Gli organi esecutivi verificano d’ufficio se è prevedibile che un beneficiario di prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 4 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 5
Finché non è chiaro se sussista il diritto alle prestazioni complementari, occorre proseguire il versamento delle prestazioni transitorie.
Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età di riferimento. 6