L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la sua pretesa.
L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato, dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d’intesa con l’assicurato, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b.
Il capoverso 2 è applicabile per analogia al pagamento a seguito della realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio.
Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, l’istituto di previdenza stabilisce un ordine di priorità che dev’essere reso noto all’autorità di vigilanza.
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