Le aziende gestite tutto l’anno con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo in funzione del rischio nell’anno civile in corso o in quello successivo al controllo.
Le aziende d’estivazione con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo entro i tre anni civili successivi al controllo. In caso di avanzamento del bosco o abbandono e a condizione che sia presente un adeguato piano di risanamento si applica un termine di cinque anni civili.
Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l’anno, delle aziende d’estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.
In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reiscrizione dopo un’interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:
- contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo in funzione del rischio nel secondo anno di contribuzione successivo alla prima notifica o reiscrizione;
- contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, esclusi i maggesi da rotazione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi due anni di contribuzione;
- contributo per l’interconnessione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi otto anni di contribuzione.
Non deve essere svolto il controllo di cui al capoverso 4 se:
- l’importo dei pagamenti diretti del tipo di pagamenti diretti oggetto di prima notifica o reiscrizione è inferiore a 500 franchi; oppure
- il contributo per i sistemi di produzione per la rinuncia a prodotti fitosanitari è stato interrotto e tale interruzione è durata al massimo un anno.
Non deve essere svolto un nuovo controllo secondo il capoverso 1 nelle aziende gestite tutto l’anno, nelle aziende d’estivazione e nelle aziende con pascoli comunitari nei confronti delle quali è stata applicata una riduzione dei pagamenti diretti o dei contributi per singole colture pari o inferiore a 200 franchi.
In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
I capoversi 1–6 non si applicano ai controlli secondo la legislazione sulla protezione delle acque.