Lexipedia

831.261

Ordinanza
sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulle
istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn),

ordina:

Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 9 LIPIn figurano nell’allegato.

Art. 2 Controllo

Se cambiano scopo statutario, forma giuridica o designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere lo comunicano senza indugio al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Il DFI verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le condizioni per il diritto a ricorrere. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio federale le relative modifiche dell’allegato.

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 9 LIPIn sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Allegato

(art. 1)

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere

Association Suisse de Parents d’Enfants Déficients Auditifs

Association suisse des paralysés ASPr/SVG

Associazione Cerebral Svizzera

Autismo Svizzera, Associazione di genitori

CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri

Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista FSC

Fondazione Svizzera Pro Mente Sana

FRAGILE Suisse

insieme Svizzera – pour des personnes mentalement handicapées

INSOS Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate

parepi – Associazione svizzera genitori di bambini epilettici

pro audito schweiz

PRO INFIRMIS Svizzera

Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBC

visoparents Svizzera – Genitori di bambini ciechi ed ipovedenti