Unione europea |
Svizzera |
Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione negli Stati membri, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. |
Art. 33, 43 e 65–70 OSalV |
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. |
Art. 76–82 OSalV |
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. |
Art. 83–88 OSalV |
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22. |
All. 8a n. 11 OSalV-DEFR-DATEC |
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. |
OSalV |
- Art. 13 par. 1
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Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC |
- Art. 13a par. 1
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Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 4 OSalV |
- Art. 13c par. 1
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Art. 43 cpv. 2–4 e 64 cpv. 1 OSalV |
- Art. 13c par. 8
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Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali |
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4. |
OSalV |
- Art. 9 par. 1 e 2
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Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV |
- Art. 13
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Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV |
- Art. 17
|
Art. 13 OSalV |
- Art. 18
|
Art. 15 OSalV |
- Art. 24
|
Art. 18 OSalV |
- Art. 25
|
Art. 20 OSalV |
- Art. 29
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Art. 23 OSalV |
- Art. 40 par. 1
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Art. 7 cpv. 1 OSalV |
- Art. 42 par. 1
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Art. 31 cpv. 1 OSalV |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1. |
OSalV-DEFR-DATEC |
- All. II
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All. 1 OSalV-DEFR-DATEC |
- All. IV
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All. 3 OSalV-DEFR-DATEC |
- All. V
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All. 4 OSalV-DEFR-DATEC |
- All. VI
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All. 5 OSalV-DEFR-DATEC |
- All. VII
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All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC |
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16. |
Art. 47 cpv. 2 OSalV |
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41. |
Art. 7 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 OSalV |
Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59. |
Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli |