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Regolamento del Tribunale arbitrale della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’11 ottobre 1972 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 54 capoversi 3 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1946 1
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS»),

decreta:

1. Competenza

Art. 1

La competenza del Tribunale si determina secondo gli articoli 54 capoverso 3 della LAVS e 105 capoverso 4 della pertinente ordinanza del 31 ottobre 1947 2 .

2. Organizzazione

Art. 2 Composizione, durata del mandato, quorum

Il Tribunale arbitrale si compone del presidente, del vicepresidente, di tre membri e quattro supplenti. Costoro sono nominati per un periodo di quattro anni.

Di regola, per le decisioni è richiesta la presenza di tutti i membri del Tribunale. Tuttavia, se tutte le parti sono d’accordo, il Tribunale arbitrale può deliberare anche se sono presenti solo quattro giudici o supplenti.

Art. 3 Ricusazione

La ricusazione è retta per analogia dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 3 sulla procedura amministrativa.

Art. 4 Segretariato

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali assume il segretariato del Tribunale arbitrale.

Art. 5 Indennità

I membri del Tribunale arbitrale ricevono le indennità previste nell’ordinanza del 25 gennaio 1952 4 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.

Art. 65 Obbligo del segreto e comunicazione dei dati

L’obbligo del segreto è retto dall’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 6 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. La comunicazione dei dati è retta dall’articolo 50 a LAVS.

3. Procedura

Art. 7 Presentazione dell’istanza e disposizioni applicabili

Chi adisce il Tribunale arbitrale deve presentare la sua domanda al segretariato.

La procedura dinnanzi al Tribunale arbitrale è retta dalle pertinenti disposizioni della PA 7 .

Art. 88 Consultazione

Se la decisione del Tribunale arbitrale è impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale, il presidente trasmette il suo parere.

4. Disposizioni finali

Art. 9 Relazione

Il Tribunale arbitrale presenta ogni anno alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità una relazione sui casi litigiosi ad esso deferiti e sulle sentenze emanate.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento è sostituito a quello del 12 dicembre 1947 9 .

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973.