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831.426.3

Ordinanza
sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi

del 16 settembre 1987 (Stato 1° gennaio 1992)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),

ordina:

Art. 1 Primo adeguamento

Le rendite superstiti e invalidità che decorrono da tre anni saranno adattate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi all’inizio dell’anno civile seguente.

Il tasso d’adeguamento corrisponde a quello dell’indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di settembre dell’anno in cui comincia a decorrere la rendita e il mese di settembre precedente l’anno in cui avviene l’adeguamento. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d’adeguamento. 2

Art. 2 Adeguamenti seguenti

Gli adeguamenti seguenti avvengono contemporaneamente a quelli dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. 3

Il tasso degli adeguamenti seguenti corrisponde all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo tra il mese di settembre che precede l’anno dell’ultimo adeguamento e il mese di settembre che precede l’anno in cui avviene il nuovo adeguamento. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d’adeguamento. 4

Art. 3 Casi particolari

Quando una rendita superstiti subentra a una rendita d’invalidità, o quando una rendita in corso subisce modifiche, vien tenuto conto del periodo intercorso.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.