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824.012.2 OSCi-DEFR

Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR) del 15 novembre 201 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visti gli articoli 6 capoverso 2 e 65 capoverso 1 dell’ordinanza
dell’11 settembre 1996 1 sul servizio civile (OSCi),

ordina:

Capitolo 1 Numero annuale di giorni di servizio per gli impieghi
in aziende agricole

Sezione 1 Aziende agricole escluse le aziende con pascoli comunitari
e le aziende d’estivazione

Art. 1 Superfici per la promozione della biodiversità

(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 OSCi)

Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui agli articoli 55 e 71b dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:3

  1. 7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo estensivo;
  2. 7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo poco intensivo;
  3. 10 giorni di servizio per ettaro di pascoli sfruttati in modo estensivo;
  4. 14 giorni di servizio per ettaro di pascoli boschivi;
  5. 14 giorni di servizio per ettaro di terreni da strame;
  6. 42 giorni di servizio per ettaro di siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
  7. 4 14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi;
  8. 7 giorni di servizio per ettaro di maggesi fioriti;
  9. 5 giorni di servizio per ettaro di maggesi da rotazione;
  10. 5 giorni di servizio per ettaro di fasce di colture estensive in campicoltura;
  11. 5 giorni di servizio per ettaro di strisce su superficie coltiva;
  12. 14 giorni di servizio per ettaro di vigneti con biodiversità naturale;
  13. 5 ...
  14. 6 5 giorni di servizio per ettaro di strisce per organismi utili.

Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:7

  1. alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
  2. 8 ...

Art. 2 Superfici in zone declive e in forte pendenza

(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 2 OSCi)

Per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD9, gli istituti d’impiego hanno diritto ai seguenti giorni di servizio:

  1. 3,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 18–35 per cento;
  2. 7 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 35–50 per cento;
  3. 10,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività di oltre il 50 per cento.

Art. 310 Progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio

(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)

Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d’impiego hanno diritto per l’esecuzione di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio secondo l’articolo 78 OPD 11 si calcola dividendo per 2000 il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.

Art. 4 Lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»

(art. 6 cpv. 1 lett. b OSCi)

Per lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» le aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a OSCi hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:

  1. 14 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per la cura del bosco e dei margini boschivi;
  2. 7 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per colture e interventi di piantagione;
  3. 7 giorni di servizio per ettaro per la cura di biotopi forestali ad alto valore ecologico come stagni di bosco e riserve forestali speciali.

Art. 512

Sezione 2 Aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione

Art. 6 Principio

(art. 6 cpv. 3 e Appendice 1 n. 2 lett. b OSCi)

Il numero di giorni di servizio a cui le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione hanno diritto si calcola aggiungendo 28 al numero di giorni del periodo d’estivazione e moltiplicando il risultato per l’effettivo massimo di persone in servizio, eccetto gli impieghi di gruppo speciali di cui all’Appendice 1 numero 2 lettera b OSCi.

Art. 713

Capitolo 2 Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Art. 814 Importo per le piccole spese personali

(art. 29 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 199515 sul servizio civile, LSC)

Per ogni giorno di servizio computabile, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio civile un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato di cui all’articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 febbraio 2018 16 concernente l’amministrazione dell’esercito.

Art. 9 Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari

(art. 29 cpv. 1 lett. b LSC)

Se l’impiego richiede abiti o scarpe da lavoro speciali, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio civile un’indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego.

Art. 10 Vitto

(art. 17a cpv. 3 e 29 cpv. 1 lett. c e 2 LSC)

Se non è in grado di offrire il vitto alla persona che presta servizio civile, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:

  1. 4 franchi per la colazione;
  2. 9 franchi per il pranzo;
  3. 7 franchi per la cena.

Esso non deve versare alla persona che presta servizio civile prestazioni in denaro per la colazione del primo giorno e per la cena dell’ultimo giorno di servizio civile.

Art. 11 Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro

(art. 29 cpv. 1 lett. e LSC; art. 67 OSCi)

Se la persona che presta servizio civile deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per recarsi al lavoro, l’istituto d’impiego le versa un’indennità chilometrica di 65 centesimi.

Art. 12 Importi relativi agli impieghi all’estero

(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC; art. 65 e 68 OSCi)

Se, in caso di impieghi all’estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 9 e 10 non coprono i costi effettivi, l’istituto d’impiego rifonde alla persona che presta servizio civile i maggiori costi comprovati, ma al massimo in misura pari all’importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.

Se il costo della vita nel Paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l’istituto d’impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 9–11 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo Paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 fr. per la colazione e rispettivamente 4 fr. per il pranzo e la cena).

È vietato all’istituto d’impiego equiparare la persona che presta servizio civile ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DEFR del 15 aprile 2004 17 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Per gli impieghi concordati prima del 1° luglio 2016, per le prestazioni in denaro relative all’utilizzazione dell’alloggio privato e al tragitto quotidiano per recarsi al lavoro, oltre alle disposizioni previste al capitolo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. l’istituto d’impiego versa per ogni giorno di servizio computabile un importo di 5 franchi per l’utilizzazione dell’alloggio privato alla persona che presta servizio civile;
  2. se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento privato per i mezzi pubblici, l’istituto d’impiego le rifonde i relativi costi pro rata (costo giornaliero dell’abbonamento moltiplicato per il numero di giorni di servizio computabili).

L’Ufficio federale del servizio civile 18 si assume i costi del pranzo della persona soggetta al servizio civile che segue il suo corso d’introduzione secondo l’articolo 83 c LSC 19 . Non le versa altre indennità di vitto per queste giornate.

Art. 14a20 Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2024

Negli anni 2026 e 2027 gli istituti d’impiego hanno ancora diritto a 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera m del diritto anteriore.

Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD 21 , per i quali vengono concessi contributi, negli anni 2026 e 2027 gli istituti d’impiego hanno ancora diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati, secondo il diritto anteriore.

Negli anni 2026 e 2027 il numero di giorni di servizio secondo l’articolo 3 del diritto anteriore si calcola ancora secondo l’articolo 63 OPD del diritto anteriore.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.