(art. 65
a cpv. 5, 53
k lett. d e 71 cpv. 1 LPP)
Alle fondazioni d’investimento si applicano le norme sulla contabilità e sul rendiconto di cui all’articolo 47 OPP 2 .
Per il patrimonio di base e per ciascun gruppo d’investimento va tenuta una contabilità separata.
L’autorità di vigilanza può porre ulteriori condizioni circa l’articolazione del conto annuale. In quest’ultimo il conto patrimoniale, il conto economico e l’allegato devono essere designati come tali.
Nel caso dei gruppi d’investimento, le variazioni del patrimonio netto d’investimento durante l’esercizio e l’utilizzo del risultato devono essere esposti in modo appropriato. La stessa regola si applica per analogia al patrimonio di base.
Le spese amministrative devono essere menzionate in modo esauriente nel conto annuale. Devono figurare sia nel conto relativo al patrimonio di base, sia in relazione a ciascun gruppo d’investimento ed essere commentate nell’allegato.
Le spese amministrative di terzi poste a carico della fondazione e da questi non direttamente fatturate devono essere menzionate nell’allegato. Se tali spese non sono quantificabili, occorre indicare nell’allegato la quota del patrimonio di base o del gruppo d’investimento amministrato da terzi.
Nel rapporto annuale, le fondazioni d’investimento specificano per ciascun gruppo d’investimento indicatori inerenti ai costi, ai rendimenti e ai rischi. L’autorità di vigilanza prescrive gli indicatori determinanti. In casi motivati, può esentare la fondazione dall’obbligo di pubblicazione.
Nell’interesse degli investitori, l’autorità di vigilanza può porre alla fondazione d’investimento condizioni supplementari, indipendentemente dalle prescrizioni di cui all’articolo 47 OPP 2, circa le informazioni da pubblicare nell’allegato.