mansionari di analogo orientamento in istituti d’impiego paragonabili.
Se istituisce un programma prioritario, il CIVI può prescindere dall’applicazione del capoverso 2.
La decisione di riconoscimento contiene in particolare:
Il CIVI limita la durata della decisione di riconoscimento se si tratta di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o di impieghi per la rigenerazione. 238
Esso limita inoltre la durata della decisione di riconoscimento in caso di impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente. 239
Nella decisione di riconoscimento, il CIVI può prospettare all’istituto d’impiego una partecipazione della Confederazione alle spese d’introduzione (art. 37 LSC) e aiuti finanziari (art. 47 LSC).
Se la domanda si riferiva a più istituti, ognuno di essi riceve una propria decisione.
Il riconoscimento di un ente della Confederazione quale istituto d’impiego è formalizzato mediante un accordo scritto con il CIVI.
Tale riconoscimento può essere adeguato o revocato di comune accordo.
Il CIVI può verificare in qualsiasi momento la conformità della decisione di riconoscimento alle condizioni legali.
Il CIVI può esigere documenti e informazioni dall’istituto d’impiego.
Il CIVI può adeguare la decisione di riconoscimento se l’istituto d’impiego ne fa domanda, se lo richiedono i risultati di un’ispezione o se un mansionario è divenuto obsoleto.
Il CIVI adegua la decisione di riconoscimento se lo richiede la sua verifica secondo l’articolo 91 o se cambia la cerchia degli istituti d’impiego soggetti al pagamento di tributi secondo l’articolo 46 LSC.
Il CIVI può revocare la decisione di riconoscimento se, per tre anni consecutivi, nell’istituto d’impiego non hanno avuto luogo impieghi o vi hanno avuto luogo soltanto impieghi a titolo di prova.
Il CIVI revoca la decisione di riconoscimento se l’istituto d’impiego:
Se il CIVI viene a conoscenza di circostanze che potrebbero causare la revoca del riconoscimento, esso può revocare le convocazioni a impieghi già ordinate, ma la cui entrata in servizio non ha ancora avuto luogo. 244
Il CIVI procura immediatamente un nuovo impiego alla persona soggetta al servizio civile interessata da una revoca della convocazione. 245
La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi d’impiego in corso siano terminati.
Il CIVI può chiedere informazioni all’autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.
Un’istituzione la cui decisione di riconoscimento è stata revocata secondo il capoverso 4 lettere b o c può presentare una nuova domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego al più presto cinque anni dopo che la decisione di revoca è passata in giudicato. 246
Su richiesta del CIVI, l’istituto d’impiego fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni utili relative al servizio civile e gli consegna i documenti necessari. Gli comunica senza indugio avvenimenti particolari importanti.
L’istituto d’impiego invia al CIVI, entro cinque giorni dalla fine del periodo di conteggio, la notificazione dei giorni di servizio. 251
Il tributo di un istituto d’impiego segue la tariffa progressiva secondo l’Appendice 2 a . Il calcolo si basa sul relativo importo giornaliero secondo l’Appendice 2 a applicabile all’inizio di un periodo di notifica.
Durante i primi 26 giorni del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego deve soltanto la metà dei tributi.
Il CIVI può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i tributi se:
Il CIVI riscuote tuttavia i tributi:
Per calcolare il reddito di cui al capoverso 1 lettera b e al capoverso 2 lettera a il CIVI si basa sul reddito imponibile tassato secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 255 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati, e maggiorato di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di sostanza imponibile secondo l’ultima tassazione definitiva. Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato fino al momento della presentazione della domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’assoggettamento.
Il CIVI può accordare un aiuto finanziario se l’istituto d’impiego, malgrado comprovati sforzi di risparmio, non è in grado di garantire integralmente il finanziamento di un progetto, l’attuazione dello stesso risulta pregiudicata senza un aiuto finanziario e il CIVI è particolarmente interessato alla sua realizzazione. Possono essere concessi aiuti finanziari soltanto a favore di:
L’istituto d’impiego presenta la domanda al CIVI con un anticipo sufficiente rispetto all’inizio del progetto in particolare con le indicazioni seguenti:257
Il CIVI sottopone per parere la domanda al servizio competente della Confederazione o del Cantone interessato. Tale servizio valuta, all’attenzione del CIVI, la necessità, l’opportunità e l’economicità del progetto proposto.
L’aiuto finanziario della Confederazione contribuisce a colmare lo scoperto del fabbisogno finanziario del progetto. L’aiuto è accordato solo fino a concorrenza dell’ammontare delle spese causate dalla partecipazione al progetto di persone che prestano servizio civile.
Il contributo federale è determinato sulla base del preventivo approvato del progetto, in forma forfettaria per giorno di servizio e fissando un importo massimo dei costi. L’aiuto finanziario non deve eccedere la metà dei costi preventivati computabili del progetto. Non sono computabili i costi del progetto sorti prima della presentazione della domanda. 260
Il pagamento avviene sulla base dei giorni di servizio prestati. 261
L’istituto d’impiego riferisce regolarmente al CIVI in merito allo svolgimento del progetto. Al termine del progetto, gli presenta un rapporto e un conto finale. 262
Il CIVI può dare in prestito a tutti gli istituti d’impiego targhe segnaletiche a scopo d’identificazione.
Esso può dare in prestito agli istituti d’impiego, a scopo d’identificazione in caso di impieghi di gruppo, il seguente materiale:
L’istituto d’impiego assume i costi risultanti dall’apposizione di informazioni relative all’istituto d’impiego sulle targhe segnaletiche e sulle colonne informative.
Il materiale dato in prestito rimane di proprietà della Confederazione. Gli istituti d’impiego provvedono alla sua manutenzione. Se necessario, il CIVI può fornire il materiale sostitutivo.
Gli istituti d’impiego danno in prestito alle persone che prestano servizio civile i vestiti impermeabili e li ritirano alla fine del periodo d’impiego.
Gli istituti d’impiego e le persone che prestano servizio civile possono utilizzare il materiale in prestito soltanto per attività svolte nell’ambito del servizio civile e non possono venderlo né darlo in pegno.
Il CIVI emana istruzioni concernenti la restituzione del materiale dato in prestito.
L’articolo 47 LSC non si applica agli istituti d’impiego che sono enti della Confederazione.
Il CIVI può formulare raccomandazioni a tali istituti d’impiego e informare gli organi loro preposti.
La delega a terzi del diritto d’impartire istruzioni è consentita solo se l’impiego a favore di terzi della persona che presta servizio civile è previsto nel mansionario. 265
L’istituto d’impiego limita il diritto delegato d’impartire istruzioni nel tempo, nello spazio e nella materia e per quanto concerne i terzi beneficiari. Non è consentita una cessione integrale a terzi del diritto d’impartire istruzioni. 266
La delega del diritto d’impartire istruzioni non dispensa l’istituto d’impiego dai propri obblighi.
L’istituto d’impiego è responsabile del modo con cui i terzi fanno uso del diritto d’impartire istruzioni, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile. 267
L’istituto d’impiego informa la persona che presta servizio civile circa il diritto di terzi d’impartirle istruzioni. 268
I terzi cui è stato delegato il diritto d’impartire istruzioni non possono subdelegare tale diritto ad altre persone o istituzioni. 269
In caso d’impieghi di gruppo, l’istituto d’impiego può delegare a persone qualificate che prestano servizio civile il diritto d’impartire istruzioni.
L’istituto d’impiego limita nel tempo, nello spazio e nella materia il diritto delegato d’impartire istruzioni.
L’istituto d’impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti presenta al CIVI una domanda che, per ognuno degli istituti interessati, adempia i requisiti di cui all’articolo 87 capoversi 2–4 e 6. 272
Il CIVI può sottoporre la domanda, per parere, all’autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati. 273
Il CIVI decide sulla domanda nel quadro della procedura di riconoscimento, nella convocazione o con decisione separata.
Esso comunica la propria decisione:
L’accordo del CIVI non vale come riconoscimento degli istituti beneficiari.
L’istituto d’impiego rimane l’interlocutore del CIVI. Esso è responsabile del rispetto dei diritti e degli obblighi da parte degli istituti beneficiari, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.
L’istituto che ha beneficiato della cessione dei diritti e degli obblighi non è autorizzato a subdelegarli ad altri istituti.
Chiunque intenda far valere un danno fondato sulle disposizioni della LSC concernenti la responsabilità civile presenta la sua domanda al CIVI.
La persona soggetta al servizio civile che, allo scopo di sottrarre se stessa o altri in modo durevole o temporaneo all’adempimento del servizio civile, usa mezzi destinati a trarre in inganno il CIVI o un’altra autorità, è punita con la multa. 276
In casi di poca gravità l’infrazione è punita in via disciplinare.
Il CIVI mette a disposizione i moduli necessari per l’esecuzione del servizio civile.
Può sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente.
Il CIVI gestisce una banca dati per la valutazione di giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi. 280
La banca dati contiene i dati rilevati tramite questionari in occasione di tali giornate, corsi o impieghi da:281
Con i questionari vengono rilevate informazioni necessarie alla valutazione di giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi, e in particolare:
I questionari compilati dalle persone soggette al servizio civile dopo gli impieghi contengono i seguenti dati personali:
I questionari compilati dai responsabili dei corsi dopo i corsi di formazione contengono i loro nominativi.
Il CIVI gestisce una banca dati contenente dati su persone, istituzioni, associazioni e autorità che:
Nella banca dati sono registrati i dati delle persone seguenti:
I dati personali sono conservati nella banca dati per cinque anni dopo l’ultimo trattamento e poi cancellati.
Il DEFR può, senza che occorra adeguare previamente la presente ordinanza, autorizzare il CIVI a sperimentare nell’esecuzione del servizio civile le seguenti modifiche:
Esso delimita la durata delle regolamentazioni sperimentali.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 295 sugli emolumenti.
Chiunque è stato ammesso al servizio civile mediante una decisione passata in giudicato e ha compiuto 26 anni prima del 1° gennaio 2009 effettua entro la fine del 2010 almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC.
Le convocazioni e le pianificazioni dei periodi d’impiego decise prima del 1° gennaio 2009 rimangono valide. Se una pianificazione dei periodi d’impiego non può essere attuata, occorre presentare una domanda di differimento del servizio. La pianificazione dei periodi d’impiego è valida fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.
Il riconoscimento di istituti d’impiego attivi nel settore dell’agricoltura è valido fino alla scadenza della durata di validità limitata della decisione di riconoscimento, dei contingenti accordati o dei mansionari.
Gli istituti d’impiego che sono stati riconosciuti prima del 1° aprile 2009 notificano al CIVI entro il 30 giugno 2010:
Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d’impiego la categoria secondo l’Appendice 2 a deve essere adeguata, l’istituto d’impiego paga il tributo fissato in base alla categoria stabilita in precedenza fino al passaggio in giudicato della modifica.
Le convenzioni d’impiego concluse e le convocazioni decise prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 rimangono valide.
Il riconoscimento di istituti d’impiego nell’ambito d’attività «agricoltura» è valido fino alla scadenza della durata di validità della decisione di riconoscimento.
Il CIVI verifica entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 se gli istituti d’impiego che offrono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» soddisfano le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 11. Esso può modificare o revocare la decisione di riconoscimento sulla base di questa verifica.
Alle persone che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applica l’articolo 26 del diritto anteriore.
Le persone soggette al servizio civile possono svolgere i loro successivi periodi d’impiego nell’ambito d’attività «scuola» anche se prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 hanno già svolto o concordato dei periodi d’impiego in altri due ambiti d’attività.
In caso di differimento del servizio secondo l’articolo 46 a capoverso 1 del diritto previgente, per la verifica si applica l’articolo 46 a capoverso 2 del diritto anteriore.
Per gli impieghi che sono stati concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano gli articoli 66, 67 e 81 del diritto anteriore.
Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d’impiego si rende necessaria la modifica della categoria di cui all’Appendice 2 a , finché la modifica non è definitiva l’istituto d’impiego versa la tassa in base alla categoria precedente. Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2 a del diritto anteriore.
Per le persone che sono state ammesse al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017 si applicano le seguenti norme relative alla successione dei periodi d’impiego:
Se per un istituto d’impiego la categoria di cui all’Appendice 2 a deve essere ridefinita in seguito alla modifica del 20 giugno 2018, l’istituto d’impiego paga il tributo fissato in base alla categoria precedente fino al passaggio in giudicato della modifica della decisione di riconoscimento.
Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2 a del diritto anteriore.
Le aziende agricole i cui gestori hanno ricevuto contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD 308 del diritto anteriore possono essere ancora riconosciute nel 2026 e nel 2027 quali istituti d’impiego ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.
Le persone soggette al servizio civile possono essere ancora impiegate nel 2026 e nel 2027 secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5 del diritto anteriore.
Ad eccezione dell’Appendice 3 numero 5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1996.
L’Appendice 3 numero 5 entra in vigore il 1° gennaio 1997 e si applica la prima volta all’anno d’esenzione 1997.
(art. 9 cpv. 1 e 3)
Numero di posti a tempo pieno di un istituto d’impiego | Numero massimo di persone che prestano servizio civile | Numero di posti a tempo pieno di un istituto d’impiego | Numero massimo di persone che prestano servizio civile |
Fino a | Al massimo | Fino a | Al massimo |
1 | 1 | 1011 | 26 |
8 | 2 | 1088 | 27 |
17 | 3 | 1169 | 28 |
29 | 4 | 1253 | 29 |
43 | 5 | 1339 | 30 |
60 | 6 | 1428 | 31 |
80 | 7 | 1520 | 32 |
104 | 8 | 1616 | 33 |
129 | 9 | 1713 | 34 |
158 | 10 | 1814 | 35 |
190 | 11 | 1918 | 36 |
224 | 12 | 2024 | 37 |
262 | 13 | 2134 | 38 |
302 | 14 | 2246 | 39 |
345 | 15 | 2361 | 40 |
392 | 16 | 2479 | 41 |
440 | 17 | 2600 | 42 |
492 | 18 | 2724 | 43 |
547 | 19 | 2851 | 44 |
605 | 20 | 2980 | 45 |
665 | 21 | 3113 | 46 |
728 | 22 | 3248 | 47 |
795 | 23 | 3386 | 48 |
864 | 24 | 3527 | 49 |
936 | 25 | ≥3671 | 50 |
Negli istituti d’impiego con più di 60 posti a tempo pieno, il numero massimo di persone che prestano servizio civile impiegabili contemporaneamente è inoltre determinato per ciascun settore dell’istituto d’impiego. Si applicano le regole valide per l’istituto d’impiego in generale.
a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari | Numero massimo | |
|---|---|---|
1 |
b. Aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione | Numero di carichi normali (art. 39 cpv. 2 OPD310) | Numero massimo di persone che prestano servizio civile |
Al massimo | ||
0– 9 | 0 | |
10– 99 | 1 | |
100–166 | 2 | |
167–232 | 3 | |
233–299 | 4 | |
≥300 | 5 |
Il numero massimo di impieghi di gruppo speciali in aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione è calcolato come segue: numero di giorni di servizio consentiti secondo l’articolo 6 capoverso 2 diviso per 26 (arrotondato verso l’alto).
(art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 2)
1. | Totale dei giorni da effettuare | Giorni non lavorativi computabili (art. 53 cpv. 3): |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 4 | |
19 | 4 | |
20 | 4 | |
21 | 5 | |
22 | 5 | |
23 | 5 | |
24 | 5 | |
25 | 6 |
2. | Durata del periodo d’impiego | Giorni d’assenza computabili |
1– 3 | 1 | |
4– 8 | 2 | |
9–14 | 3 | |
15–21 | 4 | |
22–29 | 5 |
(art. 95 cpv. 1)
Categoria | Salario lordo mensile paragonabile in franchi* | Tributo in % | Importo giornaliero in franchi** | |
0 | Esenzione | |||
1 | da 0 a 2874.– | 9,50 | ||
2 | da 2875.– a 3449.– | 12,42 | 11,90 | |
3 | da 3450.– a 4024.– | 12,43 | 14,30 | |
4 | da 4025.– a 4599.– | 13,49 | 18,10 | |
5 | da 4600.– a 5174.– | 15,52 | 23,80 | |
6 | da 5175.– a 5749.– | 17,62 | 30,40 | |
7 | da 5750.– a 6324.– | 19,67 | 37,70 | |
8 | da 6325.– a 6899.– | 21,77 | 45,90 | |
9 | da 6900.– a 7474.– | 23,83 | 54,80 | |
10 | da 7475.– a 8049.– | 25,89 | 64,50 | |
11 | da 8050.– a 8624.– | 25,86 | 69,40 | |
12 | da 8625.– a 9199.– | 25,91 | 74,50 | |
13 | da 9200.– | 79,40 | ||
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L’importo giornaliero aumenta per ogni giorno di servizio di:
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