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Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust)

del 4 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
visto il rapporto del 22 febbraio 2002 2 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;
visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 2002 3 ,

decreta:

Sezione 1 Scopo e misure

Art. 1

Con la presente legge la Confederazione intende migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

A tale scopo la Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per:

  1. l’istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
  2. l’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, se in tal modo si possono ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;
  3. progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Sezione 2 Aiuti finanziari per l’istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo4

Art. 2 Beneficiari

Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

  1. alle strutture di custodia collettiva diurna;
  2. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; e
  3. alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne;
  4. 5 alle persone fisiche, ai Cantoni, ai Comuni e ad altre persone giuridiche per progetti a carattere innovativo nel settore della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia.

Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

Art. 3 Condizioni

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

  1. 6 che sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche;
  2. il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo; e
  3. che rispondono a esigenze qualitative cantonali.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati:

  1. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o
  2. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

Gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo possono essere concessi se:

  1. il progetto ha valore di modello per lo sviluppo della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia e contribuisce all’istituzione di posti di custodia per l’infanzia;
  2. il progetto beneficia di un sostegno finanziario erogato dai Cantoni o dai Comuni in cui viene realizzato; e
  3. i Cantoni o i Comuni che presentano una domanda di aiuti finanziari o partecipano al finanziamento di un progetto a carattere innovativo realizzato da terzi continuano a sostenere finanziariamente la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia con un importo complessivo almeno equivalente a quello dell’anno civile precedente l’inizio del progetto.7

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se anche i Cantoni, gli enti locali territoriali di diritto pubblico, i datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata. 8

Sezione 2a Aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 3a Aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Gli aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni che provvedono ad aumentare l’importo complessivo dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori. Quale riferimento per il confronto si considera l’anno civile precedente la concessione degli aiuti finanziari. Sono computati i contributi dei datori di lavoro per l’aumento dei sussidi prescritti per legge dai Cantoni o dai Comuni.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni se il finanziamento dell’aumento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

Possono essere concessi al medesimo Cantone una sola volta nel periodo di validità della presente legge.

Art. 3b Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni, ai Comuni, ad altre persone giuridiche e a persone fisiche.

Possono essere concessi per progetti che mirano ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a livello cantonale, regionale o comunale. Ciò vale in particolare per i progetti che predispongono:

  1. un’offerta globale di servizi per la custodia di bambini in età scolastica organizzata congiuntamente con la scuola;
  2. un’offerta di servizi per la custodia destinata ai genitori con orari di lavoro irregolari o impegni professionali variabili; o
  3. un’offerta di servizi per la custodia al di fuori degli orari di apertura usuali, segnatamente in orari marginali o durante le vacanze scolastiche.

I progetti devono soddisfare le esigenze qualitative cantonali.

Sezione 2b Mezzi a disposizione, calcolo e durata degli aiuti finanziari9

Art. 4 Mezzi a disposizione

L’Assemblea federale vota un credito d’impegno pluriennale per ciascuno degli aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 (art. 2 e 3) e 2 a (art. 3 a e 3 b ). 10

... 11

Per progetti a carattere innovativo di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d’impegno per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3). 12

Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni.

Art. 513 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica coprono al massimo un terzo delle spese d’investimento e di gestione. Non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

Gli aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne coprono al massimo un terzo delle spese della misura prevista all’articolo 3 capoverso 2 lettera a o b.

Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.

Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 3 a sono concessi per tre anni dall’aumento dei sussidi. Essi ammontano al 65 per cento dell’aumento dei sussidi il primo anno, al 35 per cento il secondo anno e al 10 per cento il terzo anno. 14

Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 3 b coprono al massimo la metà dei costi del progetto, valutazione compresa. 15

Gli aiuti finanziari sono concessi per tre anni al massimo.

Sezione 3 Procedura16

Art. 617 Domande di aiuti finanziari

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell’apertura della struttura o dell’aumento dell’offerta.

Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l’attuazione della misura.

Le persone fisiche, i Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche devono presentare la loro domanda prima di avviare il progetto a carattere innovativo.

I Cantoni devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l’articolo 3 a prima dell’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia. 18

I Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l’articolo 3 b prima dell’avvio del progetto. Se non è presentata da un Cantone, la domanda deve essere corredata di un parere dei Cantoni interessati. 19

Art. 721 Decisione e contratti di prestazione20

L’UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna, dalle strutture di custodia parascolastica e dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; consulta preliminarmente l’autorità cantonale competente.

L’UFAS concede aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo sulla base di contratti di prestazioni. Per i progetti gestiti da una persona fisica, da un Comune o da un’altra persona giuridica, consulta preliminarmente l’autorità cantonale competente.

L’UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande di aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. 22

Sezione 4 Valutazione

Art. 8

Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 923 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 9a24 Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2017

L’UFAS concede gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3) fino al 31 gennaio 2019.

Art. 9b25 Proroga del termine di cui all’articolo 9a

Il termine di cui all’articolo 9 a è prorogato fino al 31 gennaio 2023.

Il termine di cui all’articolo 9 a è prorogato fino al 31 dicembre 2024. 26

Il termine di cui all’articolo 9 a è prorogato fino al 31 dicembre 2026. 27

Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

La sua durata di validità è di otto anni.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La durata di validità della presente legge è prorogata per l’ultima volta sino al 31 gennaio 2015. 28

In deroga al capoverso 4, la durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 gennaio 2019. 29

La durata di validità della presente legge è prorogata di cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2017. 30

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2024. 31

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2026. 32 Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 2003 33