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831.201.72

Ordinanza dell’UFAS
concernente il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro»

del 9 febbraio 2012 (Stato 1° aprile 2015)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),

ordina:

Art. 1 Scopo del progetto pilota

Il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro» (qui di seguito denominato «sportello unico») si prefigge di analizzare e valutare l’effetto dell’istituzione di un centro di competenza comune dell’assicurazione disoccupazione, dell’assicurazione invalidità e dell’aiuto sociale incaricato di provvedere all’integrazione professionale delle persone assicurate.

Art. 2 Partecipazione al progetto pilota

Possono partecipare al progetto pilota gli assicurati che:

  1. sono domiciliati nei Comuni di Beinwil am See, Burg (AG), Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach (AG), Schlossrued, Unterkulm e Zetzwil;
  2. dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sono oggetto di una comunicazione o di una richiesta per l’ottenimento delle prestazioni AI previste agli articoli 3a–3c, 7d e 14a–18c della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI); e
  3. vi consentono per scritto.

Art. 3 Compiti dello sportello unico

Lo sportello unico assume i compiti degli uffici AI previsti agli articoli 57 capoverso 1 lettere a–e LAI 3 e 41 capoverso 1 lettere a, b ed e–g OAI nell’ambito del rilevamento tempestivo e dell’integrazione.

Lo sportello unico non è autorizzato a emanare decisioni negli ambiti di competenza attribuitigli.

Art. 4 Trasmissione degli incarti

Se si ritiene incompetente, lo sportello unico trasmette senza ritardo l’incarto all’ufficio AI competente.

Art. 5 Archiviazione degli incarti

L’archiviazione degli incarti attinenti all’AI spetta all’ufficio AI competente.

Art. 6 Vigilanza

Lo sportello unico è soggetto, per quanto attiene all’assicurazione invalidità, alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 74 Durata del progetto pilota

Il progetto pilota dura dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2015.

La durata del progetto pilota è prorogata fino al 31 marzo 2019.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.