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842.11

Ordinanza del DEFR
concernente l’importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili

del 27 gennaio 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,

visti gli articoli 3 capoverso 2 e 8 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 2 sulla promozione dell’alloggio (OPrA),

ordina:

Art. 1 Importo minimo degli investimenti in caso di rinnovi

Di regola, gli investimenti devono ammontare mediamente a 50 000 franchi per abitazione.

Art. 2 Costi computabili degli immobili

Per le nuove costruzioni e i rinnovi globali che prevedono modifiche importanti alla struttura di base, sono fissati i seguenti importi forfettari:

  1. lo 0,9 per cento dei costi d’impianto per i costi di manutenzione e per i depositi da versare nel fondo di rinnovamento, per il supplemento di rischio nonché per i relativi oneri e i tributi pubblici;
  2. il 4 per cento della pigione netta non ridotta per le spese amministrative.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.