I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari gli importi annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.
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Il Dipartimento fissa gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell’anno corrente per l’anno successivo.
In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario, la prestazione complementare, compreso l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è versata:
- dal precedente Cantone di domicilio, fino all’estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente;
- dal nuovo Cantone di domicilio, dall’inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.
L’organo cantonale competente per le prestazioni complementari notifica al servizio di cui all’articolo 106 b capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal) i dati di cui quest’ultimo necessita per la procedura di notifica agli assicuratori. Dati che non sono necessari per la procedura di notifica, come i dettagli del calcolo della prestazione complementare annua, non possono essere notificati.
Gli assicuratori notificano su richiesta al servizio di cui all’articolo 106 b capoverso 1 OAMal, entro sette giorni civili, i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell’anno corrente o di quello successivo per le persone che hanno diritto a una riduzione dei premi.
Gli articoli 106 b– 106 e OAMal sono applicabili per analogia.