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901.022.2

Ordinanza del DEFR
concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

del 3 giugno 2016 (Stato 1° luglio 2016)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visti gli articoli 1 capoverso 2, 10 capoverso 2 e 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 3 giugno 2016 1 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (ordinanza del Consiglio federale),

ordina:

Art. 1 Imprese industriali

Sono considerate imprese industriali ai sensi dell’ordinanza del Consiglio federale le imprese che, indipendentemente dal fatto che abbiano sede in Svizzera o all’estero, svolgono una delle seguenti attività economiche:

  1. attività manifatturiere secondo la sezione C della Nomenclatura generale delle attività economiche dell’Ufficio federale di statistica (UST) del 20082;
  2. programmazione, consulenza informatica e attività connesse secondo la sezione J divisione 62 della Nomenclatura generale delle attività economiche dell’UST del 2008.

Art. 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive

Sono considerate aziende del settore terziario vicine ad attività produttive ai sensi dell’ordinanza del Consiglio federale le imprese industriali che realizzano progetti al di fuori delle attività economiche di cui all’articolo 1.

Art. 3 Progetto

Il progetto consiste nella costituzione o nel riorientamento di un’unità giuridica o di uno stabilimento d’impresa.

Art. 4 Riorientamento

Si ha un riorientamento dei posti di lavoro in caso di cambiamento essenziale di una parte o dell’insieme dell’attività aziendale. Il cambiamento è essenziale quando:

  1. comporta una soluzione innovativa volta al miglioramento di prodotti, processi di produzione o processi di gestione aziendale; e
  2. implica investimenti che non servono esclusivamente a sostituire investimenti esistenti.

Art. 5 Posti di tirocinio e personale a prestito

I posti di tirocinio sono conteggiati come posti di lavoro.

Non sono conteggiati come posti di lavoro i posti occupati da personale di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 3 sul collocamento.

Art. 6 Importanza per l’economia regionale

Il progetto riveste importanza per l’economia regionale se soddisfa almeno quattro dei criteri specificati nell’articolo 8 capoverso 1 lettere a–h dell’ordinanza del Consiglio federale.

Il Cantone è tenuto a indicare i quattro criteri determinanti nella sua proposta.

Art. 7 Inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione

L’agevolazione fiscale inizia il giorno in cui la nuova impresa costituita o il nuovo stabilimento d’impresa costituito è assoggettabile all’imposta secondo l’articolo 54 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 4 sull’imposta federale diretta (LIFD). Qualora l’assoggettamento non abbia ancora avuto inizio al momento della presentazione della proposta, l’agevolazione fiscale inizia al più tardi il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui la proposta completa di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del Consiglio federale è stata presentata alla SECO.

Per i progetti di imprese esistenti l’agevolazione fiscale inizia il 1° gennaio dell’anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari secondo le norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni 5 .

Se fino al momento della presentazione della proposta il progetto di un’impresa esistente non ha generato alcuna cifra d’affari, l’agevolazione fiscale inizia al più tardi il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui la proposta completa di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del Consiglio federale è stata presentata alla SECO.

L’inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non deve necessariamente coincidere con quello dell’agevolazione fiscale concessa dal Cantone.

Art. 8 Eccezioni

In casi motivati in cui l’impresa può iniziare solo in seguito le attività che generano valore aggiunto, in particolare nel caso di misure edilizie, l’inizio dell’agevolazione fiscale può essere posticipato, in deroga all’articolo 7 capoversi 1 e 3.

L’agevolazione fiscale di cui al capoverso 1 inizia al più tardi il 1° gennaio del sesto anno civile successivo all’anno di presentazione della proposta.

L’anno civile in cui la proposta di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del Consiglio federale è stata presentata alla SECO non è incluso nel capoverso 2.

La proposta del Cantone relativa all’inizio posticipato di cui al capoverso 1 deve contenere una motivazione e uno scadenzario dettagliato.

Art. 9 Importo massimo

L’importo massimo dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del Consiglio federale è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

  1. PLnuovi: numero di posti di lavoro che si prevede di creare con il progetto;
  2. PLmantenuti: numero di posti di lavoro che con il progetto si prevede di mantenere e di riorientare conformemente all’articolo 4;
  3. Inuovo: importo per ogni nuovo posto di lavoro da creare;
  4. Imantenuto: importo per ogni posto di lavoro da mantenere e da riorientare conformemente all’articolo 4;
  5. N: durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione in numero di anni civili.

Il DEFR calcola l’importo massimo dell’agevolazione fiscale concesso per l’intera durata della stessa in base alla formula seguente: [(PL nuovi x I nuovo ) + (PL mantenuti x I mantenuto )] x N

I nuovo è pari a 95 000 franchi, I mantenuto è pari a 47 500 franchi.

Il DEFR verifica la formula e i valori determinanti almeno ogni due legislature.

L’eventuale modifica della formula e dei valori determinanti non influisce sulle agevolazioni fiscali concesse.

Art. 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PLnuovi)

Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale è creato almeno il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL nuovi corrisponde al numero complessivo di tali posti di lavoro indicato nel piano aziendale.

Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale è creato meno del 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL nuovi corrisponde al numero di posti di lavoro creati nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale moltiplicato per il fattore 2.

Se l’agevolazione fiscale è concessa per un numero di anni dispari, il termine per l’adempimento è prolungato di sei mesi.

Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive la condizione di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del Consiglio federale è da soddisfare entro la metà del periodo di agevolazione fiscale.

Art. 11 Imputazione del debito fiscale all’agevolazione fiscale

L’imposta federale diretta dovuta dall’impresa è imputata dall’autorità cantonale cui compete la tassazione all’importo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, fatto salvo l’articolo 15 capoverso 6 dell’ordinanza del Consiglio federale, fino a esaurimento dell’intero importo, ma non oltre la durata dell’agevolazione fiscale.

All’importo dell’agevolazione fiscale possono essere imputate soltanto le imposte legate al progetto.

Il Cantone assicura il controllo del conteggio relativo a ogni periodo fiscale dell’agevolazione.

Art. 12 Termine di trattazione

La proposta del Cantone è trattata presso la SECO entro tre mesi dalla presentazione della proposta completa. Se non è possibile rispettare tale scadenza, la SECO informa il Cantone sul seguito della procedura.

Art. 13 Rapporto annuale

Il Cantone trasmette i dati di cui all’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del Consiglio federale utilizzando il modulo prescritto dalla SECO per il rapporto annuale (rapporto annuale).

Il rapporto annuale deve essere firmato:

  1. dall’impresa, a conferma dell’esattezza delle informazioni fornite;
  2. dal Cantone, a conferma dell’avvenuta verifica della plausibilità delle informazioni fornite.

In mancanza di una firma, il rapporto annuale è considerato incompleto e non presentato.

Anziché apporre la firma sul rapporto annuale, l’impresa può firmare un rapporto distinto contenente le informazioni da fornire nel rapporto annuale.

La conferma dell’ufficio di revisione di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del Consiglio federale è da allegare al rapporto annuale. L’ufficio di revisione può firmare il rapporto annuale anziché allegare una conferma firmata distinta.

Art. 14 Prosecuzione dell’agevolazione fiscale

La SECO verifica il rispetto delle condizioni e degli oneri per la prosecuzione dell’agevolazione fiscale, in particolare sulla base del rapporto annuale.

Se lo ritiene necessario ai fini di tale verifica, la SECO può richiedere ulteriori indicazioni e documenti, in particolare una copia dei contratti di lavoro.

Trascorsa la metà del periodo di agevolazione fiscale, la SECO informa per iscritto sulla prosecuzione o meno dell’agevolazione fiscale e fissa un termine per la presa di posizione da parte dell’impresa. La SECO informa nel contempo il Cantone che ha presentato la proposta, l’autorità cantonale cui compete la tassazione e l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Dopo aver ricevuto l’informazione, l’impresa può chiedere alla SECO, entro il termine di cui al capoverso 3, una decisione impugnabile del DEFR.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.