I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati a persone fisiche che gestiscono personalmente l’azienda.
Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati anche se l’azienda è gestita dal partner.
Alle persone giuridiche sono accordati mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali anche due terzi del capitale.
Per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b il gestore di un’azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:
- una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);
- una formazione professionale come contadina/responsabile d’economia domestica rurale con un attestato professionale conformemente all’articolo 43 LFPR; o
- una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.
Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.
È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 4 una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.
L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.