Gli attestati di capacità che sono stati rilasciati secondo l’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico rimangono validi.
Alle persone che hanno iniziato il perfezionamento prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile l’articolo 6 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.
Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovano a tre anni al massimo dall’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS non devono svolgere attività di perfezionamento.
I veterinari cantonali che erano già in carica il 1° aprile 2007 non devono svolgere attività di perfezionamento.
Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, svolgono una funzione di cui all’articolo 1 lettere b–f devono aver superato l’esame del loro perfezionamento al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
L’USAV e i veterinari cantonali possono procedere, entro il 31 marzo 2012, ai riconoscimenti di cui all’articolo 20 capoverso 4 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.