Lexipedia

844.1

Ordinanza
per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

del 17 aprile 1991 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1970 1
per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna (legge),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Principio

Il sussidio è assegnato per il progetto descritto nella domanda e calcolato sulla scorta dei costi computabili figuranti nel preventivo.

Il progetto ed i lavori eseguiti possono essere successivamente modificati soltanto con il consenso scritto del Cantone. Il consenso può essere unicamente accordato qualora sussistano i presupposti e le condizioni per l’assegnazione del sussidio federale.

In ogni singolo caso, l’aliquota di sussidio prevista dall’articolo 5 capoverso 1 della legge può essere diminuita se il finanziamento rimane garantito, senza che l’onere per il richiedente risulti eccessivo.

Il sussidio può essere stabilito in una somma forfettaria. Esso non può tuttavia superare gli importi massimi stabiliti conformemente agli articoli 5, 6 e 8 delle legge.

Art. 2 Delimitazione delle regioni di montagna

Sono reputate regioni di montagna ai sensi dell’articolo 2 della legge le zone di estivazione, le zone di montagna I–IV e le zone collinari ai sensi dell’articolo 1 capoversi 2–4 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 2 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. 3

Nei Comuni d’oltre 10 000 abitanti, la zona edificabile sita nel territorio dell’agglomerato principale non è compresa nella regione di montagna.

Art. 3 Inizio e proseguimento dei lavori

Non è assegnato alcun sussidio per lavori in attuazione o conclusi.

Di regola, il sussidio è accordato soltanto se i lavori sono avviati entro sei mesi dalla sua assegnazione e continuati per quanto possibile senza interruzione.

In casi particolari, il Cantone può autorizzare per scritto un inizio anticipato o una proroga dei lavori.

L’assegnazione del sussidio è caduca, se non vengono osservate le condizioni concernenti l’inizio e l’esecuzione senza interruzione dei lavori.

Art. 4 Aggiudicazione dei lavori

Gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo devono essere approvati dal Cantone. L’approvazione è data unicamente se, dopo esame dei documenti presentati, vi è la garanzia che il costo dei lavori non abbia a subire aumenti.

Il sussidio è accordato soltanto ove sia assicurata una libera concorrenza dei prezzi e il committente non sia tenuto, direttamente o indirettamente, a limitare ad architetti, artigiani, imprenditori e fornitori domiciliati nel posto o nel Cantone l’assegnazione dei lavori e delle forniture.

Art. 5 Assicurazione

Le abitazioni, per il miglioramento o la costruzione delle quali è accordato un sussidio, devono essere assicurate, prima dell’avvio dei lavori, contro i danni cagionati dal fuoco o dagli elementi naturali.

Art. 6 Sussidio in contanti e prestazioni in altra forma

L’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) decide sull’equivalenza ad un sussidio in contanti di una prestazione particolare, assegnata secondo l’articolo 10 della legge.

Art. 7 Autorizzazione edilizia

I sussidi sono accordati soltanto a condizione che sia stata rilasciata un’autorizzazione edilizia.

Capitolo 2 Requisiti edilizi

Art. 8

Eseguito il miglioramento, l’abitazione deve rispondere ai bisogni degli occupanti.

I risanamenti importanti sono eseguiti secondo l’ordinanza del 12 maggio 1989 4 concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e i servizi igienici.

Le nuove costruzioni devono adempiere le condizioni del capoverso 2.

Capitolo 3 Costi edilizi

Art. 9

Nel caso di miglioramenti, il cui costo di costruzione è inferiore a fr. 25 000 per abitazione, non è accordato di regola alcun sussidio.

Nel caso di risanamenti importanti e di nuove costruzioni, non devono essere sorpassati i limiti stabiliti dall’ordinanza del 17 dicembre 1986 5 relativa ai costi di costruzione di nuove abitazioni.

I limiti di costo possono essere modificati, se situazioni particolari lo giustificano, dall’Ufficio federale, nel singolo caso, e dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 6 per regioni intere.

I limiti di costo di cui al capoverso 2 sono adeguati conformemente all’articolo 51 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 1981 7 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà.

Capitolo 4 Condizioni personali e finanziarie

Art. 10 Condizioni personali

Le abitazioni costruite o migliorate con i sussidi possono essere occupate soltanto da persone di condizioni finanziarie modeste.

Dopo il miglioramento, gli oneri a carico degli abitanti, tenuto conto dei loro redditi, devono essere sopportabili.

Il sussidio per le costruzioni completive con due appartamenti, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge, è accordato soltanto se esiste un bisogno a lungo termine della famiglia o dell’azienda.

Art. 11 Limiti di reddito

Il sussidio è accordato soltanto per abitazioni, i cui abitanti abbiano un reddito imponibile inferiore a fr. 40 600 giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 8 concernente la riscossione d’un imposta federale diretta.

L’importo determinante è stabilito in base all’attestazione dell’autorità fiscale, che il richiedente il sussidio federale è tenuto a produrre. Se il reddito si è modificato in misura notevole rispetto all’ultima dichiarazione fiscale, il richiedente deve documentario.

Il limite di reddito è aumentato di fr. 2100 per ogni figlio ancora minorenne di formazione ancora incompiuta a carico della famiglia o del non coniugato.

Il DEFR adegua i limiti di reddito e l’aumento per ciascun figlio secondo le disposizioni sulla compensazione della progressione a freddo contenute nell’articolo 45 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione d’un imposta federale diretta. Il DEFR può adeguare le basi di calcolo in funzione di altre modifiche del decreto federale.

Il reddito di figli maggiorenni fino a 25 anni viventi in comunione con i genitori non è computato.

Art. 12 Limiti di sostanza

Il sussidio è accordato per abitazioni, i cui abitanti abbiano una sostanza inferiore a fr. 121 000. Dalla sostanza possono essere dedotti soltanto i debiti comprovati.

Il limite è aumentato di fr. 14 300 per ogni figlio ancora minorenne o di formazione ancora incompiuta a carico della famiglia o del non coniugato.

Agli anziani, agli invalidi e alle persone bisognose di cure viene imputato come reddito un ventesimo della sostanza superiore al limite summenzionato.

Il DEFR adegua periodicamente i limiti di sostanza e l’aumento per ciascun figlio nella stessa misura prevista per il limite di reddito.

La sostanza di figli maggiorenni fino a 25 anni viventi in comunione con i genitori non è computata.

Capitolo 5 Pigioni

Art. 13

Le pigioni stabilite per le abitazioni devono essere approvate dai Cantoni.

Il Cantone trasmette volta per volta all’Ufficio federale una copia di ogni sua decisione.

Capitolo 6 Mantenimento della destinazione e restituzione

Art. 14 Cambiamento di destinazione

Vi è cambiamento di destinazione in particolare quando:

  1. dei locali sono successivamente adoperati in tutto o in parte per un uso diverso da quello d’abitazione;
  2. il reddito o la sostanza degli occupanti presi in considerazione al momento dell’ingresso nell’abitazione sorpassa i limiti autorizzati;
  3. i bisogni degli occupanti in materia di abitazione non sono più adeguatamente soddisfatti;
  4. la situazione finanziaria degli occupanti migliora in modo essenziale e prevedibilmente permanente;
  5. le pigioni approvate sono maggiorate.

Art. 15 Conseguenze

Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 lettere a e b, il sussidio, compreso l’interesse annuo calcolato al saggio ipotecario medio, deve essere restituito, a contare dal momento in cui è avvenuto il cambiamento di destinazione.

Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 lettera c, al proprietario deve essere fissato un termine per ripristinare l’occupazione regolare dell’abitazione. Qualora tale termine non sia rispettato, il sussidio, compreso l’interesse annuo al saggio ipotecario medio, deve essere restituito.

Vi è un assestamento essenziale della situazione finanziaria, giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge e l’articolo 14 lettera d della presente ordinanza, allorché il reddito supera la somma autorizzata di più del 30 per cento. 9 Per quanto concerne la sostanza, occorre tener conto del rapporto tra reddito effettivo e massimo autorizzato. In ambedue i casi, può essere chiesta la restituzione totale o parziale del sussidio conformemente al capoverso 2.

Ove sia stato riscontrato un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 14 lettera e, al proprietario deve essere notificato un termine di tre mesi entro il quale deve rettificare il contratto di locazione e restituire al conduttore le somme indebitamente riscosse. Il proprietario che non ottempera nel termine deve restituire il sussidio, compreso l’interesse al saggio ipotecario medio.

L’Ufficio federale stabilisce il saggio ipotecario medio applicabile.

Determinante per l’importo da restituire è il rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito (art. 29 cpv. 1 della L del 5 ottobre 1990 10 sui sussidi). Il periodo di utilizzazione prestabilito è di 30 anni. In casi di rigore, l’importo da restituire può essere ridotto o vi si può rinunciare totalmente. 11

Art. 16 Vigilanza del Cantone sul mantenimento della destinazione

I Cantoni sorvegliano l’impiego del sussidio. Essi verificano tutti i casi almeno ogni quattro anni. Il controllo ha termine 20 anni dopo il versamento dell’ultimo sussidio.

Se vi è cambiamento di destinazione, le competenti autorità provvedono giusta l’articolo 15.

Art. 17 Mutazione di proprietario

Vi è lucro, a tenore dell’articolo 13 capoverso 2 della legge, allorché il fondo sul quale si trova l’abitazione migliorata o costruita è alienato a un prezzo superiore al costo netto (costo lordo meno i contributi e le prestazioni in natura di enti e di terzi), più le spese autorizzate che aumentano il valore dell’immobile e i diritti d’abitazione usuali sul mercato, ovvero le spese effettivamente sopportate dal proprietario.

Art. 17a12 Decisioni sulla restituzione di sussidi

L’Ufficio federale decide in merito alla restituzione di sussidi federali (art. 13 cpv. 6 della legge).

Capitolo 7 Procedura

Art. 18 Domande

Le domande devono essere presentate ai Cantoni con i seguenti documenti:

  1. una copia del catasto o un piano di situazione;
  2. i piani in scala 1:100 (cantine, piani, sezioni e facciate e, ove trattisi di nuove costruzioni, indicazioni di ammobiliamento);
  3. un preventivo descrittivo particolareggiato;
  4. se è chiesto un sussidio maggiorato giusta l’articolo 6 della legge, un documento comprovante la sicurezza dell’intero finanziamento (promessa di consolidamento con indicazione dei mutuanti, grado, ammontare e saggi d’interesse ipotecari, provvigioni periodiche eventuali, modalità e ammontare degli ammortamenti);
  5. ogni altro documento utile all’esame della domanda.

Art. 19 Informazioni circa il reddito e la sostanza

Nei Cantoni in cui l’ufficio competente può ricevere solo su formale autorizzazione informazioni dall’autorità fiscale circa reddito e sostanza del richiedente o dell’abitatore, la domanda presentata al Cantone va corredata di detta autorizzazione.

Art. 20 Esame da parte del Cantone

Il Cantone esamina se le condizioni necessarie per accordare il sussidio sono adempite.

Se l’esame dà esito positivo, il Cantone sottopone la proposta di sussidio all’Ufficio federale.

Per le proposte relative al sussidio federale maggiorato ai sensi dell’articolo 6 della legge, va allegato uno stato particolareggiato degli elementi di reddito e della sostanza, come pure degli oneri.

Art. 21 Assegnazione del sussidio e accettazione delle condizioni

L’assegnazione del sussidio spetta all’Ufficio federale. Il Cantone la comunica per scritto al richiedente.

Nel termine di un mese dalla comunicazione, il richiedente deve dichiarare al Cantone se accetta le condizioni dell’assegnazione.

Nel caso di non accettazione, il Cantone annulla l’assegnazione. L’Ufficio federale ne è avvisato.

Art. 22 Resoconto

Il committente, a lavori ultimati, deve presentare al Cantone un resoconto dei lavori, corredato dei giustificativi.

Al resoconto vanno inoltre allegati i documenti comprovanti l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della proprietà fondata sul diritto pubblico, come pure una dichiarazione attestante che il committente ha adempito le condizioni in materia di assicurazione stabilite dall’articolo 5.

L’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario va chiesta dal Cantone soltanto immediatamente prima della presentazione del resoconto; tuttavia, in caso di pagamento per mezzo di acconti, l’attestazione che l’annotazione è stata richiesta va unita già alla domanda di pagamento.

Il Cantone verifica il resoconto e controlla i lavori ultimati e gli edifici. Esso sottopone all’Ufficio federale la sua proposta d’approvazione.

L’Ufficio federale stabilisce in base a questa proposta l’importo definitivo del sussidio.

Art. 23 Pagamento

Il sussidio è di regola pagato soltanto a lavori ultimati, sulla scorta del resoconto presentato al Cantone.

Se l’esecuzione dei lavori si protrae per un periodo assai lungo, al richiedente possono essere pagati acconti fino all’80 per cento del sussidio relativo ai lavori eseguiti, in quanto la prestazione cantonale, conformemente agli articoli 7 ed 8 della legge, sia pagata nelle stesse proporzioni.

Art. 24 Pagamento di prestazioni di Comuni e di terzi

Le prestazioni in contanti dei Comuni e, in quanto costituenti una controprestazione legale del sussidio, quelle di terzi, vanno di regola versate al Cantone che provvede a pagarle all’avente diritto insieme con la sua propria prestazione in contanti ed il sussidio federale.

Art. 25 Esame da parte dell’Ufficio federale

L’Ufficio federale può esigere ed esaminare tutti i documenti utili ai Cantoni per la trattazione delle domande e per il resoconto.

Capitolo 8 Diritto di pegno degli artigiani

Art. 26 Esercizio

Gli artigiani, gli imprenditori, i fornitori o gli architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge devono notificarlo per scritto al Cantone e rendere verosimile che il credito è compromesso. La notificazione va corredata dei documenti comprovanti l’esistenza e l’estensione del credito.

Il Cantone impartisce al committente un termine per pronunciarsi in merito al credito annunciato.

Il Cantone, se stima giustificata la richiesta, ordina di sospendere il pagamento dei sussidi assegnati e, con lettera raccomandata, ingiunge al committente di saldare il credito entro un termine stabilito. L’ingiunzione è fatta con la comminatoria che, in caso di mancata soddisfazione del richiedente e fatto salvo l’articolo 27, si inviteranno pubblicamente tutti gli artigiani, imprenditori, fornitori e architetti a notificare, a spese del committente, entro venti giorni i loro crediti al Cantone.

Art. 27 Costatazione e contestazione del credito

Se un credito è contestato, il Cantone assegna al richiedente un termine di venti giorni per far valere la sua pretesa davanti al giudice. Se questo termine non è osservato, il diritto di pegno si estingue.

Se un credito non è contestato né pagato nel termine stabilito o, riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, non è pagato entro venti giorni, si procederà alla pubblicazione conformemente all’articolo 26 capoverso 3. La pubblicazione è fatta nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nel Foglio ufficiale del Cantone e, a discrezione di quest’ultimo, in altri periodici. Nel contesto si avvertirà che i crediti non notificati entro il termine stabilito non saranno considerati nella ripartizione dei sussidi federali non ancora pagati.

Art. 28 Ripartizione

Se i crediti degli artigiani sono accertati, il Cantone trasmette all’Ufficio federale un rapporto e un resoconto circa i lavori finora eseguiti, conformemente all’articolo 22; gli propone di pagare l’aliquota federale corrispondente alla controprestazione cantonale, in quanto ambedue necessarie a soddisfare i crediti.

Accettata la proposta e versata l’aliquota federale da parte dell’Ufficio federale, il Cantone ripartisce la somma totale disponibile delle prestazioni federali in contanti fra gli aventi diritto, proporzionalmente all’importo dei loro crediti.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione da parte della Confederazione

Il DEFR è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Ove le finalità della legge lo consentano, può essere eccezionalmente derogato, in singoli casi, alle disposizioni della presente ordinanza.

Il DEFR può delegare le proprie competenze, in tutto o in parte, all’Ufficio federale.

Art. 30 Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni, nel quadro delle disposizioni federali, emanano le necessarie prescrizioni procedurali e designano gli organi incaricati dell’esecuzione.

Le prescrizioni cantonali devono essere comunicate al DEFR.

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 13 gennaio 1971 13 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna è abrogata.

Art. 32 Disposizione transitoria

Le domande inoltrate dopo l’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 1990 14 della legge sottostanno alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1991.