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910.17 OCSC

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 54 capoverso 2, 55 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1
della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, 2

ordina:

Sezione 1 Contributi per singole colture

Art. 1 Superfici che danno diritto ai contributi

I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:

  1. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo;
  2. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio;
  3. soia;
  4. 3 fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens);
  5. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero.

I contributi per singole colture sono versati anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 4 sulla terminologia agricola (OTerm).

Il contributo supplementare per barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero è versato se è versato anche uno dei seguenti contributi:

  1. contributo per l’agricoltura biologica ai sensi dell’articolo 66 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti (OPD);
  2. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura ai sensi dell’articolo 68 OPD.6

Non sono versati contributi per:

  1. superfici al di fuori della superficie agricola utile;
  2. particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive;
  3. 7 superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens), raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli;
  4. superfici con zucche per l’estrazione di olio che non sono trebbiate sul campo;
  5. 8 fasce di colture estensive in campicoltura secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD.

Art. 2 Importo dei contributi

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

franchi

  1. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo

700

  1. 9 sementi di patate

2500

  1. 10 sementi di graminacee da foraggio, leguminose da foraggio e mais

1500

  1. soia

1000

  1. 11 fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens), nonché miscele ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2

1000

  1. 12 barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero

2100

  1. 13 contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero

200

Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea

Se i pagamenti diretti che l’Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all’articolo 54 capoverso 1 OPD 14 , essi sono dedotti dai contributi per singole colture.

Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell’UE versati per l’anno precedente.

Sezione 2 Supplemento per i cereali

Art. 4 Superfici che danno diritto al supplemento

Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro, piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di queste specie di cereali.

È versato anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OTerm 15 .

Non è versato alcun supplemento per:

  1. superfici al di fuori della superficie agricola utile;
  2. particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive;
  3. cereali raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli;
  4. cereali in miscele ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2;
  5. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD16.

Art. 5 Importo del supplemento per i cereali

Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.

Sezione 2a Condizioni17

Art. 618 Gestori aventi diritto ai contributi

Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se:

  1. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e
  2. prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non ha ancora compiuto 65 anni.

In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell’azienda.

Nel caso di società di persone, hanno diritto ai contributi o al supplemento soltanto le persone che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni. I contributi e il supplemento sono versati proporzionalmente alle persone aventi diritto ai contributi.

Art. 6a19 Condizioni generali

I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se:

  1. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 OPD20;
  2. nell’azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l’articolo 3 capoverso 2 OTerm21; e
  3. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda è svolto con manodopera propria dell’azienda.

Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera c è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, versione 2013 22 .

Art. 6b23 Condizioni particolari per i contributi per singole colture

Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 24 sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere. 25

Il contributo per miscele di fagioli ( Phaseolus ), piselli ( Pisum ), lupini ( Lupinus ), vecce ( Vicia ), ceci ( Cicer ) e lenticchie ( Lens ) con cereali o dorella è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento. 26

Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall’altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.

Sezione 3 Procedura

Art. 7 Domande

I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta. 27

La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un’azienda di cui all’articolo 6 OTerm 28 o di una comunità aziendale di cui all’articolo 10 OTerm che gestisce l’azienda il 31 gennaio all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede.

La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

  1. 29 le colture secondo l’articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento;
  2. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 201330 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura;
  3. le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore;
  4. i pagamenti diretti dell’UE ricevuti l’anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.

I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati.

Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.

Il Cantone stabilisce:

  1. se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente;
  2. 31 se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201632 sulla firma elettronica.

Art. 833 Termini di domanda e scadenze

La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari. 34

Il Cantone può fissare un termine di domanda entro il termine di cui al capoverso 1.

Art. 9 Modifiche della domanda35

Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all’autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.

... 36

Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.

Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro:

  1. il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo;
  2. il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.37

Art. 10 Determinazione dei contributi

Il Cantone verifica il diritto ai contributi o al supplemento e determina i contributi o il supplemento in base ai dati rilevati. 38

Il Cantone registra i dati concernenti l’azienda, il gestore, le superfici e le colture tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.

Art. 1139 Versamento dei contributi e del supplemento ai gestori

Il Cantone versa i contributi e i supplementi nella maniera seguente:

  1. contributi per singole colture: entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione;
  2. supplemento per i cereali: entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione.

I contributi e i supplementi che non possono essere attribuiti decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 1240 Erogazione dei contributi e del supplemento al Cantone

Il Cantone trasmette all’UFAG le superfici che danno diritto al supplemento entro il 15 ottobre.

Calcola i contributi e il supplemento nella maniera seguente:

  1. contributi per singole colture: entro il 10 ottobre;
  2. supplemento per i cereali: entro il 20 novembre.

Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG:

  1. per i contributi per singole colture: entro il 15 ottobre indicando i singoli contributi;
  2. per il supplemento per i cereali: entro il 25 novembre.

Per i contributi per singole colture sono possibili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli contributi.

Il Cantone fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture e del supplemento. Essi devono corrispondere ai versamenti di cui ai capoversi 2 e 3.

L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.

Art. 13 Notifica delle decisioni

I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi solo su richiesta.

Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.

Sezione 4 Controlli

Art. 14 Principio

Il servizio di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta, prima del raccolto, lo stato delle colture.

La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del 31 ottobre 2018 41 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 42

I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso.

Art. 1543 Ricorso a terzi

Il Cantone può delegare i lavori necessari giusta l’articolo 14. Disciplina l’indennizzo dei lavori delegati e vigila sull’attività di controllo eseguendo verifiche per campionatura.

Art. 16 Procedura in caso di constatazione di irregolarità

Se durante il controllo constata indicazioni non veritiere relative alle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure l’inosservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti gli segnalano tali fattispecie, il servizio di controllo lo comunica senza indugio al gestore.

... 44

Art. 17 Registrazione e rapporto

Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’articolo 165 d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

Su indicazione dell’UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza giusta l’articolo 15. 45

Sezione 5 Sanzioni amministrative

Art. 1846 Riduzione e diniego dei contributi o del supplemento

I Cantoni riducono o negano i contributi o il supplemento conformemente all’allegato.

... 47

Art. 1948 Forza maggiore

Se le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate non sono adempiute o la domanda è inoltrata tardivamente per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi per singole colture.

Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:

  1. il decesso del gestore;
  2. l’espropriazione di una gran parte della superficie dell’azienda, se l’espropriazione non poteva essere prevista al momento dell’inoltro della domanda di contributi;
  3. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie dell’azienda.

Il gestore deve comunicare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.

I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 20a 2449

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

Vigila sull’esecuzione nei Cantoni

Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 7 dicembre 1998 50 sui contributi nella campicoltura è abrogata.

Art. 27 Disposizioni transitorie

Per i termini della rilevazione dei dati e i giorni di riferimento nel 2014 si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 51 sui contributi nella campicoltura.

Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi secondo l’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui contributi nella campicoltura, fino alla fine del 2015 è determinante l’età del gestore più giovane.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato52

(art. 18 cpv. 1)

Riduzione dei contributi per singole colture e del supplemento per i cereali

1 Considerazioni generali
  1. Se sono constatate lacune, i contributi e il supplemento di un anno di contribuzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contributo o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al supplemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e il supplemento di un anno di contribuzione.
  2. Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
  3. Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi:a.il libretto dei prati/registro dei prati;b.il libretto dei campi/le schede delle colture.
  4. Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti.
  5. Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all’inoltro successivo di documenti.
  6. In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell’anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso comunica tali decisioni all’UFAG.
  7. Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.
2 Riduzioni dei contributi e del supplemento
  1. Le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.2.1–2.2.6 OPD53 sono applicabili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell’ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all’allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell’anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture né alcun supplemento per i cereali.
  2. Sono applicabili le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture e dei supplementi, tuttavia al massimo a 3000 franchi.
  3. Le riduzioni di cui ai numeri 2.4–2.8 avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singole colture o del supplemento per i cereali in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture e i supplementi. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi o del supplemento è effettuato in base alle indicazioni corrette.
  4. Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

  1. Inoltro tardivo della domanda; il controllo può essere effettuato regolarmente

prima constatazione

prima e seconda recidiva

dalla terza recidiva

100 fr.

200 fr.

100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione

  1. Inoltro tardivo della domanda; il controllo non può essere effettuato regolarmente

100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione

  1. Domanda incompleta o lacunosa

Termine per completamento o correzione

  1. Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

  1. Colture con contributi per singole colture o
    supplemento

Le varietà e colture presenti non corrispondono alla dichiarazione

La coltura non è stata raccolta o il raccolto non è stato effettuato al regolare stadio di maturazione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale)

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr.

120 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione

  1. Contratto per fornitura di zucchero

Mancanza del contratto

Quantitativo contrattuale discrepante

100 % dei contributi per singole colture per barbabietole da zucchero

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta

  1. Superficie contrattuale relativa alla produzione di sementi

Valore troppo basso

Valore troppo alto

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

  1. Indicazioni sulle dimensioni delle superfici con contributi per singole colture o supplemento per i cereali

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

Dichiarazione non corretta delle dimensioni della superficie

Valore troppo basso

Valore troppo alto

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

  1. Controllo in azienda

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

  1. Intralcio ai controlli; maggior dispendio a causa di collaborazione insufficiente o minacce

Collaborazione insufficiente o minacce nel settore PER o protezione degli animali

Altri settori per contributi per singole colture e per il supplemento

10 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento, min. 500 fr., max. 10 000 fr.

10 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione, min. 200 fr., max. 2000 fr.

  1. Diniego del controllo

Diniego nel settore PER o protezione degli animali

Altri settori per contributi per singole colture e per il supplemento

100 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento

120 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione

  1. Gestione nell’azienda

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

  1. Superficie non gestita dall’azienda. L’azienda non gestisce la superficie per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (art. 16 OTerm54)

L’azienda ha messo la superficie a disposizione di un altro gestore (a titolo oneroso o gratuito)

Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr./ha della superficie in questione

  1. Superfici gestite in modo inadeguato (art. 16 OTerm)

La superficie non è gestita, è infestata da malerbe o è abbandonata

Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo o nessun supplemento su tale superficie