Il consiglio di amministrazione è l’organo direttivo superiore.
È composto di 11 esperti del ramo che garantiscano un’attività irreprensibile. Le associazioni svizzere dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Confederazione vi sono adeguatamente rappresentate.
Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio di amministrazione.
Nomina i membri per un periodo di quattro anni e designa il presidente e il vicepresidente. Può rinnovare il mandato dei membri per due volte. In presenza di gravi motivi, può revocare un membro in qualsiasi momento.
Stabilisce l’onorario dei membri del consiglio di amministrazione e le altre condizioni contrattuali.
Il contratto tra i membri del consiglio di amministrazione e l’istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni .
I membri del consiglio di amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’istituto. Per la durata del loro mandato e dopo la cessazione dello stesso, sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali.
Prima della nomina dichiarano le proprie relazioni d’interesse al Consiglio federale; gli comunicano immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nel corso del mandato. Il consiglio di amministrazione fornisce informazioni in merito nella relazione annuale (art. 16 cpv. 1 lett. b).