I contributi e le prestazioni d’entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell’importo minimo giusta l’articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.
Il tasso d’interesse giusta l’articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Sempre che il regolamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d’interesse può essere ridotto al massimo:
- nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d’interesse applicato all’avere a risparmio;
- nel caso degli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP.
Le quote delle prestazioni d’entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel calcolo della prestazione minima.
I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l’articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere esteso al massimo a dieci anni.
L’aumento di cui all’articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.