La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari per:
- i seguenti provvedimenti del genio rurale nell’ambito dei miglioramenti strutturali:1.migliorie fondiarie,2.infrastrutture di trasporto utili per l’agricoltura,3.impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico,4.infrastrutture di base nello spazio rurale;
- i seguenti provvedimenti edilizi nell’ambito dei miglioramenti strutturali:1.edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali,2.edifici di economia rurale, edifici abitativi agricoli e impianti,3.diversificazione dell’attività nei settori affini all’agricoltura;
- i seguenti provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali:1.provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali,2.provvedimenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale,3.provvedimenti tesi a promuovere l’acquisto di aziende e fondi agricoli;
- progetti di sviluppo regionale (PSR).
Stabilisce i provvedimenti di vigilanza e i controlli.