La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21 ter della legge federale del 19 giugno 1959 3 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21 quater capoverso 1 lettere a–c LAI. 4
Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d’integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell’elenco annesso.