Lexipedia

831.20 LAI

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

del 19 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112 b capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958 3 ,

decreta:

Parte 1: L’assicurazione

Capitolo 1 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 4 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1 a 26 bis e 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 5

Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 71–76).

Capitolo 1a Scopo

Art. 1a

Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:

  1. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;
  2. compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;
  3. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Capitolo 1b Persone assicurate

Art. 1b6

Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1 a e 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 7 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

Capitolo 2 I contributi

Art. 2 Obbligo contributivo8

Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della LAVS 9 .

Art. 310 Calcolo e riscossione dei contributi

La LAVS 11 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L’articolo 9 bis della LAVS è applicabile per analogia. 12

Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 70 franchi 13 all’anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 140 franchi 14 all’anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell’assicurazione obbligatoria. 15

I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS 16 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA 17 . 18

Capitolo 2a Provvedimenti iniziali19

A. Consulenza finalizzata all’integrazione20

Art. 3a21

Se l’integrazione professionale dell’assicurato o il mantenimento del suo posto di lavoro è a rischio per ragioni di salute, l’ufficio AI può fornire una consulenza finalizzata all’integrazione all’assicurato, al datore di lavoro, ai medici curanti o agli attori interessati del settore educativo, su richiesta, già prima che sia rivendicato il diritto a una prestazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA 22 .

B. Rilevamento tempestivo23

Art. 3abis24 Principio

Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA 25 ).

Una comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone:

  1. minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che:1.sono minacciati da un’invalidità,2.non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa, e3.sono assistiti da uno degli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter;
  2. persone che presentano un’incapacità al lavoro o che sono minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata (art. 6 LPGA).

L’ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 2004 26 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all’articolo 68 bis capoversi 1 bis e 1 ter .

Art. 3b Comunicazione

Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell’assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.

Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:

  1. l’assicurato o il suo rappresentante legale;
  2. i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato;
  3. il datore di lavoro dell’assicurato;
  4. i medici e chiropratici curanti dell’assicurato;
  5. l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199427 sull’assicurazione malattie (LAMal);
  6. 28 le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA29 e propongono un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un’assicurazione pensioni;
  7. l’assicuratore infortuni secondo l’articolo 58 della legge federale del 20 marzo 198130 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
  8. gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199331 sul libero passaggio;
  9. gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  10. gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
  11. l’assicurazione militare;
  12. 32 l’assicuratore malattie;
  13. 33 gli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.

Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–m devono previamente informare l’assicurato o il suo rappresentante legale in merito alla comunicazione. 34

35

Art. 3c Procedura

L’ufficio AI informa l’assicurato dello scopo e dell’estensione del previsto trattamento dei dati che lo concernono.

L’ufficio AI esamina la situazione personale dell’assicurato, tenendo conto in particolare delle cause e delle ripercussioni della sua ridotta capacità di seguire una formazione o della sua incapacità al lavoro. Valuta se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7 d . Può invitare l’assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza. 36

L’ufficio AI invita l’assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal 37 , le assicurazioni, nonché i servizi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’accertamento effettuato nell’ambito del rilevamento tempestivo.

Se l’assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale (art. 54 a 38 ) può chiedere ai medici curanti dell’assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Questi sono svincolati dall’obbligo del segreto. Il medico valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7 d e ne informa l’ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti.

L’ufficio AI informa l’assicurato o il suo rappresentante legale, l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l’assicuratore malattie, l’istituto d’assicurazione privato secondo l’articolo 3 b capoverso 2 lettera f o l’assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest’ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7 d ; non trasmette informazioni o documenti di natura medica. 39

Se necessario, ingiunge all’assicurato di annunciarsi all’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LPGA 40 ). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio.

Capitolo 3 Le prestazioni

A. Condizioni generali

Art. 4 Invalidità

L’invalidità (art. 8 LPGA 41 ) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. 42

L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 43

Art. 544 Casi speciali

L’invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l’esercizio di un’attività lucrativa si determina secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA 45 . 46

Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA.

Art. 647 Condizioni assicurative

Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo 39. 48

Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d’invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell’altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell’altro Stato contraente. 49 50

Fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA 51 ) in Svizzera, e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero. 52

Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni. 53

Art. 6a55 Fornitura di informazioni54

In deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA 56 chi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal 57 , le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono tenuti a fornire, su richiesta, agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. 58 L’assicurato dev’essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.

Art. 759 Obblighi dell’assicurato

L’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA 60 ) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).

L’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

  1. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d);
  2. provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);
  3. provvedimenti professionali (art. 15–18 e 18b);
  4. cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal61;
  5. 62 provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
Art. 7a63 Provvedimenti ragionevolmente esigibili

È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato.

Art. 7b64 Sanzioni

Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA 65 se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.

In deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato:

  1. non si è annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità;
  2. non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capo-verso 1 LPGA;
  3. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
  4. non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato. 66

In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti. 67

Art. 7c68 Collaborazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro collabora attivamente con l’ufficio AI. Coopera nella ricerca di una soluzione adeguata nell’ambito di quanto si possa ragionevolmente pretendere.

B. Provvedimenti d’intervento tempestivo

Art. 7d

I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:

  1. i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni con danni alla salute siano sostenuti nell’accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
  2. gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA69) possano mantenere il loro posto di lavoro;
  3. gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto di lavoro all’interno della stessa azienda o altrove.70

Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:

  1. adeguamenti del posto di lavoro;
  2. corsi di formazione;
  3. collocamento;
  4. orientamento professionale;
  5. riabilitazione socioprofessionale;
  6. provvedimenti di occupazione;
  7. 71 consulenza e accompagnamento.

Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo.

Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.

C. Provvedimenti d’integrazione e indennità giornaliere72

I. Il diritto alle prestazioni
Art. 873 Regola

Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA74) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

  1. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
  2. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.75

Il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato:

  1. la sua età;
  2. il suo grado di sviluppo;
  3. le sue capacità; e
  4. la durata probabile della sua vita professionale.76

In caso di abbandono di un provvedimento d’integrazione, l’ulteriore concessione del medesimo o di un altro provvedimento d’integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai capoversi 1 e 1 bis . 77

Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete. 78

Il diritto alle prestazioni previste nell’articolo 16 capoverso 3 lettera b esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano necessari o no per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. 79

I provvedimenti d’integrazione sono:

  1. i provvedimenti sanitari;
  2. 80 la consulenza e l’accompagnamento;
  3. 81 i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
  4. 82 i provvedimenti professionali;
  5. 83
  6. la consegna84 di mezzi ausiliari;
  7. 85

86

Art. 8a88 Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione87

I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché:

  1. la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e
  2. i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettere a bis –b e d. 89

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.

90

Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2. 91

Art. 993 Condizioni assicurative92

I provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.

Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell’assicurazione. 94

Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:

  1. sia assicurato facoltativamente; o
  2. sia assicurato obbligatoriamente durante un’attività lucrativa esercitata all’estero:1.secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS95,2.secondo l’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o3.in virtù di una convenzione internazionale.96

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA97) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6 capoverso 2 o se:

  1. all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se
  2. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.98
Art. 1099 Inizio ed estinzione del diritto

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA 100 .

Il diritto agli altri provvedimenti d’integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8 a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato. 101

Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS 102 , ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. 103

Art. 11104 Copertura assicurativa nell’assicurazione contro gli infortuni

L’assicurazione per l’invalidità può detrarre dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.

Per gli assicurati di cui all’articolo 1 a capoverso 1 lettera c LAINF 105 , l’ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF.

Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell’indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.

Art. 11a106 Indennità per spese di custodia e d’assistenza

Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d’integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un’indennità per spese di custodia e d’assistenza se:

  1. forniscono la prova che i provvedimenti d’integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l’assistenza dei familiari; e
  2. i provvedimenti d’integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.

Danno diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza:

  1. i figli degli assicurati;
  2. gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l’educazione;
  3. i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l’articolo 29septies LAVS107.

Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità.

II. I provvedimenti sanitari
Art. 12108 Diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione

Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione destinati non alla cura dell’affezione in quanto tale ma direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli articoli 15–18 c hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione destinati direttamente all’integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni.

I provvedimenti sanitari d’integrazione devono essere atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete, o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. Il diritto sussiste soltanto se il medico specialista curante emette una prognosi favorevole tenendo conto della gravità dell’infermità dell’assicurato.

Art. 13109 Diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite

Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA 110 ).

I provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali che:

  1. sono diagnosticate da un medico specialista;
  2. compromettono la salute;
  3. presentano una certa gravità;
  4. richiedono cure di lunga durata o complesse; e
  5. possono essere curate con i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14.

Il capoverso 2 lettera e non si applica ai provvedimenti sanitari per la cura della trisomia 21.

Art. 14111 Entità dei provvedimenti sanitari e condizioni per l’assunzione delle prestazioni

I provvedimenti sanitari comprendono:

  1. le terapie ambulatoriali od ospedaliere, con i relativi esami, e le cure in ospedale dispensate:1.dal medico,2.dal chiropratico,3.da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
  2. le prestazioni di cura mediche ambulatoriali;
  3. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
  4. i provvedimenti di riabilitazione medica eseguiti o prescritti dal medico;
  5. la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
  6. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c;
  7. le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.

I provvedimenti sanitari devono essere efficaci, appropriati ed economici. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare si tiene conto della frequenza della malattia.

L’assicurazione non assume le spese per i provvedimenti di logopedia.

La decisione se concedere terapie ambulatoriali od ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell’assicurato.

Art. 14bis113 Rimborso delle spese per terapie ospedaliere112

Le spese per terapie ospedaliere ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 effettuate in un ospedale autorizzato secondo l’articolo 39 LAMal 114 sono assunte per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale. 115

Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA 116 si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1. 117

Art. 14ter118 Designazione delle prestazioni

Il Consiglio federale stabilisce:

  1. le condizioni applicabili ai provvedimenti sanitari d’integrazione secondo l’articolo 12 capoverso 3;
  2. le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13;
  3. le prestazioni di cura mediche per le quali sono assunte le spese.

Può prevedere che siano assunte le spese per i provvedimenti sanitari d’integrazione di cui all’articolo 12 che non soddisfano le condizioni dell’articolo 14 capoverso 2, se questi provvedimenti sono necessari per l’integrazione. Determina la natura e l’entità dei provvedimenti.

Può disciplinare il rimborso delle spese per medicamenti:

  1. impiegati in modo diverso rispetto all’impiego definito:1.dalle informazioni professionali omologate dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,2.dalle indicazioni ammesse nell’elenco delle specialità o nell’elenco di cui al capoverso 5;
  2. omologati in Svizzera ma non inclusi nell’elenco delle specialità o nell’elenco di cui al capoverso 5; o
  3. non omologati in Svizzera.

Può delegare al Dipartimento federale dell’interno (DFI) o all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) i compiti di cui ai capoversi 1–3.

L’Ufficio federale competente tiene un elenco dei medicamenti per la cura delle infermità congenite secondo l’articolo 13, inclusi i prezzi massimi, sempreché tali medicamenti non figurino già nell’elenco delle specialità di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal 119 .

IIbis. Consulenza e accompagnamento
Art. 14quater

L’assicurato e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento se:

  1. l’assicurato ha diritto a un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettera ater o b; o
  2. viene esaminato il diritto dell’assicurato a una rendita.

Il diritto nasce al più presto nel momento in cui l’ufficio AI stabilisce che è indicato un provvedimento di reinserimento per preparare all’integrazione professionale, un provvedimento professionale o l’esame del diritto a una rendita.

L’assicurato per il quale è concluso l’ultimo provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell’ufficio AI che conclude il provvedimento.

L’assicurato la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui all’articolo 8 a capoverso 2 e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell’ufficio AI.

Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per la consulenza e l’accompagnamento.

IIter. I provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
Art. 14a

Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento):

  1. gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA120) almeno del 50 per cento;
  2. gli assicurati senza attività lucrativa di età inferiore a 25 anni, se minacciati da un’invalidità (art. 8 cpv. 2 LPGA).121

Il diritto sussiste soltanto se i provvedimenti di reinserimento permettono di creare le premesse per attuare provvedimenti professionali. 122

Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per favorire l’integrazione professionale:

  1. provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale;
  2. provvedimenti d’occupazione.

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte. Il singolo provvedimento non può durare più di un anno; in casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo. 123

124

I provvedimenti da attuare nell’azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. L’assicurazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale stabilisce il suo importo, nonché la durata e le condizioni del suo versamento. 125

III. I provvedimenti professionali
Art. 15126 Orientamento professionale

Gli assicurati cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione hanno diritto all’orientamento professionale e a un provvedimento preparatorio in vista dell’accesso alla formazione.

Gli assicurati cui l’invalidità rende difficile l’esercizio dell’attività svolta in precedenza hanno diritto all’orientamento professionale.

Art. 16127 Prima formazione professionale

Gli assicurati che hanno scelto una professione ma che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale hanno diritto alla rifusione di tali spese se la formazione si confà alle loro attitudini.

La prima formazione professionale deve, per quanto possibile, essere finalizzata all’integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso.

Sono parificati alla prima formazione professionale:

  1. la formazione in una nuova professione per gli assicurati i quali, dopo l’insorgere dell’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione;
  2. il perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore, nella misura in cui sia idoneo e adeguato e permetta presumibilmente di migliorare o conservare la capacità al guadagno; è eccettuato il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’articolo 74; in casi motivati, definiti dall’UFAS, si può prescindere da questa eccezione;
  3. la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto.

Il Consiglio federale può stabilire le condizioni per l’assegnazione dei provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera c, per quanto concerne la loro natura, durata ed entità.

Art. 17 Riformazione professionale

L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata. 128

La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.

Art. 18129 Servizio di collocamento

Gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA 130 ) e sono idonei all’integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto di lavoro. 131

L’ufficio AI decide l’attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.

132

Art. 18a133 Lavoro a titolo di prova

L’assicurazione per l’invalidità può assegnare all’assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

Durante il lavoro a titolo di prova l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.

Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO)134. Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia:

  1. diligenza e fedeltà (art. 321a CO);
  2. rendiconto e restituzione (art. 321b CO);
  3. lavoro straordinario (art. 321cCO);
  4. osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO);
  5. responsabilità del lavoratore (art. 321eCO);
  6. utensili, materiale e spese (art. 327, 327a, 327b, 327c CO);
  7. protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328bCO);
  8. tempo libero e vacanze (art. 329, 329a, 329cCO);
  9. altri obblighi: cauzione (art. 330 CO), attestato (art. 330a CO), obbligo di informare (art. 330b CO);
  10. diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO);
  11. conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1 CO), restituzione (art. 339a CO).

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un’eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova.

Art. 18abis135 Fornitura di personale a prestito

Per agevolare l’accesso dell’assicurato al mercato del lavoro, l’ufficio AI può rivolgersi a un prestatore di personale autorizzato conformemente alla legge del 6 ottobre 1989 136 sul collocamento o esentato dall’obbligo di autorizzazione poiché di utilità pubblica.

Il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.

L’assicurazione versa al prestatore di personale un’indennità per:

  1. le prestazioni da lui fornite secondo il contratto di prestazioni;
  2. le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e per i premi per l’indennità giornaliera in caso di malattia dovute allo stato di salute dell’assicurato.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità nonché l’importo massimo dell’indennità.

Art. 18b137 Assegno per il periodo d’introduzione

L’assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo d’introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni.

L’assegno per il periodo d’introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto e non può superare l’importo massimo dell’indennità giornaliera.

L’assegno per il periodo d’introduzione è versato al datore di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali per il periodo durante il quale l’assicurato percepisce l’assegno per il periodo d’introduzione.

Art. 18c138 Indennità per sopperire all’aumento dei contributi

L’assicurazione versa un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia se:

  1. nell’arco di tre anni, l’assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute;
  2. all’insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.

Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità e può subordinarne il versamento ad altre condizioni.

Art. 18d139 Aiuto in capitale

Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all’integrazione, affinché possano intraprendere o sviluppare un’attività lucrativa come lavoratori indipendenti e allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell’azienda in seguito all’invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questo aiuto.

IV.
V. I mezzi ausiliari
Art. 21142 Diritto

L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale. 143 L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione.

L’assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

L’assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa. 144

Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione. 145

Art. 21bis146 Diritto di sostituzione della prestazione

L’assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che adempie la stessa funzione.

L’assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell’importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell’elenco.

Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.

Art. 21ter147 Prestazioni sostitutive

L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

Se al posto di un mezzo ausiliario un assicurato ha bisogno dei servizi di terzi, l’assicurazione può assegnare sussidi a tal fine.

Se, per esercitare l’attività professionale in un’azienda agricola o artigianale, l’assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l’assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l’assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.

Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2, nonché l’importo del mutuo di cui al capoverso 3.

Art. 21quater148 Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari

Ai fini della consegna di mezzi ausiliari finanziati in tutto o in parte dall’assicurazione e per la fornitura di servizi connessi con tali mezzi il Consiglio federale dispone degli strumenti seguenti:

  1. fissazione di importi forfetari;
  2. conclusione di convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni quali fornitori di mezzi ausiliari, produttori, grossisti e dettaglianti;
  3. fissazione degli importi massimi per l’assunzione di costi; e
  4. procedure di aggiudicazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1994149 sugli acquisti pubblici.

Il Consiglio federale applica procedure di aggiudicazione ai sensi del capoverso 1 lettera d dopo aver esaminato gli strumenti di cui alle lettere a–c.

VI. Indennità giornaliere
Art. 22150 Diritto

Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:

  1. questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
  2. presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA151) almeno del 50 per cento.

Durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:

  1. beneficia di prestazioni secondo l’articolo 16; o
  2. ha partecipato a provvedimenti secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.

L’assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:

  1. a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o
  2. a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.

Non hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.

I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera a bis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un’indennità giornaliera.

Art. 22bis152 Modalità

L’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

L’assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli che seguono una formazione il diritto sussiste fino alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione. L’assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.

L’indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all’articolo 22 capoverso 2 nasce con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non ha ancora compiuto 18 anni.

Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS 153 , ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. 154

Se l’assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14 a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8 a .

Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra assicurazione, l’assicurazione gli versa un’indennità giornaliera oltre alla rendita.

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere:

  1. per giorni singoli;
  2. per i periodi d’accertamento e d’attesa;
  3. per il lavoro a titolo di prova;
  4. in caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.
Art. 23155 Indennità di base

L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1. 156

Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8 a , l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera. 157

158

159

Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1 bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS 160 (reddito determinante). 161

Art. 23bis162 Prestazione per i figli

La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 2 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.

Art. 23ter a 23sexies163
Art. 24164 Importo massimo e minimo dell’indennità giornaliera

L’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 22 capoverso 1 corrisponde all’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF 165 . 166

L’indennità giornaliera di cui all’articolo 22 capoverso 1 è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione. 167

168

Se fino al momento dell’integrazione l’assicurato aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la LAINF, l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall’assicurazione contro gli infortuni.

Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l’UFAS 169 allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.

Art. 24bis170 Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell’assicurazione per l’invalidità

Se l’assicurazione per l’invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l’indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l’importo della deduzione. In tal ambito differenzia tra assicurati che hanno e assicurati che non hanno un obbligo di mantenimento.

Art. 24ter171 Importo dell’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

Per gli assicurati che seguono la prima formazione professionale l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde al salario stabilito nel contratto di tirocinio. Il Consiglio federale può stabilire criteri relativi all’importo dell’indennità giornaliera per i casi in cui il salario convenuto non corrisponde alla media cantonale del settore.

In assenza di un contratto di tirocinio, l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde al reddito medio, graduato in funzione dell’età, delle persone in una situazione formativa equivalente. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità giornaliera.

Per gli assicurati che hanno 25 anni compiuti, l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS 172 .

Art. 24quater173 Versamento dell’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

Durante la prima formazione professionale l’indennità giornaliera è versata al datore di lavoro nella misura in cui questi paga all’assicurato un salario corrispondente. Il Consiglio federale definisce le modalità di versamento dell’indennità giornaliera per i casi in cui non vi è un datore di lavoro. L’importo è versato mensilmente.

Se l’indennità giornaliera supera l’importo determinante secondo l’articolo 24 ter capoverso 1, la differenza è versata all’assicurato.

Art. 24quinquies174
Art. 25175 Contributi alle assicurazioni sociali

Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:

  1. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
  2. all’assicurazione per l’invalidità;
  3. 176 all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
  4. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.

La metà dei contributi è a carico dell’assicurato, l’altra metà dell’assicurazione per l’invalidità. L’assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952 177 sugli assegni familiari nell’agricoltura.

Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.

Art. 25bis178
Art. 25ter179
VII. Diritto d’opzione dell’assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali180
Art. 26181 Scelta tra medici, dentisti e farmacisti

L’assicurato ha libera scelta tra i medici, chiropratici, dentisti e farmacisti che sono autorizzati a esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 2006 182 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione nel settore pubblico sotto la propria responsabilità professionale. 183

184

I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel capoverso 1.

185

Art. 26bis186 Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari

L’assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d’integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell’assicurazione. 187

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.

Art. 27188 Collaborazione e tariffe

L’UFAS ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d’integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell’assicurazione e stabilire le tariffe.

Il Consiglio federale può definire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate; può anche definire principi relativi all’adeguamento delle tariffe. Provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.

Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese assunte per provvedimenti d’integrazione.

Le tariffe che fissano punti per le prestazioni o per importi forfettari che si rifanno alle prestazioni devono basarsi su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera. Se le parti non si accordano, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest’ultima si rivela inadeguata e le parti non si accordano su una sua revisione.

Se non è stipulata una convenzione ai sensi del capoverso 1, il DFI, su domanda dell’UFAS o del fornitore di prestazioni, emana una decisione impugnabile concernente la collaborazione e le tariffe.

Se i fornitori di prestazioni e l’UFAS non si accordano sulla proroga di una convenzione tariffaria esistente, il DFI può prorogarla per un anno. Se entro tale termine non è stipulata una nuova convenzione, il DFI stabilisce le tariffe dopo aver consultato gli interessati.

Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47 a LAMal 189 comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3–5. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità. 190

In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 8, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:

  1. nell’ammonizione;
  2. nella multa sino a 20 000 franchi.191
Art. 27bis192 Economicità dei provvedimenti sanitari

Il rimborso può essere rifiutato per le prestazioni eccedenti il limite richiesto dall’interesse dell’assicurato e dallo scopo dei provvedimenti sanitari. L’ufficio AI può esigere dal fornitore di provvedimenti sanitari la restituzione di rimborsi ai sensi della presente legge ottenuti indebitamente.

Il fornitore di provvedimenti sanitari deve fare usufruire l’ufficio AI di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto:

  1. da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;
  2. da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.

Se il fornitore di provvedimenti sanitari disattende questo obbligo, l’ufficio AI può esigere la restituzione dello sconto.

Art. 27ter193 Fatturazione

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’ufficio AI una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo del rimborso e l’economicità della prestazione. L’assicurato riceve una copia della fattura.

Per i rimborsi tramite importi forfettari per singolo caso nella fattura vanno indicate le basi di calcolo, in particolare le diagnosi e le procedure.

Art. 27quater194 Protezione tariffale

I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente; non possono esigere rimborsi superiori per prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 27quinquies195 Tribunale arbitrale cantonale

Le controversie tra l’assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.

È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale.

I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.

Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un’istanza di conciliazione prevista per convenzione.

Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.

Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 27sexies196 Misure di gestione strategica dei costi

I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.

Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno:

  1. la sorveglianza dell’evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
  2. la sorveglianza dell’evoluzione dei costi fatturati.

Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall’assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.

Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.

Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono:

  1. nell’ammonimento;
  2. nella multa sino a 20 000 franchi.

Tutti i fornitori di prestazioni e l’UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.

D. Le rendite

I. Il diritto197
Art. 28198 Principio

L’assicurato ha diritto a una rendita se:

  1. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
  2. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA199) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
  3. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi 1 bis e 1 ter . 200

201

Art. 28a203 Valutazione del grado d’invalidità202

Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA 204 . Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili. 205

Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. 206

Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. 207 In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.

Art. 28b208 Determinazione dell’importo della rendita

L’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d’invalidità

Quota percentuale

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

Art. 29209 Inizio del diritto e versamento della rendita

Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA 210 , ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

Il diritto non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22.

La rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il diritto.

Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

Art. 30211 Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l’assicurato:

  1. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS212, salvo se l’anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d’invalidità;
  2. acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS;
  3. decede.
Art. 32214 Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro

L’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:

  1. nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;
  2. l’incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e
  3. prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o all’aumento del grado d’occupazione.

Il diritto alla prestazione transitoria nasce all’inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’ufficio AI decide in merito al grado d’invalidità (art. 34).

Art. 33215 Importo della prestazione transitoria

La prestazione transitoria di cui all’articolo 32 corrisponde:

  1. alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta;
  2. alla rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.

Se l’assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.

Art. 34216 Riesame del grado d’invalidità e adeguamento della rendita

L’ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all’articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d’invalidità.

Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d’invalidità dell’assicurato:

  1. nasce il diritto a una rendita, in deroga all’articolo 28 capoverso 1 lettera b, a condizione che il grado d’invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita;
  2. la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d’invalidità subisce una notevole modificazione.
Art. 35217 Rendite completive per i figli

Le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

218

I figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge. 219

La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA 220 ) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 221

II. Le rendite ordinarie
Art. 36 Beneficiari e calcolo

Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. 222

Le disposizioni della LAVS 223 si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive. 224

225

Le quote pagate all’AVS prima dell’entrata in vigore della presente legge sono computate.

Art. 37 Importo delle rendite d’invalidità

L’importo delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS. 226

Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l’articolo 35 della LAVS 227 si applica per analogia. 228

Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1 / 3 per cento dell’importo minimo della corrispondente rendita completa. 229

Art. 38231 Importo delle rendite per i figli230

La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d’invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante. 232 Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d’invalidità. L’articolo 35 della LAVS 233 si applica per analogia al calcolo della riduzione. 234

Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d’invalidità.

Art. 38bis235 Diminuzione in caso di soprassicurazione

In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA 236 , le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime. 237

Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo. 238

239

III. Le rendite straordinarie
Art. 39 Beneficiari

Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS 240 . 241

242

Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell’articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria. 243

Art. 40244 Importo delle rendite

Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3. 245

In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA 246 , le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS. 247

Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 e 1 / 3 per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete. 248

IV.

E. L’assegno per grandi invalidi250

Art. 42251 Diritto

L’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA 252 ) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l’articolo 42 bis .

Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. 253 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’articolo 42 bis capoverso 5.

L’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42 bis capoverso 3. 254

Il diritto all’assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

  1. che precede quello in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS255; o
  2. in cui l’assicurato raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.256

In caso di soggiorno in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3, l’assicurato non ha più diritto all’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un’istituzione se l’assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

Il Consiglio federale disciplina l’assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio. 257

Art. 42bis258 Condizioni particolari per i minorenni

I cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA 259 ) in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all’assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3.

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi.

I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva. 260

I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà quotidiana.

Art. 42ter261 Importo

Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS 262 . L’assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42 bis capoverso 4. 263

L’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. 264 Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Ebis. Il contributo per l’assistenza

Art. 42quater Diritto

Hanno diritto al contributo per l’assistenza gli assicurati che:

  1. percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AI secondo l’articolo 42 capoversi 1–4;
  2. vivono a casa propria; e
  3. sono maggiorenni.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l’assistenza.

Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l’assistenza.

Art. 42quinquies Prestazioni d’aiuto coperte

L’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):

  1. assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e
  2. che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.
Art. 42sexies Entità del diritto

Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

  1. 265 l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all’articolo 42ter capoverso 3;
  2. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l’articolo 21ter capoverso 2;
  3. il contributo alle cure versato dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 25aLAMal266.

Nel calcolo del contributo per l’assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto.

In deroga all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA 267 , l’assicurazione per l’invalidità non accorda alcun contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l’articolo 25 a LAMal.

Il Consiglio federale stabilisce:

  1. gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l’assistenza;
  2. gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d’aiuto coperte dal contributo per l’assistenza;
  3. i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO268, il contributo per l’assistenza è versato, senza che le prestazioni d’aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente.
Art. 42septies Inizio ed estinzione del diritto

In deroga all’articolo 24 LPGA 269 il diritto al contributo per l’assistenza nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.

L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.

Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:

  1. non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;
  2. 270 anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS271 o raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS; o
  3. decede.
Art. 42octies Riduzione o rifiuto del contributo per l’assistenza

Il contributo per l’assistenza può essere ridotto o rifiutato all’assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell’assistente o dell’assicurazione. Prima di ridurre o rifiutare il contributo, l’assicurazione deve inviare all’assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

F. Il concorso di prestazioni

Art. 43273 Prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità272

Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell’AVS e dell’assicurazione per l’invalidità, beneficiano di una rendita intera d’invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata. 274

Se le condizioni d’assegnazione di una indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione, l’assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell’indennità giornaliera con una rendita. 275

Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo. 276

Art. 44277 Relazione con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare

Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura gli assicurati aventi diritto a una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni, all’indennità giornaliera oppure a una rendita dell’assicurazione militare hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.

Art. 45bis279

G. Disposizioni diverse

Art. 47281 Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite

In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA 282 , le rendite possono continuare a essere concesse durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8 a . 283

Le rendite sono concesse:

  1. fino alla decisione dell’ufficio AI secondo l’articolo 17 LPGA, se l’assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a;
  2. al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l’inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d’integrazione.284

Oltre alla rendita l’assicurato riceve un’indennità giornaliera. Durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione, quest’ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto. 285

Se una rendita sostituisce l’indennità giornaliera, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all’indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l’indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.

Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all’anno. L’avente diritto può chiedere il versamento mensile. 286

Art. 47a287 Pagamento dell’assegno per grandi invalidi per i minorenni

Per i minorenni, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA 288 , a posteriori dietro presentazione di una fattura.

Art. 48289 Ricupero di prestazioni arretrate

Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA 290 , soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.

La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato:

  1. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e
  2. fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.
Art. 49291 Esecuzione dei provvedimenti d’integrazione

La decisione in merito all’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione (art. 28 cpv. 1 lett. a) è presa il più tardi 12 mesi dopo che è stata fatta valere la pretesa alla prestazione secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPGA 292 .

Art. 50293 Esecuzione forzata e compensazione

Il diritto alla rendita non sottostà all’esecuzione forzata.

Per la compensazione è applicabile per analogia l’articolo 20 capoverso 2 LAVS 294 .

Art. 51 Spese di viaggio

Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all’assicurato. 295

Eccezionalmente, l’assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all’estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 4 L’organizzazione

Art. 53297 Principio

L’assicurazione è applicata dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA 298 ).

Il Consiglio federale può delegare all’UFAS compiti d’esecuzione nei settori:

  1. 299 della consegna di mezzi ausiliari secondo l’articolo 21quater;
  2. 300
  3. delle analisi scientifiche secondo l’articolo 68;
  4. dell’informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione secondo l’articolo 68ter;
  5. dei progetti pilota secondo l’articolo 68quater;
  6. 301 del promovimento dell’aiuto agli invalidisecondo gli articoli 74 e 75.

A. Gli uffici AI302

Art. 54303 Uffici AI cantonali

La Confederazione provvede all’istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni.

I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all’articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l’organizzazione interna degli uffici AI.

Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull’istituzione dell’ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l’ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.

Se l’ufficio AI cantonale fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1 bis LAVS 304 ) e non è dotato di personalità giuridica, l’istituto cantonale delle assicurazioni sociali garantisce che l’UFAS possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all’articolo 64 a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all’articolo 67. 305

La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all’approvazione del DFI 306 . L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri. 307

I Cantoni possono delegare compiti degli uffici AI cantonali di cui all’articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 68 bis capoverso 1. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri. 308

Art. 54a309 Servizi medici regionali

Gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.

I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

I servizi medici regionali stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’articolo 6 LPGA 310 , di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete.

I servizi medici regionali sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico.

Art. 55311 Competenza

Per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell’ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all’articolo 35 LPGA 312 . 313

Art. 56314 Ufficio AI della Confederazione

Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

Art. 57315 Compiti

Gli uffici AI hanno in particolare i compiti seguenti:

  1. provvedere alla consulenza finalizzata all’integrazione;
  2. provvedere al rilevamento tempestivo;
  3. determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l’accompagnamento necessari;
  4. accertare le condizioni assicurative;
  5. accertare le possibilità di integrazione dell’assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;
  6. determinare i provvedimenti d’integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, attuare e sorvegliare tali provvedimenti, offrire all’assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l’accompagnamento necessari durante l’integrazione e l’esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d’integrazione e adeguare l’obiettivo d’integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per gli assicurati giovani;
  7. offrire consulenza e accompagnamento all’assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione o la soppressione di una rendita;
  8. offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione a partire dalla concessione della rendita;
  9. valutare il grado d’invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno;
  10. emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
  11. informare il pubblico;
  12. coordinare i provvedimenti sanitari con l’assicuratore malattia e l’assicuratore infortuni;
  13. controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari;
  14. tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di specializzazione, al numero di casi esaminati annualmente e al numero di attestati di incapacità al lavoro rilasciati.316

Il Consiglio federale può affidare agli uffici AI ulteriori compiti. Può emanare direttive applicabili all’elenco di cui al capoverso 1 lettera n e prevedere l’iscrizione di altri dati. 317

Fino all’emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari. 318

Art. 57a319 Preavviso

L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. 320 L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA 321 .

Se la decisione prevista concerne l’obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro assicuratore prima di emanare la decisione.

Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni. 322

Art. 58323 Assegnazione di prestazioni senza decisione

Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA 324 , la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.

Art. 59326 Organizzazione e procedura325

Gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell’articolo 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione. 327

328

329

Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell’aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e professionale, a servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri, a servizi d’interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali. 330

Gli uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli organi dell’aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far capo ai servizi medici regionali. 331

Per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono far capo a specialisti. 332

Nell’erogare le loro prestazioni, gli uffici AI tengono conto delle peculiarità linguistiche, sociali e culturali degli assicurati, senza che per questi ultimi ne derivi il diritto a una prestazione particolare. 333

Art. 59a334 Responsabilità

Le pretese di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA 335 devono essere fatte valere presso l’ufficio AI; quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Art. 59b336 Revisione dei conti

La gestione contabile degli uffici AI è verificata, nell’ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l’articolo 68 capoverso 1 LAVS 337 , da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e riconosciuti dall’UFAS. Quest’ultimo può procedere direttamente alle necessarie revisioni complementari o farle effettuare dall’Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.

B. Le casse di compensazione

Art. 60338 Compiti

I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:

  1. collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi;
  2. 339 calcolare l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere e degli assegni per spese di custodia e d’assistenza;
  3. 340 versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per spese di custodia e d’assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

Per altro, l’articolo 63 della LAVS 341 si applica per analogia.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA 342 . 343

Art. 61344 Collaborazione

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell’AVS. … 345

Art. 62 e 63346

C. La vigilanza della Confederazione

Art. 64347 Principio

La Confederazione sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte degli uffici AI e provvede a un’applicazione uniforme. Gli articoli 72, 72 a e 72 b LAVS 348 sono applicabili per analogia. 349

Per la vigilanza sugli organi dell’AVS nell’esecuzione della presente legge, le prescrizioni della LAVS si applicano per analogia.

Art. 64a350 Vigilanza da parte dell’UFAS

L’UFAS esercita la vigilanza materiale sugli uffici AI e sui servizi medici regionali. Esso adempie in particolare i seguenti compiti:

  1. controllare ogni anno l’adempimento da parte degli uffici AI dei compiti di cui all’articolo 57 e l’adempimento da parte dei servizi medici regionali dei compiti secondo l’articolo 54a351;
  2. impartire agli uffici AI istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi;
  3. impartire ai servizi medici regionali istruzioni generali in materia sanitaria.

L’UFAS esercita la vigilanza amministrativa sugli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali. Stabilisce in particolare criteri per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 54 a 352 e controlla il rispetto di questi criteri.

Art. 65353 Commissione federale dell’AVS/AI

La Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità tratta, nei limiti dell’articolo 73 della LAVS 354 , anche le questioni fondamentali dell’assicurazione per l’invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli andicappati e dell’aiuto agli invalidi.

D. Disposizioni varie355

Art. 66356 Disposizioni applicabili della LAVS

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS357 concernenti:

  1. i sistemi d’informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
  2. i registri (art. 49c–49eLAVS);
  3. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
  4. l’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);
  5. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
  6. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);
  7. l’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);
  8. il rimborso e l’assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

La responsabilità per danni è retta dall’articolo 78 LPGA 358 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71 a LAVS.

Art. 66a359 Comunicazione di dati

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA360:361

  1. alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
  2. alle autorità preposte all’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959362 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, secondo l’articolo 24 di detta legge;
  3. 363 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015364 sulle attività informative;
  4. 365 ai medici curanti, nella misura in cui le informazioni e la documentazione servono a stabilire i provvedimenti d’integrazione adeguati per l’interessato; in singoli casi, lo scambio di dati può avvenire oralmente;
  5. 366 all’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS367), qualora siano necessari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all’estero in virtù di convenzioni internazionali.

Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50 a LAVS 368 , incluse le deroghe alla LPGA.

L’assicurazione per l’invalidità mette a disposizione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in forma anonimizzata, i dati personali necessari per analizzare il rischio d’infortuni delle persone di cui all’articolo 1 a capoverso 1 lettera c LAINF 369 . 370

Art. 66b372 Accesso ai sistemi d’informazione371

L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS 373 ) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

Il Fondo di compensazione AI indennizza all’Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell’elenco. 374

Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenzionati, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni. 375

Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di richiamo, accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali. 376

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

Art. 66c377 Capacità di condurre un veicolo a motore

Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato (art. 22 della LF del 19 dic. 1958 378 sulla circolazione stradale e art. 17 b cpv. 4 della LF del 3 ott. 1975 379 sulla navigazione interna). 380

L’ufficio AI informa l’assicurato di tale comunicazione.

In singoli casi, l’ufficio AI consegna su richiesta all’autorità cantonale la documentazione pertinente.

Art. 67381 Rimborso delle spese

L’assicurazione rimborsa le seguenti spese:

  1. le spese d’esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall’esecuzione della presente legge, nell’ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti;
  2. le spese dell’UFAS per i compiti d’esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l’articolo 53 e per i compiti di vigilanza.

Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione rimborsi le spese per la tenuta dell’elenco dei medicamenti di cui all’articolo 14 ter capoverso 5. 382

Il DFI determina le spese computabili dell’UFAS.

Art. 68383 Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese

La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull’attuazione della presente legge per:

  1. sorvegliarne e valutarne l’applicazione;
  2. migliorarne l’esecuzione;
  3. promuoverne l’efficacia,
  4. proporre adeguamenti legislativi.

L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 68bis385 Forme di collaborazione interistituzionale384

Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:

  1. gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
  2. 386 le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA387;
  3. gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993388 sul libero passaggio;
  4. gli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’integrazione professionale;
  5. gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
  6. 389 gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
  7. altre istituzioni pubbliche e private importanti per l’integrazione degli assicurati.

L’assicurazione per l’invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell’integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se:

  1. tali organi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e
  2. la collaborazione tra tali organi e l’ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell’assicurazione per l’invalidità sono disciplinate in una convenzione.390

Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione per l’invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d. 391

L’assicurazione per l’invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1 bis per ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1 ter per ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all’UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni. 392

Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA393), a condizione che:

  1. una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
  2. nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e
  3. le informazioni e la documentazione servano per:1.determinare i provvedimenti d’integrazione adeguati per la persona interessata, o2.chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.

L’obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d’esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1 bis , purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI. 394

In deroga all’articolo 32 LPGA e all’articolo 50 a capoverso 1 LAVS 395 , lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev’essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.

Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un’istituzione o di un organo d’esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1 bis , l’ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia. 396

Art. 68ter397 Informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione

La Confederazione provvede a un’informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell’informazione.

L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 68quater398 Progetti pilota

Ai fini dell’integrazione, l’UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare 399 alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell’AVS/AI.

L’UFAS può protrarre per quattro anni al massimo l’autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.

Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione.

Art. 68quinquies401 Responsabilità per danni presso le imprese400

Se l’assicurato cagiona un danno all’impresa durante un provvedimento secondo l’articolo 7 d , 14 a , 15, 16, 17 o 18 a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell’articolo 43 LPGA 402 e l’impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell’articolo 321 e CO 403 , l’assicurazione per l’invalidità risponde del danno. 404

Se l’assicurato cagiona un danno a terzi durante un provvedimento secondo l’articolo 7 d , 14 a , 15, 16, 17 o 18 a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell’articolo 43 LPGA, l’impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori. 405 Essa può esercitare il regresso contro l’assicurazione per l’invalidità, sempre che l’assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell’articolo 321 e CO.

L’assicurazione per l’invalidità può esercitare il regresso contro l’assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l’assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

L’assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa.

L’ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione:

  1. sulle pretese dell’impresa;
  2. sul regresso dell’assicurazione contro l’assicurato.
Art. 68sexies406 Convenzioni di collaborazione

Il Consiglio federale può concludere convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l’integrazione, la reintegrazione e la permanenza dei disabili nel mercato del lavoro primario. Può delegare al DFI la competenza di concludere tali convenzioni.

Le convenzioni di collaborazione stabiliscono i provvedimenti che le associazioni mantello e i loro membri eseguono per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1. L’assicurazione per l’invalidità può partecipare finanziariamente all’esecuzione dei provvedimenti.

Art. 68septies407 Indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione

A partire dalla 91 a indennità giornaliera l’assicurazione per l’invalidità assume le spese per le indennità giornaliere, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per le persone di cui all’articolo 27 capoverso 5 della legge del 25 giugno 1982 408 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 68octies409 Locali

Su incarico del Consiglio federale, il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità può acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi per l’assicurazione per l’invalidità.

Il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità dà in usufrutto questi locali agli uffici AI in questione.

Il Consiglio federale disciplina l’iscrizione a bilancio dei locali e le condizioni da adempiere per l’usufrutto. Può delegare all’UFAS la competenza di incaricare il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità.

Capitolo 5 Il contenzioso e le disposizioni penali

Art. 69410 Rimedi giuridici: disposizioni particolari

In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA411:

  1. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;
  2. 412 le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.413

La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. 414 L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 415

Il capoverso 1 bis e l’articolo 85 bis capoverso 3 LAVS 416 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 417

Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l’articolo 27 quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 418 sul Tribunale federale. 419

Art. 70 Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della LAVS 420 sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.

Parte 2: Il promovimento dell’aiuto agli invalidi

I.

II. I sussidi alle istituzioni

Art. 74 Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi424

L’assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell’aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall’adempimento dei compiti seguenti:425

  1. consulenza e assistenza per gli invalidi;
  2. consulenza per i congiunti degli invalidi;
  3. organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
  4. 426 prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi.

I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS 427 . 428

Art. 75429 Disposizioni comuni

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall’articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L’UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.

Art. 75bis430

III.

Parte 3: Il finanziamento

Capitolo 1 Cespiti432

Art. 77 Principio433

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

  1. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
  2. 434 dai contributi della Confederazione;
  3. 435 dalle entrate che risultano per l’assicurazione dall’aumento, a suo favore, dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto;
  4. 436 dai redditi del patrimonio del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità secondo l’articolo 79;
  5. 437 dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.

L’assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione. 438

Art. 78439 Contributo della Confederazione

Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento. 440

Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell’imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell’imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell’aliquota d’imposta e della base di calcolo.

Il fattore di sconto corrisponde all’andamento del quoziente tra l’indice ai sensi dell’articolo 33 ter capoverso 2 LAVS 441 , da calcolare ogni anno, e l’indice dei salari calcolato dall’Ufficio federale di statistica a partire dal 2011.

Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all’assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l’articolo 77 capoverso 2.

Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell’assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 77 capoverso 2.

L’articolo 104 LAVS è applicabile per analogia.

Art. 78bis442

Capitolo 2 Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità443

Art. 79444 Costituzione

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4–51,
66–68 quater e 73–75 della presente legge nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA 445 .

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

Art. 79a446 Amministrazione

L’amministrazione del Fondo di compensazione AI è retta dalla legge del 16 giugno 2017 447 sui fondi di compensazione.

Capitolo 3 Vigilanza sull’equilibrio finanziario448

Art. 80450 449

Le disposizioni della LAVS 451 concernenti la vigilanza sull’equilibrio finanziario sono applicabili per analogia.

Parte 4: Relazione con il diritto europeo

Art. 80a452

Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999453 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

  1. regolamento (CE) n. 883/2004454;
  2. regolamento (CE) n. 987/2009455;
  3. regolamento (CEE) n. 1408/71456;
  4. regolamento (CEE) n. 574/72457.

Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960458 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

  1. regolamento (CE) n. 883/2004;
  2. regolamento (CE) n. 987/2009;
  3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
  4. regolamento (CEE) n. 574/72.

Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Parte 5: Disposizioni finali e transitorie

Art. 85 Disposizione transitoria

Le persone già invalide prima dell’entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l’invalidità si sia manifestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

464

Art. 86 Entrata in vigore ed esecuzione

Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l’attuazione tempestiva dell’assicurazione.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni. Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all’UFAS. 465 Data dell’entrata in vigore: 466 1° gennaio 1960 Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977467
(9a revisione dell’AVS)

a. …

b.468

c.

d.

e. Responsabilità dell’assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili

L’articolo 11 LAI e gli articoli 72–75 LPGA 469 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni. 470

f.471

Disposizioni finali della modifica del 9 ottobre 1986472
(2a revisione dell’AI)

Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d’invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.

Le rendite assegnate in base a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d’invalidità del 33 1 / 3 per cento almeno, l’importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.

473

Disposizioni finali della modifica del 22 marzo 1991474
(3a revisione dell’AI)

I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994475
(10a revisione dell’AVS)

Le lettere c capoversi 1–9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla LAVS 476 si applicano per analogia.

L’articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d’integrazione sorge soltanto con l’entrata in vigore della revisione.

Le disposizioni transitorie dell’articolo 18 capoverso 2 della LAVS si applicano per analogia.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000477

I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento. 478

I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione. 479

Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all’assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d’invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all’articolo 6 capoverso 1 bis .

Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell’insorgenza dell’invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore della presente disposizione.

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero invalidi continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 480

Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 481 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.

Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003482
(4a revisione dell’AI)

a. Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell’assegno per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio assegnati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente modifica di legge.

2 Gli importi maggiorati dell’assegno per grandi invalidi sono applicati a partire dall’entrata in vigore della presente modifica di legge. È fatto salvo il capoverso 4.

3 Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi vengono sostituiti dall’assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto. Sono fatti salvi i capoversi 4 e 6.

4 Per gli assicurati che finora, oltre al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi o all’assegno per grandi invalidi, avevano diritto a contributi alle spese per le cure a domicilio, occorre procedere a un calcolo comparativo. Se è inferiore alle prestazioni precedenti, l’assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto sostituisce le prestazioni precedenti solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notificazione della decisione. Se è più elevato, si applicano i capoversi 2 e 3.

5 Per il calcolo comparativo secondo il capoverso 4 sono determinanti:

  1. nel caso dell’assegno per grandi invalidi e del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi: l’importo mensile fissato mediante decisione formale (senza il sussidio alle spese di pensione);
  2. nel caso dei contributi alle spese per le cure a domicilio: l’importo medio mensile versato nei 12 mesi precedenti l’esame.

6 I sussidi di assistenza correnti e i contributi alle spese per le cure a domicilio prestate all’estero vengono versate nell’attuale importo anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, sempre che ne siano adempiute le condizioni.

b. Progetti pilota per consolidare la condotta di vita autonoma e responsabile degli assicurati bisognosi di cure e di assistenza

Subito dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, il Consiglio federale organizza uno o più progetti pilota per raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi a consolidare una condotta di vita autonoma e responsabile di assicurati bisognosi di cure e di assistenza. Tali progetti devono in particolare graduare gli importi degli assegni per grandi invalidi in funzione del grado di grande invalidità, prevedere il versamento individuale degli assegni e agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita; l’assegno deve constare di un importo adeguato al grado d’invalidità e di un budget personale per grande invalidità, ragionevolmente proporzionale alle spese di soggiorno nell’istituto di cura. Peraltro è applicabile il nuovo articolo 68 quater capoversi 2–4.

c. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso

Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un’indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest’ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.

d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore

Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2 Se l’avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell’assicurazione per l’invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute:

  1. il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA483) si trovano in Svizzera. Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione;
  2. il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;
  3. la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta;
  4. il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita.

3 Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d’invalidità del 33 1 / 3 per cento almeno e l’importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2 a revisione dell’AI), l’importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall’assicurazione per l’invalidità all’assicurato che ha il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d’invalidità è pari almeno al 33 1 / 3 per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta.

4 La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’avente diritto a una rendita è competente per l’esame del caso di rigore e il versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.

e. …484

f. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti

Le rendite intere correnti versate per un grado d’invalidità del 66 2 / 3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l’entrata in vigore della 4 a revisione dell’AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall’entrata in vigore della 4 a revisione dell’AI.

Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005
(misure per la semplificazione della procedura)485

Il diritto previgente si applica:

  1. alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
  2. alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
  3. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

Disposizione transitoria della modifica del 6 ottobre 2006
(5a revisione dell’AI)486

Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d’integrazione in corso Le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore per i provvedimenti d’integrazione accordati secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di tali provvedimenti. Se altri provvedimenti d’integrazione sono accordati immediatamente dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione accordati secondo il diritto anteriore, le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di questi provvedimenti supplementari.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006487

Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall’inizio del loro utilizzo, le costruzioni di cui al previgente articolo 73 sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l’articolo 79. Se i beneficiari dei contributi non possono comprovare l’inizio dell’utilizzo, il termine di 25 anni inizia a decorrere dall’ultimo pagamento di contributi. 488

L’importo da rimborsare è diminuito del quattro per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.

489 5 Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contributo della Confederazione di cui all’articolo 78 capoverso 1. Nell’allegato gli importi complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone. 490

4 I pagamenti che, dopo l’entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a carico del conto separato di cui all’articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge come segue:

  1. dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 981 milioni di franchi sul conto separato;
  2. dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 490 milioni di franchi sul conto separato.491

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011
(6a revisione AI, primo pacchetto di misure)492

a. Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata

Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all’articolo 7 LPGA 493 non sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.

2 L’assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8 a . Questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c.

3 L’assicurato continua a percepire la rendita durante l’esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8 a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita.

4 Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell’assicurazione per l’invalidità da oltre 15 anni.

5 Le modifiche di diritti alla rendita AI secondo i capoversi 1‒4 non comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la LAINF 494 (rendita complementare), né conferiscono altri diritti di compensazione agli assicurati.

b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza»

Gli assicurati che nel mese precedente all’entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall’ordinanza del 10 giugno 2005 495 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all’articolo 42 quater hanno diritto al contributo per l’assistenza senza doverne fare richiesta.

2 Tali assicurati ricevono le prestazioni di cui all’ordinanza anzidetta sino al momento in cui l’ufficio AI determina l’entità del diritto al contributo per l’assistenza conformemente all’articolo 42 sexies , ma al massimo durante 12 mesi a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI)496

a. Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d’integrazione in corso Le indennità giornaliere che all’entrata in vigore della presente modifica sono versate in virtù dei previgenti articoli 22 capoverso 1 bis e 23 capoversi 2 e 2 bis continuano a essere versate sino all’abbandono o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate. b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti 1 I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA 497 . 2 Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28 b della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità. 3 Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l’articolo 28 b della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo precedente fintantoché il suo grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA. c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

Allegato498
Ripartizione delle prestazioni dei Cantoni

Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all’AI per il 2005 in milioni di franchi

Capacità finanziaria secondo l’ordinanza del 9 novembre 2005 499 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007

Calcolo della chiave di ripartizione

Prestazioni
dei Cantoni


(in franchi)

Prestazioni
AI 2005
(in mio. fr.)

Capacità finanziaria 2006/2007

Indice
min. = 40

Coefficiente

Ripartizione
in %

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)*(3)

ZH

1 120

147

140

157 064

22.62

110 818 636

BE

738

68

73

53 587

7.72

37 808 881

LU

320

64

69

22 140

3.19

15 620 866

UR

27

40

49

1 311

0.19

925 297

SZ

96

110

109

10 445

1.50

7 369 314

OW

26

30

40

1 052

0.15

742 253

NW

26

128

124

3 274

0.47

2 309 735

GL

38

77

80

3 011

0.43

2 124 252

ZG

72

224

206

14 914

2.15

10 523 105

FR

272

47

55

14 843

2.14

10 472 990

SO

256

76

79

20 358

2.93

14 363 551

BS

267

173

163

43 472

6.26

30 671 999

BL

285

109

108

30 720

4.42

21 675 009

SH

72

94

95

6 868

0.99

4 845 572

AR

48

61

67

3 182

0.46

2 245 186

AI

11

61

67

719

0.10

507 280

SG

484

79

82

39 655

5.71

27 979 285

GR

159

58

64

10 202

1.47

7 197 883

AG

539

108

107

57 553

8.29

40 607 511

TG

218

86

88

19 149

2.76

13 510 705

TI

346

88

90

31 005

4.46

21 876 196

VD

619

99

99

61 409

8.84

43 328 045

VS

269

32

42

11 213

1.61

7 911 349

NE

191

63

68

13 056

1.88

9 212 006

GE

416

152

145

60 142

8.66

42 433 833

JU

88

38

47

4 137

0.60

2 919 261

Total

7 004

100

100

694 480

100.00

490 000 000