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830.21

Ordinanza
sull’avvio dell’attività dell’istituto «compenswiss
(Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»

del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13 capoverso 3 e 19 capoverso 2 della legge del 16 giugno 2017 1
sui fondi di compensazione,

ordina:

Art. 1 Sede dell’istituto

L’istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» ha sede a Ginevra.

Art. 2 Competenze degli organi in vista dell’avvio dell’attività

Gli organi dell’istituto hanno la competenza di prendere i provvedimenti necessari per l’avvio dell’attività del medesimo. A tal fine possono in particolare concludere contratti con terzi.

Art. 32

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

L’articolo 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2024. 4