In assenza di convenzione, ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 LAINF, tra gli assicuratori e gli stabilimenti o le case di cura è determinante la convenzione sulla collaborazione e le tariffe stipulata con l’INSAI.
832.206.2
Ordinanza
sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell’assicurazione contro gli infortuni
del 17 settembre 1986 (Stato 1° gennaio 1986)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 56 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),
ordina:
Art. 1
Art. 2
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1986.