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837.023.212

Ordinanza del DEFR
sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni

del 24 novembre 2010 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,

visto l’articolo 114 a dell’ordinanza del 31 agosto 1983 2 sull’assicurazione contro la disoccupazione,

ordina:

Art. 1 Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità

L’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni è calcolata in base alla somma annua media dei risarcimenti loro addebitati nei due anni precedenti mediante decisioni passate in giudicato.

Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

Art. 2 Ammontare dell’indennità

L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma dei risarcimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 3 Versamento

L’ammontare dell’indennità versata ai singoli Cantoni è calcolato in base al numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno precedente (art. 83 cpv. 1 lett. c della L del 25 giu. 1982 3 sull’assicurazione contro la disoccupazione).

L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno precedente è versata nel secondo trimestre dell’anno in corso.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.