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830.2

Legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)

del 16 giugno 2017 (Stato 1° gennaio 2019)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2015 2 ,

decreta:

Sezione 1 Forma giuridica, sede e compito

Art. 1 Forma giuridica e sede

Per l’amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

L’istituto si organizza autonomamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti, e tiene una contabilità propria.

Esso è gestito secondo i principi dell’economia aziendale.

Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.

L’istituto è iscritto nel registro di commercio con la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS / AI/APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compenswiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

Art. 2 Compito

L’istituto amministra i fondi di compensazione seguenti:

  1. il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS) di cui all’articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
  2. il Fondo di compensazione dell’assicurazione per l’invalidità (Fondo di compensazione AI) di cui all’articolo 79 della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
  3. il Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Fondo di compensazione IPG) di cui all’articolo 28 della legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno.

Sezione 2 Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità

Art. 3 Amministrazione del patrimonio

In seno all’istituto i fondi di compensazione costituiscono patrimoni separati. Essi sono amministrati collettivamente.

Per ogni fondo di compensazione è definito uno specifico profilo di investimento e di rischio.

In linea di principio i patrimoni dei fondi di compensazione sono investiti collettivamente. Le quote del patrimonio investito collettivamente e del risultato degli investimenti spettanti ai fondi sono determinate in base alle rispettive partecipazioni ai singoli investimenti.

Gli attivi dei fondi di compensazione sono gestiti in modo tale da garantire a ciascun fondo un rapporto ottimale tra sicurezza e rendimento di mercato, in linea con il suo profilo di investimento e di rischio.

Per ogni fondo di compensazione devono essere tenute a disposizione in ogni tempo liquidità sufficienti per:

  1. versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore; e
  2. accordare alle casse di compensazione gli anticipi necessari alla fornitura delle prestazioni legali dell’AVS, dell’AI e delle IPG.

Non è ammessa alcuna forma di finanziamento trasversale tra i fondi di compensazione, ad eccezione dei flussi finanziari a breve termine della tesoreria.

Art. 4 Negozi giuridici

L’istituto può concludere tutti i negozi giuridici necessari allo svolgimento del compito di cui all’articolo 2, in particolare acquistare e alienare titoli e altri strumenti finanziari nonché immobili.

Art. 5 Responsabilità

L’istituto risponde dei suoi impegni con il suo patrimonio complessivo.

Sezione 3 Organizzazione

Art. 6 Organi

Gli organi dell’istituto sono:

  1. il consiglio di amministrazione;
  2. la direzione;
  3. l’ufficio di revisione.

Art. 7 Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l’organo direttivo superiore.

È composto di 11 esperti del ramo che garantiscano un’attività irreprensibile. Le associazioni svizzere dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Confederazione vi sono adeguatamente rappresentate.

Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio di amministrazione.

Nomina i membri per un periodo di quattro anni e designa il presidente e il vicepresidente. Può rinnovare il mandato dei membri per due volte. In presenza di gravi motivi, può revocare un membro in qualsiasi momento.

Stabilisce l’onorario dei membri del consiglio di amministrazione e le altre condizioni contrattuali.

Il contratto tra i membri del consiglio di amministrazione e l’istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni 6 .

I membri del consiglio di amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’istituto. Per la durata del loro mandato e dopo la cessazione dello stesso, sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

Prima della nomina dichiarano le proprie relazioni d’interesse al Consiglio federale; gli comunicano immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nel corso del mandato. Il consiglio di amministrazione fornisce informazioni in merito nella relazione annuale (art. 16 cpv. 1 lett. b).

Art. 8 Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha i compiti seguenti:

  1. emana il regolamento di organizzazione dell’istituto e lo sottopone per approvazione al Dipartimento federale dell’interno (DFI);
  2. emana il regolamento d’investimento e stabilisce la strategia d’investimento del patrimonio;
  3. emana l’ordinanza sul personale dell’istituto e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
  4. prende i provvedimenti organizzativi e contrattuali necessari per tutelare gli interessi dell’istituto e prevenire i conflitti d’interessi;
  5. approva l’organico dell’istituto;
  6. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore e degli altri membri della direzione;
  7. vigila sull’operato della direzione;
  8. predispone un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi consono all’istituto;
  9. garantisce la solvibilità dell’istituto in quanto impresa e di ciascun fondo di compensazione;
  10. stabilisce i principi di iscrizione a bilancio e di valutazione nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale di cui all’articolo 13 capoverso 3;
  11. approva il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell’istituto;
  12. redige e adotta la relazione sulla gestione di cui all’articolo 16, la sottopone per approvazione al Consiglio federale e chiede al contempo il discarico;
  13. pubblica la relazione sulla gestione dopo la sua approvazione da parte del Consiglio federale;
  14. informa l’opinione pubblica sui risultati degli investimenti dei fondi di compensazione;
  15. rappresenta l’istituto in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers).

Il consiglio di amministrazione può affidare a singoli comitati la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni e conferire loro le relative competenze decisionali. Garantisce che i propri membri siano adeguatamente informati.

Art. 9 Direzione

La direzione è l’organo operativo dell’istituto. Vi è preposto un direttore.

La direzione ha segnatamente i compiti seguenti:

  1. gestisce gli affari;
  2. prepara gli affari del consiglio di amministrazione e dei comitati;
  3. compila il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell’istituto;
  4. riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione e lo informa immediatamente in caso di eventi particolari;
  5. rappresenta l’istituto verso l’esterno;
  6. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell’istituto; è fatto salvo l’articolo 8 capoverso 1 lettera f;
  7. svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dalla presente legge, dal regolamento di organizzazione o dalle prescrizioni del consiglio di amministrazione.

I dettagli sono disciplinati nel regolamento di organizzazione.

Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 10 Ufficio di revisione

Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione su proposta del consiglio di amministrazione. L’ufficio di revisione esegue la revisione dell’istituto, compresa quella dei conti annuali dell’AVS, dell’AI e delle IPG. Esamina il conto annuale relativo alla gestione patrimoniale e verifica l’esistenza di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; verifica anche i dati sull’evoluzione dell’organico contenuti nella relazione annuale (art. 16 cpv. 1 lett. b).

Le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria sono applicabili per analogia.

L’ufficio di revisione presenta al consiglio di amministrazione e al Consiglio federale una relazione completa sui risultati della sua verifica.

Nel definire contrattualmente le relazioni d’affari con le banche depositarie, l’istituto garantisce che l’ufficio di revisione abbia accesso ai risultati di rilievo delle revisioni esterne di tali banche. Se le disposizioni contrattuali lo prevedono, l’ufficio di revisione dell’istituto può incaricare l’ufficio di revisione delle banche depositarie di svolgere verifiche supplementari.

Sezione 4 Personale

Art. 11 Rapporti d’impiego

La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers 8 .

L’istituto è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers.

Il consiglio di amministrazione disciplina in un’ordinanza sul personale dell’istituto, in particolare, le remunerazioni, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali.

Art. 12 Previdenza professionale

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso Publica secondo gli articoli 32 a –32 m LPers 9 .

Sezione 5 Conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione e imposte

Art. 13 Presentazione dei conti

La presentazione dei conti espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi dell’istituto.

La presentazione dei conti rispetta i principi del rendiconto regolare, in particolare quelli dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla presentazione dei conti.

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate nell’allegato al bilancio.

Art. 14 Contabilità

L’istituto è responsabile della contabilità della gestione patrimoniale, compresa quella delle spese di esercizio e di amministrazione che ne derivano. Attribuisce mensilmente il risultato finanziario ai tre fondi di compensazione in proporzione alle rispettive partecipazioni ai singoli investimenti.

L’istituto redige un conto aggregato sulla base dei conti annuali dell’AVS, dell’AI e delle IPG compilati dall’Ufficio centrale di compensazione conformemente all’articolo 71 capoverso 1 bis LAVS 10 .

Art. 15 Spese di esercizio e di amministrazione

Le spese di esercizio e di amministrazione dell’istituto sono addebitate ai tre fondi di compensazione in proporzione al loro patrimonio complessivo.

Art. 16 Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione include:

  1. il conto annuale dell’istituto;
  2. la relazione annuale dell’istituto;
  3. i conti annuali dell’AVS, dell’AI e delle IPG compilati dall’Ufficio centrale di compensazione conformemente all’articolo 71 capoverso 1bis LAVS11.

I conti annuali dell’istituto e delle tre assicurazioni sociali constano del bilancio, del conto economico e dell’allegato. Il conto annuale dell’istituto fornisce in particolare informazioni sullo stato e sull’andamento degli investimenti.

La relazione annuale dell’istituto fornisce in particolare indicazioni sulla gestione dei rischi, sull’evoluzione dell’organico e sulle relazioni d’interesse secondo l’articolo 7 capoverso 8.

Il consiglio di amministrazione chiude la relazione sulla gestione alla fine dell’anno civile.

Art. 17 Imposte

L’istituto è esente dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni. È fatta salva la riscossione di imposte sul capitale per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l’attività amministrativa dei fondi di compensazione.

Sezione 6 Vigilanza

Art. 18

L’istituto sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare:

  1. nominando e revocando i membri, il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
  2. approvando l’ordinanza sul personale dell’istituto;
  3. approvando la relazione sulla gestione;
  4. dando il discarico al consiglio di amministrazione.

Può in qualsiasi momento consultare i documenti relativi all’attività dell’istituto e chiedere informazioni in merito alla stessa.

Il DFI può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

L’istituto corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFI.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 19 Costituzione dell’istituto

I fondi di compensazione AVS, AI e IPG sono trasferiti nell’istituto e perdono la propria personalità giuridica. L’istituto acquisisce nel contempo la personalità giuridica. L’istituto subentra nei rapporti giuridici dei fondi e, se necessario, li ridefinisce.

Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento. Stila il bilancio di apertura dell’istituto, prende le decisioni necessarie al trasferimento e adotta le altre misure eventualmente necessarie.

Il trasferimento dei tre fondi di compensazione e la costituzione dell’istituto sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta federale, cantonale e comunale. Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all’attuazione del trasferimento sono esenti da imposte e tasse.

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 12 sulla fusione non sono applicabili alla costituzione dell’istituto.

Art. 20 Trasferimento dei rapporti di lavoro

Alla data stabilita dal Consiglio federale i rapporti di lavoro del personale del precedente ufficio esecutivo sono trasferiti all’istituto e da allora sottostanno al diritto in materia di personale di quest’ultimo.

L’istituto sostituisce entro un congruo termine i precedenti contratti con contratti in cui figura come nuovo datore di lavoro. I nuovi contratti non possono prevedere alcun periodo di prova.

Per il personale non sussiste alcun diritto a conservare la funzione, l’ambito di attività, il luogo di lavoro o l’unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al medesimo stipendio per la durata di un anno. Gli anni di servizio prestati presso i fondi di compensazione AVS, AI e IPG prima dell’entrata in vigore della presente legge sono presi in considerazione.

Se pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro, i ricorsi dei dipendenti sono giudicati secondo il diritto anteriore.

Art. 21 Datore di lavoro competente

L’istituto è il datore di lavoro competente per gli impiegati e i beneficiari di rendite:

  1. che dipendono dall’ufficio esecutivo in virtù del diritto anteriore; e
  2. la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità della previdenza professionale versata da Publica ha iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente legge.

L’istituto è il datore di lavoro competente anche se la rendita d’invalidità inizia a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità è sopravvenuta prima dell’entrata in vigore della legge.

Art. 22 Debito del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS

Fino alla completa estinzione del debito dell’AI, la parte delle liquidità e degli investimenti del Fondo di compensazione AI che alla fine dell’anno contabile eccede il 50 per cento delle uscite di un anno è accreditata al Fondo di compensazione AVS.

In deroga all’articolo 78 LAI 13 , dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione assume l’onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell’AI.

A partire dal 1° gennaio 2018 il consiglio di amministrazione stabilisce un tasso d’interesse alle condizioni di mercato per la remunerazione del debito del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS.

Art. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 14 1° gennaio 2018
art. 1 cpv. 1 3 e 5, 2 5, 8 cpv 1 lett. l n, 11, 12, 14, 16, 19 cpv. 1, 21: 1° gennaio 2019

Allegato

(art. 23)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

15

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

16