La presente ordinanza si applica a tutte le aziende sottoposte all’assicurazione obbligatoria, in virtù della legge federale del 13 giugno 1911 2 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, che usano forni di essiccazione e cottura di vernici (forni), nei quali sono evaporati solventi infiammabili.
Rimangono riservate, in quanto non siano in contrasto con la presente ordinanza, le prescrizioni cantonali e comunali sulla polizia edilizia e antincendio.