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832.208

Ordinanza
che fissa i premi supplementari per la prevenzione degli infortuni

del 6 luglio 1983 (Stato 1° gennaio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 87 capoverso 1 e 88 capoverso 2 della legge federale
del 20 marzo 1981 1 sull’assicurazione contro gli infortuni,

ordina:

Art. 1

Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali è pari al 6,5 per cento dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni professionali.

Per le aziende che, secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 2 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sottostanno solo in parte alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, il premio supplementare è calcolato secondo la seguente tabella:

Quota della massa salariale per lavori
non assoggettati rispetto alla massa
salariale complessiva sottoposta ai premi

Aliquota
del premio supplementare
In %

meno del 10%

6.5

dal 10%

6,0

dal 26%

5,5

dal 42%

5,0

dal 58%

4,5

dal 74%

4,0

dal 90%

3,53

Art. 24

Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali è pari allo 0,75 per cento dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.