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831.40 LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 112 della Costituzione federale 1 ; 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1975 3 ,

decreta:

Parte prima: Scopo e campo d’applicazione

Art. 14 Scopo

La previdenza professionale comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).

Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.

Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d’assicurazione. Può stabilire un’età minima per il pensionamento anticipato.

Art. 25 Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati

I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi 6 (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.

I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

Il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.

Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all’assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.

Art. 4 Assicurazione facoltativa

I salariati e gli indipendenti non sottoposti all’assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.

Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell’articolo 8, sono applicabili per analogia all’assicurazione facoltativa.

Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell’ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi 1 e 2 non si applicano. 7

I contributi e i conferimenti degli indipendenti all’istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale. 8

Art. 5 Disposizioni comuni

La presente legge s’applica soltanto alle persone assicurate presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). 9

Essa s’applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell’articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c, d e i e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2 bis , 65 c , 65 d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65 e , 67, 71 e 72 a –72 g ) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 10 sul libero passaggio (LFLP). 11

Art. 6 Esigenze minime

La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.

Parte seconda: Assicurazione

Titolo primo Assicurazione obbligatoria dei salariati

Capitolo 1 Presupposti dell’assicurazione obbligatoria

Art. 7 Salario minimo ed età

I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi 12 sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. 13

È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 14 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.

Art. 8 Salario coordinato

Dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 26 460 sino a 90 720 franchi 15 . Tale parte è detta salario coordinato. 16

Se ammonta a meno di 3780 franchi 17 all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo. 18

Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324 a del Codice delle obbligazioni (CO) 19 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329 f CO, del congedo per l’altro genitore giusta gli articoli 329 g e 329 g bis CO, del congedo di assistenza giusta l’articolo 329 i CO o del congedo di adozione giusta l’articolo 329 j CO. 20 L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato. 21

Art. 9 Adattamento all’AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell’AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell’evoluzione generale dei salari.

Art. 10 Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria

L’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un’indennità di disoccupazione. 22

Fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, l’obbligo assicurativo finisce quando:

  1. è raggiunta l’età di riferimento23 (art. 13);
  2. è sciolto il rapporto di lavoro;
  3. non è più raggiunto il salario minimo;
  4. 24 termina il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.25

Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza. 26 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza. 27

Capitolo 2 Obbligo previdenziale del datore di lavoro

Art. 11 Affiliazione a un istituto di previdenza

Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. 28

L’affiliazione ha effetto retroattivo.

Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore (art. 60). 29 30

In mancanza di un’intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3 bis , la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l’accordo, dall’autorità di vigilanza. 31

La cassa di compensazione dell’AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. 32

La cassa di compensazione dell’AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all’obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato. 33

Se il datore di lavoro non si conforma all’ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell’AVS lo annuncia all’istituto collettore (art. 60) per l’affiliazione con effetto retroattivo. 34

L’istituto collettore e la cassa di compensazione dell’AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, h). 35

Art. 12 Situazione prima dell’affiliazione

I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall’istituto collettore.

In questo caso, il datore di lavoro deve all’istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.

Capitolo 3 Prestazioni dell’assicurazione

Sezione 1 Prestazioni di vecchiaia
Art. 1336 Età di riferimento e limiti d’età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia

L’età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS 37 .

L’assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.

Entro i limiti previsti conformemente all’articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un’età di riscossione inferiore.

Art. 13a38 Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

L’assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L’istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre.

Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.

La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L’istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.

L’istituto di previdenza può stabilire nel regolamento che, se il salario annuo residuo scende al di sotto dell’importo regolamentare necessario per l’assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia.

Art. 13b39 Condizioni per la riscossione anticipata e per la riscossione differita della prestazione di vecchiaia

La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

L’assicurato può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.

Art. 1440 Ammontare della rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età di riferimento 41 (aliquota di conversione).

L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età di riferimento di 65 anni per le donne e per gli uomini.

Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.

Art. 1542 Avere di vecchiaia

L’avere di vecchiaia consta:

  1. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età di riferimento;
  2. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato;
  3. 43 dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30dcapoverso 6;
  4. 44 degli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP45;
  5. 46 degli importi accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1 LFLP.

Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili. 47

Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.

Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata. 48

Art. 1649 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età

Aliquota in per cento del salario coordinato

25–34

7

35–44

10

45–54

15

55–65

18

Art. 17 Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia. 50

Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 a del Codice civile (CC) 51 . 52

Sezione 2 Prestazioni per i superstiti
Art. 1853 Condizioni

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:

  1. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
  2. in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
  3. è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200054 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
  4. riceveva una rendita di vecchiaia o d’invalidità dall’istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
Art. 1955 Coniuge superstite

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

  1. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
  2. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali.

Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.

Art. 19a56 Partner registrato superstite

L’articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

Art. 20 Orfani

I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Art. 20a57 Altri beneficiari

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 2058, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

  1. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  2. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
  3. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione 1.dei contributi pagati dall’assicurato, o2.del 50 per cento del capitale di previdenza.

Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

Art. 2159 Ammontare della rendita

Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l’assicurato avrebbe avuto diritto. 60

Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.

Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 a CC 61 non entrano nell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata secondo il capoverso 2. 62

Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 o 124 a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi. 63

Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore. 64

Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:

  1. è a tirocinio o agli studi;
  2. 65 è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso. 66

Sezione 3 Prestazioni d’invalidità
Art. 2367 Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

  1. nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;
  2. in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
  3. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA68), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
Art. 2470 Calcolo della rendita intera d’invalidità69

... 71

La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all’età di 65 anni. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l’aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.

L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

  1. dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;
  2. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.

Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza.

La rendita d’invalidità è adeguata se nell’ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC 72 . Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento. 73

Art. 24a74 Graduazione della rendita d’invalidità in base al grado d’invalidità

L’ammontare della rendita d’invalidità è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d’invalidità

Quota percentuale

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

Art. 24b75 Revisione della rendita d’invalidità

Una volta stabilita, la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d’invalidità subisce una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA 76 .

Art. 25 Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d’invalidità.

Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124 a CC 77 . 78

Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

Per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 79 sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI). 80

L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o, fatto salvo l’articolo 26 a , con la cessazione dell’invalidità. 81 Per gli assicurati che sottostanno all’assicurazione obbligatoria giusta l’articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell’articolo 47 capoverso 2, la rendita d’invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1). 82

Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso. 83

Art. 26a84 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI

Se la rendita dell’AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado d’invalidità, l’assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all’istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d’invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 a LAI 85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento del grado di occupazione.

La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l’assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI.

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l’istituto di previdenza può ridurre la rendita d’invalidità fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell’assicurato.

Art. 26b86 Sospensione cautelare del versamento della rendita

L’istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell’ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità conformemente all’articolo 52 a LPGA 87 .

Capitolo 4 Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà d’abitazioni88

Sezione 1 Prestazione di libero passaggio89
Art. 2790

La LFLP 91 si applica alle prestazioni di libero passaggio.

Art. 28 a 3092
Sezione 2 Promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 30a Definizione

Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s’intende l’istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un’altra forma la protezione previdenziale giusta l’articolo 1 della LFLP 93 nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 30b Costituzione in pegno

L’assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all’articolo 331 d CO 94 95 .

Art. 30c Prelievo anticipato

Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

L’assicurato può impiegare questo importo anche per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione di tal genere.

Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile. 96

Se i coniugi divorziano o vi è scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l’articolo 123 CC 97 , gli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile 98 e gli articoli 22−22 b LFLP 99 . 100

Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell’istituto di previdenza, quest’ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L’istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 30d Rimborso

L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza, qualora:

  1. la proprietà dell’abitazione sia alienata;
  2. diritti economicamente equivalenti ad un’alienazione siano concessi sulla proprietà dell’abitazione;
  3. nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell’assicurato.

L’assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l’importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3.

Il rimborso è autorizzato:

  1. 101 fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;
  2. fino al verificarsi di un altro caso di previdenza;
  3. fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

Se, entro un termine di due anni, l’assicurato intende reinvestire il ricavato dell’alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

In caso d’alienazione della proprietà dell’abitazione, l’obbligo di rimborso si limita all’ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.

Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato. 102

Art. 30e Garanzia dello scopo di previdenza

L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell’abitazione soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30 d. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un’alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell’abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest’ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d’alienazione dell’assicurato.

La restrizione del diritto d’alienazione di cui al capoverso 1 dev’essere menzionata nel registro fondiario. L’istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l’avere di previdenza.

La menzione può essere cancellata:

  1. 103 alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;
  2. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
  3. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
  4. se è dimostrato che l’importo investito nella proprietà dell’abitazione è stato trasferito secondo l’articolo 30dall’istituto di previdenza dell’assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d’abitazioni o partecipazioni analoghe, l’assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.

L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.

L’obbligo e il diritto di rimborso sussistono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti. 104

Art. 30f105 Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l’importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l’entità.

Art. 30g106 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale determina:

  1. gli scopi d’impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio» (art. 30ccpv. 1);
  2. le condizioni che devono essere soddisfatte per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30ccpv. 3);
  3. l’importo minimo del prelievo (art. 30ccpv. 1);
  4. le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b–30e);
  5. l’obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d’informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un’assicurazione complementare per i rischi di decesso o d’invalidità e le conseguenze fiscali.

Capitolo 5 Generazione d’entrata

Art. 31 Principio

Fanno parte della generazione d’entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento.

Art. 32 Disposizioni speciali degli istituti di previdenza

Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d’entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.

Per le prestazioni, l’istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all’entrata in vigore della legge.

Capitolo 5a Agevolazione della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani

Art. 33a Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato

Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare 108 .

La parità dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all’articolo 331 capoverso 3 CO 109 non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato soltanto con il consenso del datore di lavoro.

Art. 33b Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.

Capitolo 6 Disposizioni comuni per le prestazioni

Art. 34 Ammontare delle prestazioni in casi speciali

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

  1. 110 l’anno d’assicurazione determinante secondo l’articolo 24 capoverso 4 è incompleto o, durante questo periodo, l’assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;
  2. l’assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d’invalidità o ha già ricevuto una prestazione d’invalidità in virtù della presente legge.

... 111

Art. 34a112 Coordinamento e prestazione anticipata

L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato. 113

Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 114 sull’assicurazione militare.

La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.

La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati. 115

Il Consiglio federale disciplina:

  1. le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
  2. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
  3. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.116
Art. 34b117 Surrogazione

Al momento dell’insorgere dell’evento, l’istituto di previdenza è surrogato, sino all’importo delle prestazioni legali, nei diritti che l’assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all’articolo 20 a hanno contro un terzo responsabile dell’evento assicurato.

Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l’avente diritto ha cagionato la morte o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d’integrazione dell’AI, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

Art. 35a118 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.

Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. 119 Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Art. 36120 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi

Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d’invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al compimento dell’età di riferimento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

Le rendite per i superstiti e d’invalidità che non devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all’evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo paritetico o l’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.

L’istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2.

L’articolo 65 d capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all’evoluzione dei prezzi che l’organo paritetico dell’istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell’istituto medesimo. 121

Art. 37122 Forma delle prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.

L’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13–13 b ) gli sia versato come liquidazione in capitale. 123

L’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:

  1. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;
  2. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

... 124

Art. 37a125 Consenso alla liquidazione in capitale

Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile.

Finché l’assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l’istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

Art. 38 Pagamento delle rendite

Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.

Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell’esigibilità. È fatto salvo l’articolo 30 b . 126

Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Art. 40127 Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento

Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile 128 lo può notificare all’istituto di previdenza.

Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

L’istituto di previdenza annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

  1. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
  2. il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 LFLP129, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
  3. il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo l’articolo 30c della presente legge e l’articolo 331e CO130.

L’istituto di previdenza annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30 b delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

L’istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all’ufficio specializzato.

Art. 41131 Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere dell’evento assicurato.

I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 CO 132 sono applicabili.

Dopo dieci anni dall’età di riferimento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994 133 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l’Ufficio centrale del 2° pilastro.

Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell’assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell’assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso 3.

Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi 3 e 4 nella misura in cui l’assicurato o i suoi eredi ne provino l’esistenza.

Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l’assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni.

I capoversi 1–6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell’esercizio dei diritti da parte degli assicurati .

Titolo secondo Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Art. 42 Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità

Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria dei salariati.

Art. 43 Assicurazione per singoli rischi

Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell’assicurazione obbligatoria dei salariati.

Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.

Titolo terzo Assicurazione facoltativa

Capitolo 1 Indipendenti

Art. 44 Diritto all’assicurazione

Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.

Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore.

Art. 45 Riserva

Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.

Questa riserva non è ammessa se l’indipendente era assoggettato all’assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

Capitolo 2 Salariati

Art. 46 Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro

Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 22 680 franchi 134 può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano. 135

Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l’istituto collettore.

Se il lavoratore paga direttamente i contributi all’istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L’importo del contributo del datore di lavoro risulta da un’attestazione dell’istituto di previdenza.

Ad istanza del lavoratore, l’istituto di previdenza provvede all’incasso nei confronti dei datori di lavoro.

Art. 47136 Cessazione dell’assicurazione obbligatoria

L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l’istituto collettore.

L’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria secondo l’articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l’istituto collettore. 137

Art. 47a138 Cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni

L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può continuare la sua assicurazione conformemente all’articolo 47 o chiederne la continuazione nella stessa estensione e presso il medesimo istituto di previdenza conformemente ai capoversi 2–7.

Durante il periodo di continuazione dell’assicurazione l’assicurato può aumentare la sua previdenza per la vecchiaia versando contributi. La prestazione d’uscita rimane nell’istituto di previdenza anche se l’assicurato non aumenta la sua previdenza. Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l’istituto precedente versa la prestazione d’uscita al nuovo istituto nell’estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.

L’assicurato versa contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità nonché delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, versa anche i contributi corrispondenti.

L’assicurazione termina quando si verifica il rischio morte o invalidità o quando l’assicurato raggiunge l’età di riferimento regolamentare. 139 Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l’assicurazione termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza sono necessari oltre due terzi della prestazione d’uscita. L’assicurazione può essere disdetta dall’assicurato in qualsiasi momento e dall’istituto di previdenza in caso di mancato pagamento dei contributi.

Gli assicurati che continuano l’assicurazione in virtù del presente articolo hanno i medesimi diritti delle persone che sono assicurate nello stesso collettivo sulla scorta di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto concerne l’interesse, il tasso di conversione e i versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo.

Se la continuazione dell’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d’uscita per acquistare un alloggio per uso proprio non sono più possibili. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni soltanto sotto forma di capitale.

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento la continuazione dell’assicurazione secondo il presente articolo già dai 55 anni. Può prevedervi anche che, su richiesta dell’assicurato, per l’intera previdenza o soltanto per la previdenza per la vecchiaia sia assicurato un salario inferiore all’ultimo salario assicurato.

Parte terza: Organizzazione

Titolo primo Istituti di previdenza

Art. 48 Principi140

Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).

Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica. 141 Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.

Un istituto di previdenza è radiato dal registro se:

  1. non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza;
  2. rinuncia alla registrazione.142

Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS 143 . 144

Art. 49145 Libertà operativa

Nell’ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all’età di riferimento 146 .

Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:147

  1. 148 la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
  2. 149 la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13ae 13b);
  3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
  4. 150 l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
  5. 151 la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI (art. 26a);
  6. la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
  7. 152 l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4);
  8. 153 il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
  9. 154 le misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento (art. 40);
  10. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
  11. 155 la cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a);
  12. 156 l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4);
  13. 157 l’amministrazione paritetica e i compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
  14. la responsabilità (art. 52);
  15. 158 l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a–52e);
  16. 159 l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a) 160;
  17. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d);
  18. 161 lo scioglimento dei contratti (art. 53e–53f);
  19. 162 il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56a, 57 e 59);
  20. 163 la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c);
  21. 164 ...
  22. 165 la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g);
  23. la trasparenza (art. 65a);
  24. 166 gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b);
  25. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
  26. la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione (art. 68a);
  27. 167 l’amministrazione del patrimonio (art. 71) e l’obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b);
  28. il contenzioso (art. 73 e 74);
  29. le disposizioni penali (art. 75–79);
  30. il riscatto (art. 79b);
  31. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
  32. 168 il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 85a lett. f);
  33. 169 la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis);
  34. l’informazione degli assicurati (art. 86b).
Art. 50 Disposizioni regolamentari

Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su:

  1. le prestazioni;
  2. l’organizzazione;
  3. l’amministrazione e il finanziamento;
  4. il controllo;
  5. il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.

Tali disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall’ente di diritto pubblico interessato. 170

Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall’istituto di previdenza. Tuttavia, se l’istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest’ultima non è applicabile retroattivamente.

Art. 51 Amministrazione paritetica

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell’organo supremo dell’istituto di previdenza. 171

L’istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell’amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate:

  1. la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
  2. l’adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;
  3. l’amministrazione paritetica del patrimonio;
  4. la procedura in caso di parità di voti.

Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell’istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l’autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza. La presidenza dell’organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l’attribuzione della presidenza. 172

Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l’intesa, l’arbitro è designato dall’autorità di vigilanza.

... 173

... 174

Art. 51a175 Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza

L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

  1. definisce il sistema di finanziamento;
  2. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
  3. emana e modifica i regolamenti;
  4. allestisce e approva il conto annuale;
  5. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
  6. definisce l’organizzazione;
  7. organizza la contabilità;
  8. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
  9. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  10. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
  11. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
  12. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;
  13. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
  14. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;
  15. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
  16. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.

L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.

Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 CO 176 .

È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.

Art. 51b177 Integrità e lealtà dei responsabili

Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell’amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile.

Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell’interesse degli assicurati dell’istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d’interesse a causa della loro situazione personale e professionale 178 .

Art. 51c179 Negozi giuridici con persone vicine

I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.

I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell’istituto di previdenza sono garantiti.

Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l’istituto di previdenza.

Art. 52180 Responsabilità

Le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione dell’istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza. 181

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 182

Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito.

Per la responsabilità dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 755 CO 183 . 184

Art. 52a185 Verifica

Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale.

L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

Art. 52b186 Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale

Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 187 sui revisori.

Art. 52c188 Compiti dell’ufficio di revisione

L’ufficio di revisione verifica se:

  1. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
  2. l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
  3. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall’organo supremo189;
  4. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
  5. in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
  6. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di vigilanza;
  7. le disposizioni dell’articolo 51c sono state rispettate.

L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza.

Art. 52d190 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

Per ottenere l’abilitazione i periti devono:

  1. disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie;
  2. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
  3. avere una buona reputazione ed essere affidabili.

La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.

Art. 52e192 Compiti del perito in materia di previdenza professionale191

Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine:

  1. calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell’istituto di previdenza;
  2. redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale.193

Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali. 194

Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:

  1. il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;
  2. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.

L’organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno. 195

Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.

In relazione con il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite (art. 53 e bis ), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all’autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53 e bis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53 e bis cpv. 3). 196

Art. 53a198 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni:

  1. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate dell’amministrazione del patrimonio199;
  2. sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell’attività svolta per l’istituto di previdenza.
Art. 53b200 Liquidazione parziale

Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

  1. l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
  2. un’impresa è ristrutturata;
  3. il contratto d’affiliazione è sciolto.

Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall’autorità di vigilanza.

Art. 53c201 Liquidazione totale

In caso di scioglimento dell’istituto di previdenza (liquidazione totale), l’autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

Art. 53d202 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15). 203

L’organo paritetico designato o l’organo competente stabilisce nell’ambito delle disposizioni legali e del regolamento:

  1. il momento esatto della liquidazione parziale;
  2. i fondi liberi e la quota da ripartire;
  3. l’importo del disavanzo e la sua ripartizione;
  4. il piano di ripartizione.

L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente. 204

Art. 53e205 Scioglimento dei contratti

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP 206 vi è il diritto alla riserva matematica.

Il diritto di cui all’articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L’istituto di assicurazione deve presentare all’istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

Se il datore di lavoro scioglie il contratto d’affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l’attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni. 207

Se l’istituto di previdenza scioglie il contratto d’affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale, il contratto d’affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l’invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affiliazione ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affiliazione.

Il Consiglio federale disciplina l’appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d’affiliazione è sciolto in seguito all’insolvenza del datore di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

Art. 53ebis208 Rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite

Gli istituti di previdenza possono rilevare effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite per continuarne la gestione soltanto se il perito in materia di previdenza professionale conferma che i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e, in particolare, che sono disponibili gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore necessari.

L’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza che rileva un effettivo di beneficiari di rendite verifica se le condizioni per il rilevamento sono adempiute e lo approva mediante decisione. Comunica la decisione all’autorità di vigilanza precedentemente competente. Il rilevamento può avvenire dal momento in cui la decisione di approvazione dell’autorità di vigilanza è passata in giudicato.

Dopo il rilevamento, l’autorità di vigilanza bada in particolare affinché i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici costituiti per l’effettivo di beneficiari di rendite rilevato vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine può esigere annualmente un rapporto del perito in materia di previdenza professionale e ordinare le misure necessarie.

È possibile rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnici ai sensi del capoverso 3, se le rendite dell’effettivo di beneficiari di rendite rilevato sono assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 2004 209 sulla sorveglianza degli assicuratori.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite e può emanare disposizioni relative all’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Disciplina in particolare:

  1. cosa si intende per effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite;
  2. i requisiti per il finanziamento degli impegni relativi alle rendite.
Art. 53f210 Diritto legale di disdetta

Le modifiche sostanziali apportate dall’istituto di previdenza o dall’impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all’altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore.

L’altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore.

Essa può esigere per scritto che l’istituto di previdenza o l’impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato.

Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche:

  1. un aumento del 10 per cento almeno, sull’arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull’avere degli assicurati;
  2. una riduzione dell’aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno;
  3. altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b;
  4. la soppressione della riassicurazione integrale.

Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.

Titolo secondo Fondazioni d’investimento

Art. 53g Scopo e diritto applicabile

Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89 a CC 211 . 212

Le fondazioni d’investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d’esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d’investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.

Art. 53h Organizzazione

L’organo supremo della fondazione d’investimento è l’assemblea degli investitori.

Il consiglio di fondazione è l’organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d’investimento.

L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo della fondazione d’investimento.

Art. 53i Patrimonio

Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.

Il patrimonio d’investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri 213 .

Un gruppo d’investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.

In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d’investimento:

  1. le rimunerazioni previste dal contratto;
  2. la liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d’investimento;
  3. il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.

La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all’interno del medesimo gruppo d’investimento o all’interno del patrimonio di base.

Art. 53j Responsabilità

La responsabilità della fondazione d’investimento per gli impegni assunti da un gruppo d’investimento è limitata al patrimonio di tale gruppo d’investimento.

Ogni gruppo d’investimento risponde soltanto dei propri impegni.

È esclusa qualsiasi responsabilità degli investitori.

Art. 53k Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni relative:

  1. alla cerchia degli investitori;
  2. all’alimentazione e all’impiego del patrimonio di base;
  3. alla costituzione, all’organizzazione e allo scioglimento214;
  4. agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
  5. ai diritti degli investitori.

Titolo terzo Fondo di garanzia e istituto collettore

Capitolo 1 Titolari

Art. 54 Costituzione

Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.

Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:

  1. l’una di gestire il fondo di garanzia;
  2. l’altra di assumere gli impegni dell’istituto collettore.

Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.

Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968 215 sulla procedura amministrativa.

Art. 55 Consigli di fondazione

I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.

I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.

I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull’organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.

Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.

Capitolo 2 Fondo di garanzia

Art. 56216 Compiti

Il fondo di garanzia:

  1. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d’età sia sfavorevole;
  2. 217 garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;
  3. garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP218;
  4. 219 indennizza l’istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli articoli 11 capoverso 3bis e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capoverso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;
  5. copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della LFLP, l’ammanco di capitale di copertura risultante dall’applicazione di tale legge;
  6. 220 funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a–24f LFLP;
  7. 221 funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento e la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite conformemente all’articolo 58a;
  8. 222 assume, per l’applicazione dell’articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea223 o dell’Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione;
  9. 224 indennizza la cassa di compensazione dell’AVS per le spese che le derivano dal suo operato secondo l’articolo 11 e che non possono essere riversate su chi le ha causate;
  10. 225 riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza annuale per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura delle proprie spese, alla Commissione di alta vigilanza.

Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la LAVS 226 , pari a una volta e mezza l’importo limite superiore giusta l’articolo 8 capoverso 1 della presente legge. 227

Se più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie o più associazioni sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, la cassa pensioni insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è in linea di massima parificata agli istituti di previdenza insolvibili. L’insolvibilità delle casse pensioni affiliate è valutata singolarmente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 228

Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.

Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.

Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.

Art. 56a229 Regresso e rimborso

Nei confronti delle persone a cui è imputabile l’insolvibilità dell’istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell’istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite. 230

Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.

Il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di cinque anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima.

Art. 57231 Affiliazione al fondo di garanzia

Gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP 232 sono affiliati al fondo di garanzia.

Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età

L’istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell’anno civile trascorso.

Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.

Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l’intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all’assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.

Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.

Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:

  1. nell’anno successivo all’entrata in vigore della legge o all’assunzione dell’attività lucrativa indipendente;
  2. immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all’assicurazione obbligatoria.
Art. 58a233 Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite e per calcolare le riserve, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro. L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra le richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS.

L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati:

  1. il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita;
  2. la data del decesso del beneficiario della rendita;
  3. lo stato civile del beneficiario della rendita;
  4. la data di nascita e il numero AVS del coniuge o del partner registrato del beneficiario della rendita;
  5. lo stato civile del coniuge superstite o del partner registrato superstite;
  6. l’indirizzo del beneficiario della rendita;
  7. l’indirizzo di eventuali superstiti;
  8. la data dell’ultimo certificato di vita;
  9. le rendite per figli e per orfani versate.

L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS agli istituti di previdenza richiedenti.

Art. 59234 Finanziamento

Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.

IL Consiglio federale disciplina i dettagli.

Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettere f e f bis . 235

In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d’insolvibilità ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni. 236

Art. 59a237 Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Il fondo di garanzia versa all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS un contributo a copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti secondo l’articolo 58 a . Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 3 Istituto collettore

Art. 60 Compiti238

L’istituto collettore è un istituto di previdenza.

Esso è obbligato:

  1. ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono l’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
  2. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
  3. ad ammettere assicurati facoltativi;
  4. a effettuare le prestazioni previste nell’articolo 12;
  5. 239 ad affiliare l’assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l’assicurazione obbligatoria per i beneficiari d’indennità giornaliere annunciati dall’assicurazione;
  6. 240 ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).

L’istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all’articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 241 sulla esecuzione e sul fallimento. 242

All’istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.

L’istituto collettore istituisce agenzie regionali.

L’istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP 243 . Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività. 244

L’istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso. 245

Art. 60a246 Prestazione d’uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio

Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d’uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all’istituto collettore.

Su richiesta del beneficiario, l’istituto collettore converte l’avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell’età minima di pensionamento stabilita dal regolamento dell’istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell’età di riferimento 247 secondo l’articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

L’istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

L’articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 60b248 Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale

Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.

L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua tesoreria centrale.

L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Titolo quarto Vigilanza e alta vigilanza249

Capitolo 1 Vigilanza250

Art. 61252 Autorità di vigilanza251

I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale. 253

I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorità di vigilanza competente.

L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell’esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale. 254 255

Art. 62 Compiti dell’autorità di vigilanza

L’autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:256

  1. 257 verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
  2. 258 esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
  3. prende visione dei rapporti dell’organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
  4. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
  5. 259 giudica le controversie relative al diritto dell’assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.

Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85−86 b CC 260 . 261

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull’esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale. 262

Art. 62a263 Strumenti di vigilanza

Nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.

Se necessario, l’autorità di vigilanza può:

  1. esigere in qualsiasi momento che l’organo supremo dell’istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l’ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;
  2. nel singolo caso, impartire istruzioni all’organo supremo, all’ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale264;
  3. ordinare perizie;
  4. annullare decisioni dell’organo supremo dell’istituto di previdenza;
  5. ordinare esecuzioni d’ufficio;
  6. avvertire, ammonire o revocare l’organo supremo dell’istituto di previdenza o singoli suoi membri;
  7. ordinare l’amministrazione d’ufficio dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale;
  8. nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;
  9. perseguire le inosservanze di prescrizioni d’ordine conformemente all’articolo 79.

Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all’origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell’ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.

Capitolo 2 Alta vigilanza267

Art. 64268 Alta vigilanza

Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.

Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell’interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.

La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d’ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l’articolo 64 a .

Per il resto si applica la legge del 14 marzo 1958 269 sulla responsabilità.

Art. 64a271 Compiti270

La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

  1. garantisce un’esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;
  2. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
  3. in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l’attività di vigilanza;
  4. decide in merito alla concessione e al ritiro dell’abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
  5. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
  6. può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
  7. emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento.

Presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.

Art. 64b272 Segreteria

La Commissione dispone di una segreteria permanente aggregata amministrativamente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

La segreteria svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione.

Art. 64c273 Spese

Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:274

  1. una tassa di vigilanza annuale;
  2. emolumenti per decisioni e servizi.

La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

  1. 275 per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell’importo delle prestazioni d’uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP276, secondo quanto risulta dai loro conti d’esercizio;
  2. presso il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati277.

Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

... 278

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza

Titolo primo Disposizioni generali279

Art. 65 Principio

Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.

Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili. A tal proposito possono tenere conto soltanto dell’effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite esistente (principio del bilancio in cassa chiusa). Sono fatti salvi gli articoli 72 a –72 g . 280

Tutti gli impegni dell’istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65 c e 72 a –72 g . 281

Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d’esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione. 282

Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni nuovamente costituite soggette alla LFLP 283 , indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie. 284

Art. 65a285 Trasparenza

Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.

La trasparenza implica che:

  1. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza;
  2. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;
  3. l’organo paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;
  4. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.

Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sull’obbligo di voto in quanto azionista (art. 71 a ). 286

Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.

Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.

Art. 65b287 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione:

  1. 288 degli accantonamenti per coprire i rischi attuariali;
  2. 289 di altri accantonamenti volti a garantire la sicurezza del finanziamento;
  3. 290 delle riserve di fluttuazione di valore.
Art. 65c291 Copertura insufficiente temporanea

È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l’articolo 65 capoverso 1, se:

  1. è garantito che le prestazioni nell’ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e
  2. l’istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

In caso di copertura insufficiente, l’istituto di previdenza deve informare l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all’entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.

Art. 65d292 Misure in caso di copertura insufficiente

L’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto di previdenza è insolvente.

Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell’istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

Qualora altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:

  1. riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;
  2. riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell’introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l’importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.

Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

Art. 65e293 Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

I versamenti non devono superare l’importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

  1. lo scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;
  2. l’importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.

Il datore di lavoro e l’istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.

Art. 66 Ripartizione dei contributi

L’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.

Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l’istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.

Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza.

Il datore di lavoro versa all’istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l’anno civile o l’anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti. 294

Art. 67 Copertura dei rischi

Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l’affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d’assicurazione di diritto pubblico.

Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.

Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione

Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

... 295

Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall’articolo 65 a . 296

Rientrano in particolare in queste indicazioni anche:

  1. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;
  2. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.297
Art. 68a298 Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione

Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione sono accreditate all’avere di risparmio degli assicurati.

Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se:

  1. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;
  2. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l’organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all’istituto d’assicurazione.
Art. 71 Amministrazione del patrimonio

Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un’adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

L’istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione. 301

Art. 71a302 Obbligo di voto in quanto azionista

Gli istituti di previdenza sono tenuti a esercitare, in merito alle proposte iscritte all’ordine del giorno concernenti i seguenti aspetti, il diritto di voto legato alle azioni che detengono nelle società anonime secondo gli articoli 620–762 del Codice delle obbligazioni303 le cui azioni sono quotate in borsa:

  1. l’elezione dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione nonché del rappresentante indipendente;
  2. le disposizioni statutarie di cui all’articolo 626 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni;
  3. le disposizioni statutarie e le votazioni di cui agli articoli 732–735d del Codice delle obbligazioni.

Gli istituti di previdenza votano nell’interesse dei propri assicurati. L’interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di previdenza.

Possono astenersi dal voto se ciò corrisponde all’interesse degli assicurati.

L’organo superiore dell’istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che definiscono in modo dettagliato l’interesse degli assicurati nell’esercizio del diritto di voto.

Art. 71b304 Relazione e trasparenza sul diritto di voto

Gli istituti di previdenza riferiscono ai propri assicurati almeno una volta all’anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il loro obbligo di voto in quanto azionisti.

Se non seguono le proposte del consiglio d’amministrazione della società anonima o si astengono dal voto, gli istituti di previdenza devono riferirne in modo dettagliato nella relazione.

Art. 72 Finanziamento dell’istituto collettore

Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

Le spese che insorgono per l’istituto collettore secondo l’articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l’articolo 56 capoverso 1 lettera b.

Le spese che insorgono all’istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l’articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP 305 e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia. 306

Titolo secondo Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale

Art. 72a Sistema della capitalizzazione parziale

Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l’articolo 72c possono, con il consenso dell’autorità di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:

  1. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
  2. 307 fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell’insieme degli impegni dell’istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
  3. 308 il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all’80 per cento;
  4. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

L’autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell’istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti.

Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella ripartizione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell’effettivo degli assicurati.

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.

Art. 72b Gradi di copertura iniziali

Per gradi di copertura iniziali s’intendono i gradi di copertura esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010.

Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali va tenuto integralmente conto della riserva matematica necessaria al pagamento delle rendite esigibili.

Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.

Art. 72c Garanzia dello Stato

Vi è garanzia dello Stato se l’ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell’istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’articolo 72acapoverso 1 lettera b:

  1. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
  2. prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
  3. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.

La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’istituto successivamente.

Art. 72d Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale

L’istituto di previdenza fa verificare periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale se con il sistema della capitalizzazione parziale il suo equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e se il piano di finanziamento di cui all’articolo 72 a capoverso 1 è rispettato.

Art. 72e Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72 a capoverso 1 lettera b non è più raggiunto, l’istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65 c –65 e .

Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.

L’ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l’istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.

Art. 72g Rapporto del Consiglio federale

Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, segnatamente sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.

Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali

Titolo primo Contenzioso

Art. 73 Controversie e pretese in materia di responsabilità309

Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:

  1. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP310;
  2. le controversie, con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2;
  3. le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52;
  4. il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1.311

I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti.

Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

... 312

Art. 74313 Particolarità dei rimedi giuridici

Le decisioni dell’autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.

Un ricorso contro una decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte 314 . 315

La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. 316

Titolo secondo Disposizioni penali

Art. 75317 Contravvenzioni

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale318 commina una pena più grave, è punito con la multa chiunque:

  1. viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;
  2. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce altrimenti;
  3. non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.
Art. 76319 Delitti

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale320 commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:

  1. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
  2. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
  3. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
  4. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
  5. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi secondo gli articoli 52c e 52e;
  6. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza;
  7. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o
  8. in qualità di membro dell’organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71a e 71b viola l’obbligo di trasparenza secondo detti articoli.

Non è punibile secondo il capoverso 1 lettera h chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alla predetta disposizione e se ne accolli il rischio.

Art. 77 Infrazioni commesse nell’azienda

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1–3 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. 321

Art. 78322 Perseguimento e giudizio

Il perseguimento e il giudizio incombono ai Cantoni.

Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi. 323 Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.

Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 324

Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari325

Titolo primo Entità delle prestazioni326

Art. 79a327 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l’istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.

Art. 79b328 Riscatto

L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.

Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che:

  1. fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
  2. ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.329

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata in virtù dell’articolo 22 c LFLP 330 non sono soggetti a limitazioni. 331

Art. 79c332 Salario assicurabile e reddito assicurabile

Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell’indipendente secondo il regolamento dell’istituto di previdenza è limitato al decuplo dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1.

Titolo secondo Trattamento fiscale della previdenza333

Art. 80 Istituti di previdenza

Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.

I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.

I plusvalori derivanti dall’alienazione di beni immobili possono essere gravati con l’imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.

Art. 81 Deduzione dei contributi

I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65 e , sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali. 334

I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.

Art. 81a335 Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite

Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all’articolo 65 d capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 82336 Equiparazione di altre forme di previdenza

I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono:

  1. la previdenza individuale vincolata presso un istituto assicurativo;
  2. la previdenza individuale vincolata presso una fondazione bancaria.

Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1.

Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l’ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l’intestatario della previdenza può modificare l’ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell’intestatario richiedono la forma scritta.

I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L’istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.

Art. 83 Imposizione delle prestazioni

Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 83a337 Trattamento fiscale della promozione della proprietà d’abitazioni

Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull’avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

L’istituto di previdenza interessato deve annunciare all’amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 84 Pretese derivanti dalla previdenza

Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Titolo terzo Disposizioni particolari338

Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale

Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.

La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’attuazione e all’ulteriore sviluppo della previdenza professionale.

Art. 85a339 Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:340

  1. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
  2. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
  3. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
  4. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
  5. allestire statistiche;
  6. 341 assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.

Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato. 342

Art. 85b343 Consultazione degli atti

Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:

  1. la persona assicurata, per i dati che la concernono;
  2. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;
  3. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;
  4. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito;
  5. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.

Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

Art. 86344 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 86a345 Comunicazione di dati

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

  1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
  2. 346 all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale (art. 40), qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri;
  3. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
  4. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
  5. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889347 sulla esecuzione e sul fallimento;
  6. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
  7. 348 alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile349;
  8. 350 ...

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

  1. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
  2. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
  3. 351 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;
  4. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990352 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
  5. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992353 sulla statistica federale;
  6. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
  7. 354 all’ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all’articolo 3b LAI355 o nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI e agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
  8. 356 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015357 sulle attività informative.

I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 358 sull’imposta preventiva.

I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito.

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

  1. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
  2. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 86b359 Informazione degli assicurati

L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

  1. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
  2. l’organizzazione e il finanziamento;
  3. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51;
  4. 360 l’esercizio del diritto di voto in quanto azionista secondo l’articolo 71b.

Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sui principi dell’esercizio del diritto di voto in quanto azionista (art. 71 a ). 361

Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto. 362

L’articolo 75 è applicabile. 363

Art. 87364 Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:

  1. controllare l’assoggettamento dei datori di lavoro;
  2. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
  3. prevenire versamenti indebiti;
  4. fissare e riscuotere i contributi;
  5. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, apprende che un assicurato percepisce prestazioni indebite, può informarne gli organi dell’assicurazione sociale interessata. 365

Art. 88366 Notifica di prestazioni percepite indebitamente

L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, constata che una persona ha percepito prestazioni indebitamente, è legittimato a notificarlo agli organi dell’assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.

Parte settima: Coordinamento internazionale368

Art. 89a369 Campo d’applicazione

Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999370 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

  1. regolamento (CE) n. 883/2004371;
  2. regolamento (CE) n. 987/2009372;
  3. regolamento (CEE) n. 1408/71373;
  4. regolamento (CEE) n. 574/72374.

Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960375 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

  1. regolamento (CE) n. 883/2004;
  2. regolamento (CE) n. 987/2009;
  3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
  4. regolamento (CEE) n. 574/72.

Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 89b Parità di trattamento

Le persone alle quali si applica l’articolo 89 a capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione 376 non disponga altrimenti.

Le persone alle quali si applica l’articolo 89 a capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo AELS emendato 377 non disponga altrimenti.

Art. 89c Divieto di clausole di residenza

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:

  1. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione378 non disponga altrimenti;
  2. nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l’Accordo AELS emendato379 non disponga altrimenti.
Art. 89d Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d’applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 89e380 Applicabilità della LPGA

Gli articoli 32 capoverso 3 e 75 a –75 c LPGA 381 sono applicabili alla previdenza professionale.

Parte ottava: Disposizioni finali

Titolo primo Modificazione di leggi federali

Art. 90

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell’allegato, parte integrante della presente legge.

Titolo secondo Disposizioni transitorie

Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti

La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.

Art. 92 a 94382
Art. 95 Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia

Durante i primi due anni dopo l’entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:

Età

Aliquota in per centodel salario coordinato

Uomini

Donne

25–34

25–31

7

35–44

32–41

10

45–54

42–51

11

55–65

52–62

13

Titolo terzo Attuazione ed entrata in vigore

Art. 97 Attuazione

Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione della legge e prende misure per l’attuazione della previdenza professionale.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell’applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l’organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari nonché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale. 385

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. ... 386

I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno. 387

Art. 98 Entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.

Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.

Data dell’entrata in vigore: 388 1° gennaio 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983
Art. 48, 93: 1° gennaio 1984
Art. 60: 1° luglio 1984
Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987

L’articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:

  1. decorrono o divengono esigibili prima dell’entrata in vigore dell’articolo 83, o
  2. decorrono o divengono esigibili entro 15 anni dall’entrata in vigore dell’articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell’entrata in vigore.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 1996389

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP)390

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso

Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

2 Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono adeguate all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo 36.

3 L’articolo 21 capoverso 2 è applicabile anche alle rendite vedovili e alle rendite per orfani versate alla morte di un assicurato che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica beneficiava già di una rendita di vecchiaia o d’invalidità.

b. Disposizioni transitorie per l’aliquota minima di conversione

Il Consiglio federale fissa l’aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro i dieci anni seguenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l’aliquota fino a raggiungere il 6,8 per cento.

2 Finché l’età ordinaria di pensionamento sarà diversa per donne e uomini, anche l’aliquota minima di conversione potrà essere diversa per classe di età.

3 Per le rendite d’invalidità il Consiglio federale disciplina:

  1. il calcolo degli accrediti di vecchiaia e del salario coordinato per gli anni mancanti dopo l’entrata in vigore della presente modifica;
  2. l’aliquota minima di conversione.

c. Accrediti di vecchiaia

Per il calcolo degli accrediti di vecchiaia, l’aliquota del 18 per cento è applicabile per le seguenti età di pensionamento delle donne 391 :

Anni dopo l’entrata in vigore

Età di pensionamento della donna

meno di 2

63

da 2, ma meno di 6

64

da 6

65

d. Lacune nella copertura

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica, il fondo di garanzia colma, per gli istituti di previdenza di cui all’articolo 1 capoverso 2 LFLP 392 , la lacuna di copertura che risulti dall’applicazione della presente modifica e che non possa essere colmata in altro modo a causa delle struttura finanziaria particolare dell’istituto di previdenza.

e. Coordinamento con l’11a revisione dell’AVS

Per quanto concerne l’aumento dell’età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13), l’aliquota di conversione (art. 14 e lett. b delle presenti disposizioni transitorie) e gli accrediti di vecchiaia (art. 16), il Consiglio federale procede agli adeguamenti resi necessari dall’entrata in vigore dell’11 a revisione dell’AVS in data posteriore al 1° gennaio 2003 e nel caso in cui il diritto della donna a prestazioni di vecchiaia con il compimento dei 65 anni non divenga effettivo nel 2009.

f. Rendite d’invalidità

Le rendite d’invalidità in corso prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore.

2 Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica le rendite d’invalidità saranno fondate sul diritto che era in vigore secondo l’articolo 24 nel tenore del 25 giugno 1982 393 .

3 Se il grado d’invalidità diminuisce con la revisione di una rendita in corso, a quest’ultima è applicabile il diritto anteriore.

4 I tre quarti di rendita d’invalidità saranno introdotti soltanto dopo l’entrata in vigore della 4 a revisione della LAI del 21 marzo 2003 394 .

5 Le rendite sorte dopo due anni dall’entrata in vigore della presente modifica e che sono ancora rendite intere sulla base del capoverso 4 saranno trasformate in tre quarti di rendita al momento dell’entrata in vigore della 4 a revisione della LAI se vi sarà trasformazione in tre quarti di rendita anche nell’assicurazione invalidità.

Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009395

Coordinamento dell’età di pensionamento 1 Se l’11 a revisione dell’AVS 396 non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensionamento nonché alla riscossione anticipata e al rinvio della prestazione di vecchiaia. 2 Se la modifica del 19 dicembre 2008 397 della LPP (Aliquota minima di conversione) non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensionamento.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 (Riforma strutturale)398

Gli istituti di previdenza che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sottostanno alla vigilanza della Confederazione possono rimanere assoggettati alla vigilanza della Confederazione per tre anni al massimo a partire da tale data.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico)399

a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali

Entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica, l’organo supremo dell’istituto di previdenza determina i gradi di copertura iniziali ai sensi dell’articolo 72 a capoverso 1 lettera b.

b. Forma giuridica degli istituti di previdenza

Gli istituti di previdenza registrati che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rivestono la forma della società cooperativa possono proseguire la loro attività sotto questa forma fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione in una fondazione. A questi istituti si applicano a titolo sussidiario le disposizioni sulla società cooperativa di cui agli articoli 828–926 CO 400 .

c. Grado di copertura insufficiente

Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che non raggiungono il grado di copertura minimo di cui all’articolo 72 a capoverso 1 lettera c sottopongono ogni cinque anni all’autorità di vigilanza un piano volto a consentire loro di raggiungere tale grado di copertura al più tardi 40 anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

2 Se il grado di copertura è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previdenza, sulla differenza, gli interessi di cui all’articolo 15 capoverso 2.

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure)401

Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata Se una rendita dell’AI è ridotta o soppressa in applicazione della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI 402 , il diritto dell’assicurato alle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale si riduce o si estingue, in deroga all’articolo 26 capoverso 3 della presente legge, nel momento in cui l’assicurato non percepisce più alcuna rendita dell’AI o tale rendita è ridotta. Questa disposizione si applica a tutti i rapporti di previdenza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LFLP 403 . Al momento della riduzione o della soppressione della rendita d’invalidità l’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita secondo l’articolo 2 capoverso 1 ter LFLP.

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019 (art. 47a)404

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI)405

a. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti 1 I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA 406 . 2 Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 24 a della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità. 3 Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l’articolo 24 a della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un ammontare della rendita inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo precedente fintantoché il suo grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA. 4 L’applicazione dell’articolo 24 a è differita per il periodo in cui il rapporto di assicurazione continua a sussistere conformemente all’articolo 26 a . b. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza)407

I Cantoni provvedono agli adeguamenti derivanti dall’articolo 61 capoverso 3, terzo periodo, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2022.

Allegato
Modifica di leggi federali

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