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910.11 OEmol-OFAG

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 2 sull’agricoltura, 3

ordina:

Art. 14 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresi la sua stazione federale di ricerca Agroscope e il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall’UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 1992 5 sulla statistica federale. 6

Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.

Art. 27 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 8 sugli emolumenti.

Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

Art. 39

Art. 3a10 Rinuncia alla riscossione di tasse

Non sono riscosse tasse per:

  1. l’acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell’UFAG da parte dell’Ufficio federale di statistica;
  2. le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità;
  3. 11 l’uso di servizi elettronici dell’UFAG da parte di terzi che agiscono unicamente nell’ambito di un mandato di diritto pubblico o che sostengono l’attuazione del diritto europeo.

Art. 412 Calcolo della tassa

Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.

Per il calcolo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018 13 sulla salute dei vegetali si applica l’allegato 3. 14

Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli
169–171 a della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, per ogni ispezione è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per costi di viaggio e trasporto. 15

Art. 5 Supplemento

Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l’UFAG può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

Art. 5a16 Acquisizione di dati sul latte e valutazioni

Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 18 ottobre 2000 17 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 118

(art. 4 cpv. 1)

Tasse per prestazioni e decisioni

Franchi/
spese effettive

1

Ordinanza del 22 settembre 199719 sull’agricoltura biologica

1.1

Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9)

200

1.2

Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 16k cpv. 3)

250

1.3

Esame per la proroga di autorizzazioni concesse

100

2

Ordinanza del 7 dicembre 199820 sulle zone agricole

2.1

Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6)

300

2.2

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6)

600

2.3

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti

1200

3

Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 201921 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

3.1

Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a)

spese effettive

3.2

Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b)

spese effettive

3.3

Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2)

spese effettive

  1. metanolo (GC)

80

  1. cloruri e solfati (fotometria)

50

4

Ordinanza del 7 dicembre 199822 sul materiale di moltiplicazione

4.1

Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9)

150

4.2

Controllo di sementi e piante (art. 22 cpv. 4):

4.2.1

Prelievo di campioni

50

4.2.2

Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di:

  1. cereali, mais e leguminose a grossi granelli

55

  1. altre specie

90

5

Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199823 sulle sementi e i tuberi-seme

5.1

Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per:

  1. patate:
  1. una varietà

4000

  1. ogni altra varietà dello stesso coltivatore

4500

  1. altre specie:
  1. una varietà

2500

  1. ogni altra varietà dello stesso coltivatore

3000

5.2

Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4)

30

5.3

Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base, per campione (art. 24 cpv. 3)

40

5.4

Esame e approvazione di una designazione della varietà (art. 16a)

100

6

...

7

Ordinanza del1° novembre 202324sui concimi

7.1

Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di concime (art. 20)

200

8

Ordinanza del 26 ottobre 201125 sugli alimenti per animali

8.1

Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (art. 20)

100

8.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo per alimenti per animali (art. 22)

1400

8.3

Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli alimenti OGM per animali (art. 62)

1400

8.4

Controllo degli alimenti per animali (art. 70) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l’articolo 4 capoverso 2

70

8.5

Trattamento del rinnovo (art. 31) o dell’estensione di un’autorizzazione esistente (art. 22) per un additivo utilizzato negli alimenti per animali

400

8.6

Maggiori controlli degli alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 201126 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAIA), tassa per lotto

50

8.7

Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 OLAIA)

costi effettivi

9

...

10

Ordinanza del 23 ottobre 201327 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

10.1

Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4):

  1. importo forfetario unico per i lavori di allacciamento

1300–3300

  1. importo forfetario annuo a copertura dei costi per la licenza e l’assistenza

500–2000

10.2

Richiesta di installazione di una possibilità per rendere accessibili i dati a terzi (art. 27 cpv. 9):

  1. importo forfettario unico per il trattamento della prima richiesta

1900

  1. b. importo forfettario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva

700

10.3

Installazione e gestione dell’accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9):

  1. importo forfettario unico per l’installazione dell’accesso ai dati

500

  1. importo forfettario annuo a copertura dei costi di gestione dell’accesso ai dati

200

  1. importo forfettario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accessibilità ai dati

600–3200

Allegato 228

(art. 4 cpv. 1 e 5 a )

Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni:

Franchi incl. IVA

1

Dati sul latte di singole aziende

1.1

Dati di singole aziende sulla produzione lattiera

  1. Forniture mensili e indirizzo
    (cognome, nome, via, n., NPA, luogo)

0.20 per produttore di latte

  1. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a:–cantone d’appartenenza;–azienda annuale / d’estivazione;–classificazione nel catasto della produzione;–per regione (montagna / pianura);–numero di vacche da latte;–indirizzo di produzione (bio / conv.)

Dati sul latte di singole aziende
(lett. a, b) 0.25 per produttore di latte

  1. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle lett. a–b:–comune d’appartenenza;–classificazione nel catasto della produzione per zone;–numero di UBG;–superficie agricola utile (SAU)

Dati sul latte di singole aziende
(lett. a, c) 0.25;
(lett. a, b, c) 0.30 per produttore di latte

  1. Ev. altri dati di singole aziende disponibili su richiesta

Al massimo 0.30 per produttore di latte

1.2

Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte

  1. Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e per valorizzatore incl. i seguenti dati:–comune d’appartenenza;–cantone d’appartenenza;–azienda annuale / d’estivazione;–vendita diretta sì / no;–valorizzazione di latte biologico sì / no;–valorizzazione di latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati sì / no

0.50 per prodotto trasformato in base alla lista dei prodotti della TSM e per valorizzatore del latte, al massimo
però 5 per valorizzatore del latte

1.3

Non sono riscosse tasse

  1. da aziende soggette all’obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte;
  1. per l’acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 200229 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.

2

Valutazioni standard

Abbonamento annuale per l’accesso alla piattaforma di valutazione dell’UFAG per poter accedere a valutazioni standard dei seguenti ambiti:

  1. Strutture delle aziende lattiere svizzere
  2. Valorizzazione
  3. Mercato
  4. Uscite della Confederazione

Abbonamento
per 1 persona fisica 300 all’anno; abbonamento aziendale (2–5 persone fisiche) 600 all’anno

3

Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di singole valutazioni standard

  1. Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) sulla scorta dei dati sul latte disponibili

In base al dispendio: a una tariffa oraria
di 100

  1. Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.

Annex 3

Allegato 330

(art. 4 cpv. 1 bis )

Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 201831 sulla salute dei vegetali (OSalV)

Franchi/tempo richiesto/ spese effettive

1

Analisi di laboratorio eseguite da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF)

spese effettive

2

Controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1):

  1. importo forfettario di trasferta

100

  1. esecuzione dei controlli

tempo richiesto

3

Esecuzione dei controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un’infrazione dell’OSalV

tempo richiesto

4

Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d’entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1):

  1. tassa di base per invio

50

  1. tassa supplementare per invio parziale

10

5

Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2):

  1. trasferta

tempo richiesto

  1. esecuzione dei controlli

tempo richiesto

6

Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento (art. 53) nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell’importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2):

  1. tassa di base per il rilascio

50

  1. importo forfettario di trasferta

100

  1. collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del destinatario autorizzato

tempo richiesto

7

Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59):

  1. tassa di base per il rilascio

50

  1. ulteriori accertamenti amministrativi per completare la domanda

tempo richiesto

  1. importo forfettario di trasferta

100

  1. esecuzione dei controlli

tempo richiesto

8

Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF (art. 83 cpv. 4):

  1. tassa di base per il rilascio

50

  1. importo forfettario di trasferta

100

  1. esecuzione dei controlli

tempo richiesto

9

Rilascio di un’autorizzazione eccezionale per:

  1. l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)

50

  1. l’importazione di merci (art. 37)

50

  1. lo spostamento di merci in zone protette (art. 42)

50

  1. merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)

50

10

Omologazione di aziende che rilasciano passaporti fitosanitari (art. 77)

50

11

Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosanitarie

50