Chiunque commercializza materiale non geneticamente modificato prende tutte le disposizioni ragionevolmente esigibili per impedire la presenza di impurità costituite da organismi geneticamente modificati. Chiunque importa un materiale siffatto e lo vende a terzi deve disporre a questo scopo segnatamente di un sistema adeguato di garanzia della qualità. Su domanda, l’Ufficio federale ha diritto di prendere visione di tutte le misure prese in materia di garanzia della qualità.
Chiunque vuole commercializzare materiale geneticamente modificato autorizzato deve prendere tutti i provvedimenti previsti nel capoverso 1 per impedire la presenza di impurità costituite da organismi geneticamente modificati non autorizzati.
Una partita di materiale che contiene meno dello 0,5 per cento di materiale proveniente da una varietà geneticamente modificata non autorizzata e la cui compatibilità con l’ambiente è stata constatata secondo l’OEDA o in una procedura estera equivalente in condizioni paragonabili può essere commercializzata senza autorizzazione conformemente all’articolo 9a, se:
- gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù dell’articolo 22 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso, quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di generi alimentari, additivi o ausiliari tecnologici ai sensi di detta ordinanza o di prodotti che servono a fabbricarne; o
- gli organismi geneticamente modificati figurano sulla lista degli alimenti per animali OGM, prevista nell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di prodotti di base o di alimenti semplici ai sensi di detta ordinanza, o
- la varietà in questione è destinata soltanto alla fabbricazione di materia prima rinnovabile o è utilizzata soltanto nell’orticoltura produttrice.
Previa approvazione da parte dell’Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale pubblica una lista degli organismi geneticamente modificati che soddisfano le esigenze di cui al capoverso 3.
Se, per una determinata specie, la norma di purezza varietale minima è superiore al 99,5 per cento, la tolleranza è ridotta corrispondentemente.
L’Ufficio federale può definire i metodi di analisi per il controllo della percentuale del materiale geneticamente modificato.
Se ci sono ragioni di ritenere che un organismo geneticamente modificato ai sensi del capoverso 3 presenti un rischio per l’ambiente o indirettamente per l’essere umano, l’Ufficio federale, previa approvazione dell’UFAM, annulla la tolleranza per questo organismo.