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916.202.1 OMF-UFAG

Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)

del 29 novembre 2019 (Stato 1° luglio 2025)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 3 lettera b, 5 capoverso 2, 16, 22, 23, 31 capoverso 1, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 1 sulla salute dei vegetali (OSalV), 2

ordina:

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell’allegato 1 numero 1.

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero di cui all’allegato 1 numero 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.

Art. 33 Misure contro organismi da quarantena potenziali

Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell’allegato 3.

Art. 44 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 5 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 4.

Art. 56 Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato

Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate all’allegato 5.

Art. 5a7 Riconoscimento di misure equivalenti

Le misure adottate da Paesi terzi riconosciute come equivalenti al livello di protezione fitosanitaria garantito dal rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato 7 dell’OSalV-DEFR-DATEC 8 sono elencate nell’allegato 6.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 2017 9 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegato 110

(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea

Svizzera

  1. Espressioni in italiano
  1. Comunità europea / Comunità

Svizzera

  1. Unione europea / Unione

Svizzera

  1. Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

  1. Stati membri

Cantoni

  1. Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

Importazione in Svizzera da Stati terzi

  1. Zona infestata

Zona infetta

  1. Espressioni in tedesco
  1. Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

  1. Europäische Union / Union

Schweiz

  1. Europäische Kommission / Kommission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

  1. Mitgliedstaaten

Kantone

  1. Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz

  1. Befallszone

Befallsherd

  1. Ausrottung

Tilgung

  1. Espressioni in francese
  1. Communauté européenne / Communauté

Suisse

  1. Union européenne / Union

Suisse

  1. Commission européenne / Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

  1. États membres

Cantons

  1. Importation dans l’Union / la Communauté

Importation en provenance d’un État tiers

  1. Zone contaminée

Foyer d’infestation

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea

Svizzera

Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione negli Stati membri, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

Art. 33, 43 e 65–70 OSalV

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

Art. 76–82 OSalV

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

Art. 83–88 OSalV

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.

All. 8a n. 11 OSalV-DEFR-DATEC11

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

OSalV

  1. Art. 13 par. 1

Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC

  1. Art. 13a par. 1

Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 4 OSalV

  1. Art. 13c par. 1

Art. 43 cpv. 2–4 e 64 cpv. 1 OSalV

  1. Art. 13c par. 8

Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 195112 per la protezione dei vegetali

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

OSalV

  1. Art. 9 par. 1 e 2

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV

  1. Art. 13

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV

  1. Art. 17

Art. 13 OSalV

  1. Art. 18

Art. 15 OSalV

  1. Art. 24

Art. 18 OSalV

  1. Art. 25

Art. 20 OSalV

  1. Art. 29

Art. 23 OSalV

  1. Art. 40 par. 1

Art. 7 cpv. 1 OSalV

  1. Art. 42 par. 1

Art. 31 cpv. 1 OSalV

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.

OSalV-DEFR-DATEC

  1. All. II

All. 1 OSalV-DEFR-DATEC

  1. All. IV

All. 3 OSalV-DEFR-DATEC

  1. All. V

All. 4 OSalV-DEFR-DATEC

  1. All. VI

All. 5 OSalV-DEFR-DATEC

  1. All. VII

All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Art. 47 cpv. 2 OSalV

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41.

Art. 7 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 OSalV

Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.

Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 214

(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

1 Patate originarie dell’Egitto

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione

L’importazione di tuberi di Solanum tuberosumL. (patate) originarie dell’Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se le patate:

  1. non sono destinate alla coltivazione;
  2. provengono da zone iscritte nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi stilato dall’Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)15 e riconosciute come tali dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE16;
  3. oltre alle esigenze fissate nell’allegato 3 OSalV-DEFR-DATEC17 per i tuberi di Solanum tuberosum L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.
1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi

Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell’esportazione conformemente al numero 2.1 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all’importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un’infestazione da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. , per le patate provenienti dalla zona d’origine interessata si applica nuovamente un divieto d’importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall’Egitto.

1.3 Notifica di una partita

La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell’Egitto, la sua quantità e il luogo di ricarico della partita nell’UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.4 Controllo all’importazione
  1. In occasione del controllo fitosanitario all’importazione prescritto dall’articolo 43 capoverso 1 OSalV le patate originarie dell’Egitto sono sottoposte a ispezioni conformemente ai numeri 4 e 5 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.
  2. Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui all’articolo 46 capoverso 2 OSalV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell’UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.
1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2026.

Allegato 318

(art. 3)

Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

1 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) si applicano gli articoli 1–5 e gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE 19 .

1.2 Disposizioni speciali
  1. I tuberi di patata che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.
  2. Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

2 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere Pomacea (Perry) si applicano gli articoli 1–10 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 20 .

2.2 Disposizioni speciali
  1. Le piante specificate che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 possono essere importate anche in Svizzera.
  2. L’autorità competente secondo gli articoli 3–5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.
  3. La definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 4 e la loro revoca ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 sono attuate in collaborazione con l’UFAG.
  4. Invece del termine menzionato nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

3 Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) si applicano gli articoli 1–11 e gli allegati 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 21 .

3.2 Disposizioni speciali
  1. La definizione di aree delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 sono attuate in collaborazione con l’UFAG.
  2. Per le relazioni di cui all’articolo 8 paragrafi 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
  3. L’autorità competente secondo l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 è il SFF.
  4. A condizione che si possa escludere la diffusione del Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), l’UFAG può autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi:a.ricerca;b.diagnosi.

4 Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov , Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli si applicano gli articoli 1 e 2 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 22 .

4.2 Disposizioni speciali

A condizione che si possa escludere la diffusione di Chloridea virescens, Homona magnanimaDyakonov, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli, l’UFAG può autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi:

  1. ricerca;
  2. diagnosi.

5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) valgono i requisiti validi per il ToBRFV elencati nell’allegato IV, parti F e I, e nell’allegato V, parti E e H, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 23 .

Allegato 424

(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV‑DEFR‑DATEC25

1 ...

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 26 .

2.2 Disposizioni speciali
  1. I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 possono essere importati anche in Svizzera.
  2. I Cantoni notificano al SFF i risultati delle indagini di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
  3. Per effettuare le indagini di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 i Cantoni utilizzano la pertinente direttiva del SFF.
  4. In caso di risultato positivo, le analisi utilizzate a fini di conferma di cui all’articolo 2 paragrafo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 vanno effettuate sotto l’alta vigilanza del SFF.
  5. Il piano di emergenza di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è istituito dal SFF.
  6. La separazione di aree delimitate di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è attuata in collaborazione con il SFF.
  7. È possibile stabilire deroghe alla definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 soltanto con il consenso del SFF.
  8. La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 va attuata in collaborazione con il SFF.
  9. Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione menzionate nell’articolo 7 paragrafo 3 e per l’applicazione di misure di contenimento ai sensi degli articoli 12–17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è presupposto il consenso del SFF.
  10. Per le relazioni di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–4, 5 paragrafo 2 6, 8, 9 e 11 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 27 .

3.2 Disposizioni speciali
  1. In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 è il SFF.
  2. Frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere nuovamente esportati nell’UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Spodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 28 .

4.2 Disposizioni speciali
  1. L’autorità competente menzionata all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV o un punto di ingresso alla frontiera, che sono di competenza del SFF.
  2. La definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 5 e la loro revoca ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono attuate in collaborazione con l’UFAG.
  3. Le deroghe alle misure di eradicazione di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono soggette all’approvazione dell’UFAG.
  4. L’autorità competente menzionata all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF.
  5. Le piante specificate che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE conformemente all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 possono essere importate anche in Svizzera.
  6. Per le relazioni sui rilevamenti effettuati conformemente all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

5 Aromia bungii (Faldermann)

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Aromia bungii (Faldermann) si applicano gli articoli 1–13 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 29 .

5.2 Disposizioni speciali
  1. In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è il servizio fitosanitario cantonale competente, tranne per i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF.
  2. L’istituzione di zone delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 sono attuate in collaborazione con il SFF.
  3. Le piante specificate che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importate anche in Svizzera.
  4. Il legno specificato e il materiale da imballaggio a base di legno specificato che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostati all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importati anche in Svizzera.
  5. Invece del termine menzionato nell’articolo 10 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1503 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 si applicano gli articoli 1–8 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 30 .

6.2 Disposizioni speciali
  1. In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3, 4 e 5 paragrafi 2 e 5, 6 –8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se la presenza dell’infestazione o il sospetto d’infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.
  2. L’autorità competente secondo l’articolo 5 paragrafo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il SFF.
  3. La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF.
  4. Per le relazioni secondo gli’ articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

7 Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

7.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 31 .

7.2 Disposizioni speciali
  1. In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 è il SFF.
  2. Per le relazioni secondo gli articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
  3. Se gli organismi nocivi specificati all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 vengono rilevati in un sito di produzione diverso da quelli di cui all’articolo 5 paragrafo 1, occorre adottare le seguenti misure:–Nei siti di produzione in questione non possono essere coltivate patate destinate alla produzione di tuberi.–Le patate raccolte nei siti di produzione in questione e destinate alla trasformazione industriale o alla cernita in base alla dimensione possono essere consegnate solo a imprese di trasformazione o di cernita che dispongono di procedure di smaltimento dei rifiuti adeguate e ufficialmente riconosciute (SFF o servizio cantonale competente), affinché l’acqua di lavaggio e il terreno di scarto non comportino alcun rischio dimostrabile di diffusione degli organismi nocivi specificati.–Tutte le piante prodotte nei siti di produzione in questione che comportano un rischio di diffusione degli organismi nocivi specificati possono essere piantate solo se sono sottoposte ad almeno una delle misure elencate nell’allegato II punto 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192.

8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014si applicano gli articoli 1–7 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 32 .

8.2 Disposizioni speciali
  1. In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3–7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.
  2. La definizione delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF.
  3. Per le relazioni secondo l’articolo 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival si applicano gli articoli 1–9 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 33 .

9.2 Disposizioni speciali
  1. In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3–6 nonché 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.
  2. La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 va attuata in collaborazione con il SFF.
  3. Per le relazioni secondo gli articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

Allegato 534

(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

  1. Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/201935.
  2. Le merci escluse dal divieto di importazione ai sensi dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 ed elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/121336 sono escluse dal divieto di importazione solo se sono state adottate le misure elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

Allegato 637

(art. 5 a )

Misure adottate da Paesi terzi che garantiscono lo stesso livello di protezione fitosanitaria previsto dal rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato 7 dell’OSalV-DEFR-DATEC38

1 Misure relative ai frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele, in considerazione dei rischi derivanti dalla Thaumatotibia leucotreta

Le misure adottate da Israele relative ai frutti di Citrus sinensis Pers. conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 39 sono considerate equivalenti al rispetto delle condizioni supplementari che i frutti devono soddisfare per l’importazione conformemente all’allegato 7 n. 62.1 lettera d OSalV-DEFR-DATEC.