Se decide di concedere all’impresa richiedente un’agevolazione fiscale cantonale, il Cantone può trasmettere la documentazione completa alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), allegando la sua decisione e la sua proposta di approvazione della domanda.
La proposta del Cantone deve contenere le seguenti indicazioni:
- la decisione di agevolazione fiscale del Cantone;
- una conferma che la sua decisione concorda con le disposizioni dell’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- una stima dei risparmi fiscali attesi a livello cantonale e comunale per l’impresa richiedente risultanti dalla decisione del Cantone;
- l’importo massimo proposto per l’agevolazione fiscale;
- l’inizio proposto dell’agevolazione fiscale;
- l’importo dell’imposta federale senza agevolazione fiscale atteso per la durata proposta;
- il piano aziendale;
- una descrizione dell’importanza particolare del progetto per l’economia regionale.
Il Cantone deve presentare la sua proposta alla SECO al più tardi 270 giorni civili dopo l’inizio dell’assoggettamento all’imposta utilizzando il modulo prestabilito. Per progetti di imprese esistenti la proposta deve essere presentata entro lo stesso anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari.
Se il Cantone non presenta la proposta nella forma prescritta, la SECO gli concede un termine supplementare per correggerla. La SECO vincola il termine supplementare alla possibilità di non entrare nel merito della proposta una volta decorso infruttuoso questo termine. Nel contempo, la SECO informa l’impresa richiedente in merito al termine supplementare.
Se il Cantone non presenta la proposta entro i termini prescritti, la SECO non entra nel merito della proposta.
La SECO può richiedere altre indicazioni.