Nei limiti dei crediti stanziati, possono essere versati contributi pari al massimo a 600 000 franchi all’anno per la valorizzazione della lana prodotta in Svizzera. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina l’importo in proporzione ai contributi di cui all’articolo 1.
I contributi sono versati soltanto a organizzazioni che:
- sono concepite quali organizzazioni di mutua assistenza e si compongono di allevatori di pecore e valorizzatori;
- hanno personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- effettuano in Svizzera almeno la cernita, il lavaggio e la consegna della lana raccolta per la trasformazione in prodotti finiti; la lana cernita può essere lavata all’estero da terzi incaricati.
Il contributo ammonta a 2 franchi per chilogrammo di lana cernita, lavata e consegnata per la trasformazione in prodotti finiti. Esso è ridotto in maniera corrispondente qualora l’importo massimo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente.