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832.27

Decreto federale
che approva la convenzione concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro

del 9 giugno 1927 (Stato 9 giugno 1927)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in applicazione dell’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 1926,

decreta:

I.

Il Consiglio federale è autorizzato:

  1. a ratificare a suo tempo la convenzione del 5 giugno 19252 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.
  2. a conchiudere con certi Stati degli accordi per la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.

II.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.