L’istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» ha sede a Ginevra.
830.21
Ordinanza
sull’avvio dell’attività dell’istituto «compenswiss
(Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»
del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 13 capoverso 3 e 19 capoverso 2 della legge del 16 giugno 2017 1
sui fondi di compensazione,
ordina:
Art. 1 Sede dell’istituto
Art. 2 Competenze degli organi in vista dell’avvio dell’attività
Gli organi dell’istituto hanno la competenza di prendere i provvedimenti necessari per l’avvio dell’attività del medesimo. A tal fine possono in particolare concludere contratti con terzi.
Art. 32
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
L’articolo 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2024. 4