L’UFAB classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.
842.4
Ordinanza dell’UFAB
concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui
per gli oggetti locativi o in proprietà
del 27 gennaio 2004 (Stato 1° febbraio 2025)
L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB),
visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003 1 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA),
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Sezione 1 Limiti dei costi
Art. 1 Principio
Art. 2 Calcolo del numero di vani
La cucina e il bagno non sono presi in considerazione nel calcolo del numero di vani di un’abitazione.
Art. 3 Limiti dei costi per le abitazioni locative
Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 1 vano | 205 000 | 225 000 | 240 000 | 255 000 | 295 000 | 335 000 |
Abitazione di 2 vani | 275 000 | 300 000 | 320 000 | 340 000 | 395 000 | 450 000 |
Abitazione di 3 vani | 350 000 | 385 000 | 410 000 | 440 000 | 505 000 | 575 000 |
Abitazione di 4 vani | 440 000 | 480 000 | 510 000 | 545 000 | 630 000 | 720 000 |
Abitazione di 5 vani | 520 000 | 570 000 | 610 000 | 650 000 | 750 000 | 855 000 |
Abitazione di 6 vani | 595 000 | 650 000 | 695 000 | 740 000 | 855 000 | 975 000 |
Abitazione di 7 vani | 720 000 | 790 000 | 840 000 | 900 000 | 1 035 000 | 1 185 000.2 |
Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.
Art. 43 Limiti dei costi per oggetti in proprietà
Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 2 vani | 350 000 | 385 000 | 410 000 | 440 000 | 505 000 | 575 000 |
Abitazione di 3vani | 455 000 | 500 000 | 535 000 | 570 000 | 655 000 | 750 000 |
Abitazione di 4 vani | 575 000 | 635 000 | 675 000 | 720 000 | 830 000 | 950 000 |
Abitazione di 5 vani | 690 000 | 755 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 130 000 |
Abitazione di 6 vani | 790 000 | 870 000 | 925 000 | 990 000 | 1 140 000 | 1 300 000 |
Abitazione di 7 vani | 955 000 | 1 050 000 | 1 120 000 | 1 195 000 | 1 380 000 | 1 575 000.4 |
Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 3 vani | 650 000 | 685 000 | 720 000 | 765 000 | 835 000 | 955 000 |
Abitazione di 4 vani | 815 000 | 860 000 | 905 000 | 965 000 | 1 050 000 | 1 205 000 |
Abitazione di 5 vani | 980 000 | 1 030 000 | 1 085 000 | 1 155 000 | 1 255 000 | 1 440 000 |
Abitazione di 6 vani | 1 130 000 | 1 190 000 | 1 250 000 | 1 330 000 | 1 450 000 | 1 660 000 |
Abitazione di 7 vani | 1 360 000 | 1 435 000 | 1 505 000 | 1 605 000 | 1 750 000 | 2 005 000.5 |
In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue:
- 0,7 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 0 a 10;
- 0,9 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 11 a 20; e
- 1,2 per cento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno.
Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’UFAB può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.
Art. 5 Limiti dei costi per le aree di parcheggio e i locali secondari
Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Livello I + II | Livello III + IV | Livello V + VI | |
|---|---|---|---|
Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velo-cipedi | 38 000 | 43 000 | 47 000 |
Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi | 21 000 | 23 000 | 25 000 |
Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Locale secondario | 26 000 | 27 000 | 29 000.6 |
Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre appartamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente.
I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto nonché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.
Art. 67 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali
I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per:
- misure speciali di tecnica energetica;
- misure ecologiche speciali;
- misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o invalide.8
I limiti dei costi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere aumentati di un livello se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- la costruzione o il rinnovo di un’abitazione comporta costi di trasporto particolarmente elevati a causa della sua posizione topografica; e
- sono garantiti alloggi a pigioni e prezzi moderati.9
Può essere concesso un supplemento qualora condizioni di costruzione sfavorevoli rendano necessarie misure edilizie speciali.
Sezione 2 Importi dei mutui
Art. 7 Mutui per le abitazioni locative
Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
- abitazione di 2 vani 70 000
- abitazione di 3 vani 90 000
- abitazione di 4 vani 115 000
- abitazione di 5 vani 135 000
Per le abitazioni di 1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo.
Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al 75 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.
Art. 8 Mutui per gli oggetti in proprietà
Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
- abitazione di 2 e di 3 vani 40 000
- abitazione di 4 vani 60 000
- abitazione di 5 vani 80 000
Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al 50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.
Sezione 3 Entrata in vigore
Art. 9
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.