La competenza del Tribunale si determina secondo gli articoli 54 capoverso 3 della LAVS e 105 capoverso 4 della pertinente ordinanza del 31 ottobre 1947 2 .
831.143.15
Regolamento del Tribunale arbitrale della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’11 ottobre 1972 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54 capoversi 3 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1946 1
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS»),
decreta:
1. Competenza
Art. 1
2. Organizzazione
Art. 2 Composizione, durata del mandato, quorum
Il Tribunale arbitrale si compone del presidente, del vicepresidente, di tre membri e quattro supplenti. Costoro sono nominati per un periodo di quattro anni.
Di regola, per le decisioni è richiesta la presenza di tutti i membri del Tribunale. Tuttavia, se tutte le parti sono d’accordo, il Tribunale arbitrale può deliberare anche se sono presenti solo quattro giudici o supplenti.
Art. 3 Ricusazione
La ricusazione è retta per analogia dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 3 sulla procedura amministrativa.
Art. 4 Segretariato
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali assume il segretariato del Tribunale arbitrale.
Art. 5 Indennità
I membri del Tribunale arbitrale ricevono le indennità previste nell’ordinanza del 25 gennaio 1952 4 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.
Art. 65 Obbligo del segreto e comunicazione dei dati
L’obbligo del segreto è retto dall’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 6 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. La comunicazione dei dati è retta dall’articolo 50 a LAVS.
3. Procedura
Art. 7 Presentazione dell’istanza e disposizioni applicabili
Chi adisce il Tribunale arbitrale deve presentare la sua domanda al segretariato.
La procedura dinnanzi al Tribunale arbitrale è retta dalle pertinenti disposizioni della PA 7 .
Art. 88 Consultazione
Se la decisione del Tribunale arbitrale è impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale, il presidente trasmette il suo parere.
4. Disposizioni finali
Art. 9 Relazione
Il Tribunale arbitrale presenta ogni anno alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità una relazione sui casi litigiosi ad esso deferiti e sulle sentenze emanate.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento è sostituito a quello del 12 dicembre 1947 9 .
Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973.