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832.206.2

Ordinanza
sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell’assicurazione contro gli infortuni

del 17 settembre 1986 (Stato 1° gennaio 1986)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),

ordina:

Art. 1

In assenza di convenzione, ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 LAINF, tra gli assicuratori e gli stabilimenti o le case di cura è determinante la convenzione sulla collaborazione e le tariffe stipulata con l’INSAI.

Art. 2

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1986.