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916.307.11

Ordinanza dell’UFAG
concernente la lista degli alimenti OGM per animali

del 21 maggio 2014 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 62 capoversi 1 e 4 e 68 capoverso 3 dell’ordinanza del
26 ottobre 2011 1 sugli alimenti per animali,

ordina:

Art. 1 Lista degli alimenti OGM per animali

Gli organismi geneticamente modificati autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi nonché le materie prime e gli additivi che possono contenere tali organismi sono elencati nella lista degli alimenti OGM per animali di cui all’allegato.

Art. 2 Tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di alimenti per animali

Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi possono essere immessi sul mercato per cinque anni dopo la revoca dell’autorizzazione se:

  1. è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tracce; e
  2. la quota di tracce non supera lo 0,9 per cento di massa.

Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata per motivi di sicurezza non possono essere immessi sul mercato.

Per gli OGM la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata l’allegato riporta:

  1. la data di revoca dell’autorizzazione;
  2. l’informazione indicante se l’autorizzazione sia stata revocata per motivi di sicurezza.2

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005 3 concernente la lista degli alimenti OGM per animali è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

Allegato4

(art. 1, 2 cpv. 3)

Lista degli alimenti OGM per animali

Organismi geneticamente modificati autorizzati
per la produzione di materie prime e additivi

Materie prime e additivi nei quali possono
essere utilizzati gli organismi della colonna 1

Data
dell’autorizzazione

Data della proroga dell’autorizzazione

Data della revoca dell’autorizzazione

Revoca dell’autorizzazione
per motivi di sicurezza

Soia GTS 40-3-2 (Monsanto)

tutti

20.12.1997

01.01.2015

01.01.2025

no

Granturco Bt 11 (Syngenta)

tutti

14.10.1998

01.01.2015

01.01.2025

no

Granturco MON810 (Monsanto)

tutti

27.07.2000

01.01.2015

01.01.2025

no

Granturco 1507 (Pioneer HiBred)

tutti

01.07.2014

01.07.2024

no

Tutti gli organismi geneticamente modificati che in virtù degli articoli 19–23 del regolamento (CE) n. 1829/20035 possono essere immessi sul mercato dell’UE

Glutine di granturco

Alimenti di glutine di granturco

Farina di fuso di granturco

Germi di granturco

Fiocchi di granturco

Farina di granturco per l’alimentazione animale

Tritello di spiga di granturco essiccato

Amido di granturco

Amido gonfiato di granturco

Borlande essiccate di granturco

Fave di soia estruse

Baccelli di fave di soia

Farina o fiocchi di patate

Fecola di patate

Proteine di patate

Melassa di barbabietole da zucchero

Polpa di barbabietole da zucchero

Olio, panelli oleosi e altri sottoprodotti dell’estrazione di olio di colza, soia, semi di cotone e granturco